Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Santa Margherita di Belice il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 23/01/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno esposto gli argomenti di ricorso, insistendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Con sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca il 10 febbraio 2011 l’imputato, oggi ricorrente, era stato assolto dal delitto di partecipazione alla associazione mafiosa -distretto del Belice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siciliana- per il quale era stato rinviato a giudizio con decreto del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2009; si tratta delle attività economiche, aventi ad oggetto soprattutto forniture di calcestruzzo, che sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, da appartenenti all’associazione mafiosa, nonché da alcuni imprenditori locali, realizzando un sistema di controllo degli appalti attraverso l’utilizzo di metodi mafiosi, riuscendo così a evitare la concorrenza di altre ditte nel territorio RAGIONE_SOCIALE provincia di Agrigento.
La Corte d’appello di Palermo, decidendo (per quel che in questa sede rileva) sull’impugnazione del Pubblico ministero, con sentenza del 18 luglio 2012, diversamente apprezzando la prova dichiarativa assunta in primo grado, aveva riformato la decisione del Tribunale, ritenendo NOME COGNOME responsabile del reato di partecipazione alla associazione mafiosa descritta in imputazione al capo A e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Questa Corte (Sezione 6, sent. n. 37726 del 10 aprile 2014), decidendo sui ricorsi proposti dai difensori di NOME COGNOME, aveva annullato la sentenza impugnata (Corte di appello di Palermo, 18 luglio 2012), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale.
3.1. Era stata affrontata -in via preliminare ed assorbente con separazione delle posizioni soggettive e differimento RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza, anche per consentire alle parti di interloquire sulla possibile differente qualificazione giuridica del fatt la questione RAGIONE_SOCIALE esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati anche all’odierno ricorrente, pervenendo alla conclusione che potessero, astrattamente, essere qualificati in termini di concorso eventuale nel reato a concorso necessario (art. 110, 416 bis cod. pen.), espressamente escludendo che il fatto contestato potesse qualificarsi in termini di diretta partecipazione ad associazione (sent. n. 37726/2014, cit., in motivazione, pag. 14). Nelle condotte poste in essere dal ricorrente risultava solo una forma di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembrava collocarlo, semmai, all’esterno RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, sicché si trattava (per il giudice del rinvio) di verificare se si era effettivament dinanzi alla figura dell’imprenditore colluso, cioè di chi aveva consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso, ovvero dell’imprenditore vittima.
Con la successiva pronuncia di appello (in data 16/01/2018), la Corte palermitana, dato atto .che nelle more del secondo giudizio di appello l’imputato NOME COGNOME aveva inteso collaborare con la giustizia ed era stato sottoposto ad esame, aveva riconosciuto la responsabilità di NOME COGNOME, qualificando il fatto di partecipazione associativa mafiosa contestato in termini di concorso eventuale nel delitto associativo mafioso, condannando, quindi, l’imputato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione.
La difesa dell’odierno ricorrente impugnava anche tale decisione e questa stessa Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte, con sentenza emessa in data 11 luglio 2019, annullava nuovamente la decisione impugnata ravvisando evidente inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizione processuale (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) che impone (ed imponeva anche in allora) l’obbligo RAGIONE_SOCIALE rinnovazione istruttoria RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa in caso di overturning RAGIONE_SOCIALE sentenza di proscioglimento impugnata dal Pubblico ministero.
La Corte territoriale, nuovamente onerata del rinvio, con la sentenza qui impugnata, rinnovata l’istruttoria dibattimentale (esaminando i collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed acquisendo le dichiarazioni del COGNOME, deceduto nelle more del processo) confermava l’ipotesi d’accusa RAGIONE_SOCIALE collusione osmotica tra la RAGIONE_SOCIALE e l’imprenditore, ritenendo così dimostrata la diretta partecipazione associativa, originariamente contestata. Era, pertanto, affermata la responsabilità dell’imputato per il reato contestato in imputazione (partecipazione ad associazione mafiosa, distretto del Belice RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” siciliana), mantenendo tuttavia la sanzione (nove anni e quattro mesi di reclusione) irrogata con la seconda decisione di appello.
