Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11602 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11602 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALENZA il 06/07/1991
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ch -e -h -a -c -en -cluse -dliedencto
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udito il
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., riconosci all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7 cod. pen.
1.2. All’imputato è contestato di avere cagionato la morte di NOME COGNOME perché, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolNione stradale (artt. 141, commi 1, 2, 11 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non riusciva arrestare la marcia del proprio veicolo e ad evitare lo scontro con l’auto della vitti marciante in senso opposto, che aveva invaso la sua carreggiata di marcia.
Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione di norme processuali. Evidenzia che, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, il difensore di fiducia, ricevuta in data 28/11/2023 la notifica del decreto di citazio in appello, aveva tempestivamente provveduto (il 30/11/23) a richiedere a mezzo pec la trattazione orale del processo. Successivamente, intervenuta la proclamazione da parte della giunta dell’Unione delle Camere Penali déll’astensione dalle udienze per i giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024, il difensore comunicava, in dat 31/01/2024, alla Corte di appello di Catanzaro l’intenzione di aderire alla predett astensione, con precipuo riferimento all’udienza del 09/02/24. Ciò nonostante, la Corte territoriale, all’udienza del 09/02/24, non procedeva alla richiesta trattazio orale e, pur in assenza delle conclusioni dell’imputato, per l’adesione all’astension emetteva la sentenza di condanna impugnata con il presente ricorso. Si è, pertanto, verificata una chiara violazione del diritto di difesa;
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe ampiamente elusiva ed omissiva dei motivi proposti dalla difesa, presentandosi come meramente riproduttiva delle considerazioni del Giudice di primo grado. In particolare, la Corte territoriale sarebbe limitata a richiamare le asettiche considerazioni del Tribunale circa i risulta della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, senza tuttavia confrontarle con le critiche mosse, da un lato, dalla consulenza redatta nell’interes dell’imputato e, dall’altro, dai motivi di impugnazione. La motivazione poi appare inesistente o quantomeno illogica laddove, da un lato, afferma la “inevitabilit dell’impatto”, mentre, dall’altro, si rimprovera all’imputato di aver condotta di guida negligente o imprudente, tale da non permettergli alcuna manovra per evitare l’evento. La sentenza impugnata non ha tenuto una di effettuare affrontato il tema della carenza di qualsiasi indagine sulle reali cause dell’evento, rispetto quale non si sarebbe confrontato con le dichiarazioni rese a s.i.t. da NOME COGNOME L’illogicità investe anche, detta del difensore, il mancato ahnlaffrato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche laddove si afferma che precedenti penali dell’imputato cede rispetto alle modalità del fatto s hanno provato una grave violazione del limite di velocità”, senza ten lo stesso consulente del Pubblico ministero ha accertato una velocità prima dell’impatto e di 94,5 km/h al momento dell’impatto, in un tr rettilineo avente il limite di 90 km/h. Si tratterebbe, in sostanza, di superamento del limite di velocità in misura pari o inferiore al 10%. N alcuna considerazione sulla sussistenza del nesso eziologico t l’assenza di indicate che re conto che di 103 km/h tto di strada n eventuale n vi sarebbe l’eventuale violazione di una norma cautelare e l’evento occorso. Sarebbe anche emerso che l’agente aveva, nonostante l’assenza di tempi utili di reazione, posto in esse l’unica manovra esigibile, tentando prima una manovra di frenata e poi lo spostamento della propria vettura verso destra, ciò a riprova del fatto che aveva conservato il controllo del proprio mezzo. I precetti asseritamente inosservati non avrebbero potuto scongiurare l’imprevedibile occupazione della carreggiata da parte della vittima.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In data 04/12/2024 sono pervenute note scritte dei difensore, a v. NOME COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Risulta, invero, che, in data 30 novembre 2023, l’avvocato NOME COGNOME difensore dell’imputato, avesse depositato tramite pec richiesta di trattazione oral per l’udienza innanzi alla Corte di appello di Catanzaro fissata per b9/02/2024, giorno compreso nel periodo (7, 8 e 9 febbraio 2024) di un’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali; risulta altresì che il predetto difensore, in da 31/01/2024, avesse comunicato alla Corte di appello di Catanzaro la propria volontà di aderire alla predetta astensione, con precipuo riferimento all’udienza de 09/02/24.
In ragione di queste circostanze, la Corte territoriale avrebbe dovutci disporre un rinvio della trattazione del processo, per consentire al difensore di parteciparvi. presenza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensio dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria iniplica infatti l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il dirit
difesa (per l’affermazione del principio a contrariis, cfr. Sez. 4, i. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catenzaro per i giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidej e