Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE d’APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto de ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Gup di Foggia del 18 ottobre 2021 che condannava l’imputata alla pena di giustizia per il re di truffa.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata formula due motivi.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e difetto di motivazione (art. lett.b e d c.p.p.) per il mancato riconoscimento della circostanza di esclusione della pun prevista dall’articolo 131 bis c.p.
Con il secondo motivo si lamenta l’inosservanza dell’articolo 23 bis d.lgs. 137/2020 e c.p.p. in relazione all’art.606 lett. c) c.p.p. per il tardivo invio da parte della cance corte d’appello delle conclusioni formulate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con conseguente violazione del diritto di difesa.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso deduce in forma del tutto generica la erroneità del rigetto de richiesta di applicazione dell’art.131 bis c.p. nei confronti dell’imputata.
In realtà, tanto la sentenza di primo grado (a pg. 5) che quella di appello (a pg. trattano ampiamente e correttamente del tema, esprimendo valutazioni adeguate ed immuni da vizi di logica o da contraddittorietà. Oltre all’entità della somma pagata dalla persona o infatti, vengono valorizzati, al fine di escludere il beneficio richiesto, la propensione di nel commettere comportamenti truffaldini articolati e ben pianificati, nonché il pregiu complessivo risentito dalla persona offesa.
Occorre allora ricordare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui cam.S«sussistenza della Clanselzil di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fat come la determinazione di ogni profilo della pena (dalla misura della pena base agli aumen per eventuale continuazione, ovvero all’applicazione delle attenuanti generiche ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farraglia Rv. 260322 – 01; Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce ‘territorio’ del me ove questa Corte non può spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di vizi motivazionali ‘radicali’ indubb assenti nel caso concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse nelle motivazioni giudici di merito, nemmeno contrastate dal ricorso che pertanto pecca di aspecificità.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si deduce la tardiva trasmissione a difensore dell’imputata della requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nell’ambito della proce cartolare d’appello.
Il necessario accertamento della circostanza (attuata a mezzo di accesso al fascicol processuale e consentita a questo giudice essendo dedotto un error in procedendo Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, in Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) consente di verificare la correttezza della deduzio difensiva, risultando che a fronte di un’udienza programmata per il 27 gennaio, le conclusi del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO vennero comunicate al difensore dell’imputata solamente in data 20 gennaio, con violazione pertanto del termine previsto dall’art.23, comma 2 del dl. 137/2020.
Le conseguenze della violazione non sono tuttavia quelle invocate dalla difesa che f riferimento ad un precedente di questa Corte (Sez.5, sent. 15640 del 23 febbraio 2022) che tuttavia, trattando dell’omessa comunicazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, no si attaglia al caso odierno, ove la comunicazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO generale avuto luogo, seppure tardivamente.
In tale evenienza, è stato precisato, con orientamento che questo Collegio condivide (Sez. 7 Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023 Andreoni Rv. 285331 – 01), che il deposito tardivo, per vi telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difes
Ciò premesso in linea di principio, è agevole osservare che nel caso concreto nessuno specifico pregiudizio è stato dedotto innanzi a questa Corte, essendosi la difesa dell’impu limitata a denunciare l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione.
Ne deriva l’irrilevanza del ritardo nell’adempimento.
In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità consegu sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024
I ConsigU re relatore
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Il Presidnte