Avverso tale decisione ha nuovamente proposto ricorso NOME COGNOME, a ministero dei difensori di fiducia, che già lo avevano assistito in grado di appello. I difensori hanno argomentato i seguenti motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti di quanto impone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
AVV_NOTAIO
7.1. Col primo motivo si deducono gli errores in procedendo, di cui all’art.606, lett. c e d del codice di rito. E in particolare:
con ordinanza resa all’udienza del 13 luglio 2020 si accoglieva la richiesta istruttoria del Pubblico ministero, senza previa interlocuzione con i difensori;
all’udienza 7 ottobre 2020 la difesa aveva presentato una memoria con la quale chiedeva l’esame dei testi indicati in primo grado e l’acquisizione dei documenti allegati e già prodotti in primo grado e posti dal Tribunale a sostegno
dell’assoluzione; su tale richiesta, la Corte si è riservata ed ha differito l trattazione all’udienza del 25 febbraio 2021, ove ha poi ammesso solo le prove orali chieste dal Pubblico ministero, rigettando la richiesta di ammissione delle prove chieste dalla difese, giacché ritenute superflue;
c) all’udienza del 23 settembre 2021 era stato sospeso (per concomitante trattazione di processo con imputati detenuti) il controesame del collaboratore NOME COGNOME in corso da parte dell’AVV_NOTAIO; in prosieguo, l’udienza istruttoria era stata differita al 28 ottobre 2021; lo stesso difensore controesaminante, tempestivamente comunicava, con p.e.c. delle ore 09.45 del 28 ottobre 2021, il proprio impedimento assoluto per ragioni di salute (in allora assolutamente preclusive del contatto con terzi), tale impedimento era accompagnato da puntuale certificazione (istanza e certificazione RAGIONE_SOCIALE stessa data); il difensore chiedeva, quindi, il differimento del processo ad altra data; il codifensore, appresa la notizia del sopravvenuto, improvviso, impedimento del sodale di difesa e sul presupposto di non dover condurre il controesame, comunicava alla Corte, quella stessa mattina, di essere impegnato professionalmente fuori distretto (Milano), località che aveva già raggiunto, attestava quindi tempestivamente l’impedimento con pertinente documentazione; la Corte disattendeva le istanze e la consonante richiesta del Pubblico ministero, nominava un difensore di ufficio prontamente reperibile per l’imputato e rigettava la richiesta di termine a difesa da questi avanzata; la Corte procedeva quindi all’esame diretto del collaboratore NOME COGNOME, nell’assenza di entrambi i difensori di fiducia;
d) nel corso RAGIONE_SOCIALE medesima udienza, in assenza dei difensori di fiducia, la Corte acquisiva (dietro indicazione dello stesso NOME COGNOME) le copie delle denunzie sporte da NOME COGNOME (fratello del collaboratore esaminato) contro NOME COGNOME;
e) all’udienza 13 giugno 2022 era altresì reietta la richiesta difensiva di produrre documentazione volta a smentire le indicazioni offerte dai collaboratori escussi.
7.2. Col secondo motivo sono dedotti plurimi vizi di legittimità afferenti alla mancata osservanza da parte del giudice del rinvio di quanto disposto dalle due sentenze di annullamento di questa Corte; la monca rinnovazione del dibattimento; la pretermissione di ogni diritto processuale RAGIONE_SOCIALE difesa, che ha il dovere di difendersi provando e smentendo le prove a carico. In particolare, con la sentenza n. 37726 del 2014, la Corte di legittimità aveva escluso radicalmente la qualificazione associativa del fatto contestato, rimettendo alla Corte territoriale la valutazione alternativa tra la figura di imprenditore vittima e quella di imprenditore colluso, aspetto questo totalmente inosservato e travisato dalla Corte di rinvio.
7.3. Col terzo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello per difetto di correlazione tra fatto contestato (appartenenza alla regione del Belice RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“) e fatto ritenuto in sentenza, mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione rispetto alle questioni sollevate sul punto con la memoria del 16 novembre 2022 e oralmente in udienza.
7.4. Ancora, si deduce inosservanza RAGIONE_SOCIALE legge processuale, non avendo la Corte accompagnato il ribaltamento RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado con adeguati argomenti rafforzativi.
7.5. Col quinto motivo si deduce ancora il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova che ha condotto alla pronuncia di condanna.
8. Ricorso AVV_NOTAIO.
8.1 Con il primo motivo si deduce la inosservanza dell’articolo 627, comma 3, del codice di rito, in relazione all’art. 416 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale del secondo rinvio totalmente eluso l’obbligo di osservare il dictum RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità, espresso nella sentenza n. 37726 del 2014 (Sezione sesta).
8.2. Con il secondo motivo si deduce la inosservanza degli articoli 521, 522, 597 comma 3 del codice di rito e 6, comma 3, CEDU, in relazione all’omessa garanzia del contraddittorio sulla mutata qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE fattispecie di reato rispetto alla più volte citata sentenza di legittimità n. 37726 del 2014.
8.3. Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 bis cod. pen., per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi materiali e soggettivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie di reato.
Da ultimo, con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 novembre 2023, la difesa (AVV_NOTAIO) ha replicato alla memoria depositata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, evidenziando gli aspetti critici RAGIONE_SOCIALE sentenza già rappresentati con i motivi di ricorso.
All’udienza del 10 dicembre 2023, la Corte, sulle conclusioni delle parti, riservava la decisione in camera di consiglio, dandone successivamente lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il primo motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, avendo la Corte palermitana, onerata RAGIONE_SOCIALE decisione rescissoria, rigettato le istanze di differimento dell’udienza istruttoria del 28 ottobre 2021, stimando non legittimo l’impedimento addotto dal secondo difensore dell’imputato (AVV_NOTAIO; già impedito per motivi
di salute documentati l’AVV_NOTAIO), che neppure aveva designato un sostituto per quella udienza istruttoria.
1.1. La peculiarità RAGIONE_SOCIALE vicenda merita una breve digressione per descrivere il fatto processuale.
La Corte di rinvio, dovendo procedere a rinnovazione RAGIONE_SOCIALE istruttoria dibattimentale, era impegnata nell’esame incrociato dei collaboratori di giustizia già escussi in primo grado. All’udienza del 23 settembre 2021 era in corso il controesame del collaboratore di giustizia NOME COGNOME da parte dell’AVV_NOTAIO; non era previsto controesame da parte dell’AVV_NOTAIO, giacché pendeva in allora una situazione di sospetta incompatibilità nella difesa di NOME COGNOME. L’esame veniva interrotto e l’udienza istruttoria differita al 28 ottobre successivo (ore 12.30), per consentire alla Corte di trattare altro processo con imputati detenuti. Restava inteso che alla successiva udienza sarebbe proseguito il controesame dell’AVV_NOTAIO e poi cominciato l’esame RAGIONE_SOCIALE Corte.
