Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14485 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 03/07/1966
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
lette le conclusioni del patrono delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. , in assenza di richiesta di trattazione ora in p.u.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 17/10/2024, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa, con conferma delle statuizioni civili disposte a favore delle costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE oltre alle spese di lite.
La difesa del ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 420-ter cod. proc. pen.”. Si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo rinviato l’udienza a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rinvio avanzata dal difensore per coincidente impegno professionale, abbia poi omesso di dare avviso al difensore e all’imputato della relativa udienza di rinvio alla quale veniva trattato e deciso in loro assenza l’appello.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, essendosi la Corte d’appello limitata a fare riferimento alle motivazioni del primo giudice omettendo di argomentare in ordine alle doglianze mosse con l’atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della recidiva.
Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.COGNOME, con requisitoria del 30 gennaio 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 21 febbraio 2025, il difensore e patrono delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha concluso chiedendo il rigetto d ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del grado di legittimità, come da notula allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Dall’esame del fascicolo a cui il Collegio può accedere trattandosi di questione processuale risulta che:
a seguito di rituali notifiche, la prima udienza dinanzi alla Corte di appello venne fissata il 10 ottobre 2024, a trattazione orale; venne disposta la traduzione
dell’imputato, detenuto per altra causa; l’imputato rinunciò a comparire all’udienza; il difensore inoltrò via pec il 7 ottobre 2024 istanza di rinvio a seguit di coincidente impegno professionale; che la Corte d’appello, sostituito il difensore impedito con altro legale ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., accolse l’istanza (nulla opponendo il P.G. di udienza), rinviando il processo all’udienza del 17/10/2024, con sospensione del termine di prescrizione;
nessuna notifica del verbale di udienza contenente la data di rinvio risulta essere stata disposta dalla Corte d’appello ed effettuata dalla relativa cancelleria sia al difensore che all’imputato, né venne disposta la traduzione di quest’ultimo;
dall’esame del verbale dell’udienza di rinvio del 17/10/2024 l’imputato viene indicato come “assente per rinuncia”, il difensore sostituito con altro ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; la Corte sulle conclusioni delle parti (il difensore nominato come sostituto insiste per l’accoglimento dei motivi di appello) trattiene il processo in decisione e delibera la sentenza.
Tanto premesso quanto al denunciato vizio di assistenza difensiva, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte:
secondo cui il difensore, il quale abbia ottenuto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all’avviso della nuova data di udienza solo nel caso di rinvio a nuovo ruolo, poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza concessiva del rinvio, effettuata in presenza del difensore sostituto, surroga la citazione per il difensore impedito e sostituito, attesi i doveri informativi che il sostituto assume con la sua partecipazione all’udienza (Sez. 1, n. 20526 del 30/01/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264159-01; Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258065-01; Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Sechi, Rv. 250451-01).
secondo cui la rinuncia a comparire all’udienza da parte del detenuto – a seguito della quale l’imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore – produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 – 01; conf. Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, COGNOME Rv. 264670 – 01Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, COGNOME, Rv. 261567 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 2992 dell’11712/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 2, n. 12622 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME).
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. A corredo
dell’affermazione di responsabilità, infatti, la sentenza impugnata, lungi dal fare mero richiamo di quella di primo grado, ha puntualmente scrutinato i motivi di appello spiegati dalla difesa del ricorrente in ordine alla ritualità e pregnanza delle fonti di prova, disattendendoli con motivazione congrua e scevra da vizi logici. Il motivo, peraltro, risulta anche generico, in quanto il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale è soltanto enunciato, ma non specificato con riguardo al contenuto e alla rilevanza delle specifiche censure che il giudice di secondo grado avrebbe pretermesso di esaminare.
Non consentito e/o manifestamente infondato è l’ultimo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio.
4.1. Il diniego della recidiva non formò oggetto di denuncia coi motivi di appello, ove peraltro si dette atto che l’esclusione della circostanza rinveniva ampia e diffusa motivazione nella sentenza di primo grado.
4.2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01).
Rileva, infine, la Corte che non può accogliersi la richiesta di rifusione delle spese formulata nell’interesse della parte civile.
Come da ultimo riaffermato nella sentenza delle Sezioni Unite “RAGIONE_SOCIALE” (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 in motivazione) già nella sentenza delle Sezioni Unite “Gallo” (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 22671601) si era chiarito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato p
la tutela dei propri interessi.
Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non
partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità
favore delle parti civili non è dovuta, perché esse non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese,
senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese delle parti civili.
Così deciso, il 5 marzo 2025.