Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Policoro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 12/07/2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/07/2023, la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativo all’anno 2011 di cui al capo A, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 16/11/2020, nei confronti di COGNOME NOME in relazione anche all’altra imputazione ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestata al capo B per l’annualità 2012 (il Tribunale aveva invece assolto il COGNOME dal reato di cui
all’art. 10 del predetto d.lgs., contestato al capo C della rubrica, per insus del fatto).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di conseguente alla notifica al COGNOME (presso il difensore domiciliatario) di decreto di citazione a giudizio in appello recante – in stampatello e in caratt grandi rispetto al resto – la dicitura “AL SOLO FINE DI DICHIARARE LA PRESCRIZIONE”. Si deduce che tale precisazione aveva determinato la scelta dell’imputato di non comparire personalmente e di non difendersi attivament (non comportando una declaratoria di prescrizione conseguenze negative, in assenza di costituzioni di parte civile).
2.2. Violazione di legge con riferimento al calcolo della prescrizione. Si ded l’erroneità del computo di sessantatre giorni (dal 09/03/2020 al 11/05/2020 momento che il Tribunale, all’udienza del 14/11/2019, aveva rinviato la causa 10/04/2020: dovevano pertanto essere computati i soli ventitre giorni compre tra tale ultima data e 1’11/05/2020).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche il resid reato estinto per intervenuta prescrizione, attribuendo rilievo assorbente fondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere anche il residuo reato ascrit COGNOME ormai estinto per intervenuta prescrizione.
E’ invero evidente che la irrituale stampigliatura “AL SOLO FINE DI DICHIARARE LA PRESCRIZIONE”, contenuta a margine del decreto di citazione per il giudizio di appello, ha dato luogo ad una informazione fuorviante in or all’oggetto del giudizio cui si riferiva la citazione medesima, con consegu violazione dei diritti di difesa: in particolare, del diritto all’intervento di 178, lett. c), cod. proc. pen.
L’odierno ricorrente, infatti, era pienamente autorizzato a ritenere dedotto in ricorso – di non essere stato citato per la discussione nel merit condanna appellata, ma solo per le valutazioni concernenti l’operatività d prescrizione: ciò che non è invece avvenuto, avendo la Corte territoriale dichia l’estinzione del solo reato sub A), mentre la condanna per il residuo reato è confermata previa rideterminazione della pena.
Quanto fin qui esposto impone di prendere atto dell’intervenuto decorso del termine massimo decennale di prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente quantificati dalla Corte territoriale in 374 giorni (cfr. pag. 5): da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il residuo reato ascritto al COGNOME estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 maggio 2024
Il Presidente