La sera del 27 ottobre l’AVV_NOTAIO (così riferisce rivolgendosi alla Corte di merito) avvertiva sintomi influenzali, con febbre; alle 09.45 del mattino successivo inviava alla Corte istanza di rinvio, corredata da certificazione attestante l’assoluto impedimento a comparire (positivo al virus “SARS Covid-19”). Lo stesso difensore comunicava il proprio impedimento al codifensore (AVV_NOTAIO), che però si trovava a Milano per concomitante impegno professionale. Questi, a sua volta, comunicava l’impossibilità di raggiungere la sede processuale palermitana ed insisteva nel differimento richiesto dall’AVV_NOTAIO. La Corte -raccolto il parere del Pubblico ministero presente in udienza, che riteneva legittimo l’impedimento di entrambi i difensori e non si opponeva quindi alla richiesta di differimento dell’udienza istruttoria- disattendeva l’istanza, ritenendo non legittimo l’impedimento addotto dal secondo difensore, che non aveva comunicato tempestivamente il concomitante impegno professionale fuori distretto e neppure aveva nominato un sostituto per quella udienza, nominava quindi un difensore di ufficio prontamente reperibile, rigettava la richiesta di termine a difesa da quest’ultimo proposta, ai sensi dell’art. 108 del codice di rito, e procedeva all’esame diretto del collaboratore. All’esito, acquisiva la documentazione consegnata dallo stesso collaboratore, licenziava il teste assistito e differiva il prosieguo istruttorio a nuova udienza, così impedendo al difensore di fiducia (AVV_NOTAIO. COGNOME) di terminare il controesame già iniziato e sospeso per esigenze di ruolo RAGIONE_SOCIALE Corte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Ad avviso del Collegio, la peculiare situazione processuale verificatasi non consentiva di ritenere non rilevante l’impedimento addotto dall’AVV_NOTAIO (codifensore impegnato a Milano in un procedimento di prevenzione), non potendo ritenersi intempestiva la comunicazione dell’impedimento per il concomitante
impegno professionale e non potendo richiedersi ad entrambi i difensori di provvedere alla nomina di -un sostituto per l’incombente istruttorio in corso e sospeso per causa non dipendente dai difensori.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di merito non pare pertanto potersi sostenere invocando il disposto dell’art. 420-ter, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen..
Lordo processus, declinato dalla normativa vigente secondo i principi costituzionali dettati dagli articoli 24, 25, 27, 101 e 111 RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale, e anche dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, si preoccupa infatti di assicurare l’effettività sostanziale, più che la formale compostezza, del diritto di difesa. Nel vigente codice di rito è prevista la partecipazione dell’accusa e RAGIONE_SOCIALE difesa, su un piano di parità, in ogni stato e grado, al fine di garantire un processo “delle parti” e non un processo “con le parti”. Si è più volte già detto che l’intervento del difensore costituisce attivit di partecipazione e non di mera assistenza, essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell’analisi RAGIONE_SOCIALE fattispecie legale. L’effettività RAGIONE_SOCIALE dife
Giova ricordare che, secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta alcun onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), né tale onere poteva incombere sul codifensore, a sua volta impedito (peraltro, in allora, sospetto di incompatibilità nella difesa), proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE assoluta imprevedibilità dell’evento virale che aveva colpito il difensore impegnato nel controesame. Sul legittimo impedimento del difensore succedaneo si è pure pronunziata la sezione terza di questa Corte (sent. n. 3223 del 6/10/2020, dep. 2021, Rv. 280869), confermando l’orientamento delle sezioni unite; da ultimo, proprio in tema di imprevedibilità dell’evento impeditivo connesso alla pandemia da Covid-19, si richiama pure la decisione non massinnata di questa sezione (sent. n. 5646 del 14/9/2023, in motivazione pag. 2). Né può porsi in discussione la diligente tempestività RAGIONE_SOCIALE comunicazione alla Corte RAGIONE_SOCIALE causa impeditiva, da apprezzarsi in ragione del momento di conoscenza dell’imprevista morbilità, secondo i principi dettati sul tema dalla giurisprudenza di questa stessa sezione (n. 36577 del 7/6/2022, Rv. 283851). Del resto, i criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Rv. 262912-01, contenente il c.d. decalogo dell’impedimento legittimo), replicati successivamente da Sez. 6, n. 20130 del 4/3/2015 (Rv. 263395) e da Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 (Rv. 270330), appaiono specchiarsi nella concreta fattispecie processuale oggi all’esame del Collegio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del – diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. Non può quindi seriamente ritenersi che la presenza di un difensore prontamente reperibile e disponibile ad assumere l’ufficio RAGIONE_SOCIALE difesa, del tutto ignaro delle dinamiche probatorie di un processo lungo e complesso, affacciatosi per ben tre volte al vaglio di legittimità, possa garantire il pieno dispiegarsi del diritto alla prova voluto dal legislatore.
Orbene, proprio per assicurare tali principi, l’apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento, deve essere sorretto da una motivazione adeguata, logica e corretta. Il che non è dato riscontrare dalla lettura del provvedimento ordinatorio adottato dalla Corte il 28 ottobre 2021, ove l’impedimento del codifensore, esaltato nella sua rilevanza proprio dalla imprevedibile eccezionalità dell’impedimento di salute dell’AVV_NOTAIO, è stato ritenuto non legittimato nei presupposti di fatto, laddove invece questi ricorrevano tutti.
1.3. L’inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizione processuale posta a tutela RAGIONE_SOCIALE effettività del diritto di difesa e del diritto alla (confutazione RAGIONE_SOCIALE) prova, in uno all manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione che ha sostenuto la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE motivata istanza di differimento RAGIONE_SOCIALE udienza istruttoria, ha impedito alla difesa di compiere il controesanne di una fonte dichiarativa apprezzata come decisiva dalla Corte; a tanto consegue la dedotta nullità dell’udienza e RAGIONE_SOCIALE decisione fondata anche sulla prova assunta nel corso di quella udienza.
La natura processuale del vizio esiziale riconosciuto inibisce l’esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti dai difensori avverso una decisione che, intervenuta nella fase rescissoria, all’esito RAGIONE_SOCIALE rinnovata istruttoria dibattimentale, ha riconosciuto nei fatti contestati al ricorrente il delitto d partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)/senza tener conto del giudicato interno formatosi in tema di qualificazione giuridica del fatto contestato.
2.1. Si è già detto, nel ritenuto in fatto (paragrafo 3), che questa Corte (Sez.6), con sent. n. 37726/2014, aveva ravvisato nelle condotte poste in essere dal ricorrente “solo una forma di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembra collocarlo, semmai, all’esterno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, sicché si trattava (per il giudice del rinvio) di verificare se si era effettivamente dinanz alla figura dell’imprenditore colluso, cioè di chi aveva consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso, ovvero dell’imprenditore vittima. A tale principio di diritto, espresso in tema di
qualificazione giuridica del fatto, la Corte del nuovo rinvio avrebbe dovuto obbligatoriamente -conformarsi (art. 627 comma 3, cod. proc. pen.), non solo nel calcolare la misura RAGIONE_SOCIALE sanzione; in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile e mai smentita sul punto, il principio di dirit affermato dalla Corte regolatrice, in sede di annullamento con rinvio, acquista valore di norma vincolante, cosicché la Corte di Cassazione, qualora successivamente accertasse che il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto da essa affermati con la sentenza di annullamento, non potrebbe esimersi dall’annullare la sentenza del giudice di rinvio neppure se, interpretando diversamente la legge, ritenesse più esatta la tesi giuridica accolta dal giudice di rinvio o il procedimento da esso adottato (Sez. 3, n. 46971 del 10/5/2018, Rv. 274215; Sez. 1, n. 464 del 22/9/2020, dep. 2021, Rv. 280213).
Si impone pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo. La Corte onerata del rinvio procederà nuovamente alla istruzione dibattimentale, tenendo conto, nel valutare le prove, delle preclusioni nella qualificazione giuridica del fatto (la partecipazione del ricorrente ad associazione mafiosa, nei termini descritti in imputazione, è stata esclusa da questa Corte, Sez. 6, con la più volte citata sentenza n. 37726/2014) conseguenti agli esiti dei precedenti giudizi di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2023.