Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7676 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7676  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
 COGNOME NOME, nato a La Spezia il DATA_NASCITA
 COGNOME NOME, nata a La Spezia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del Tribunale del riesame della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
b
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da COGNOME NOME e l’annullamento dell’ordinanza impugnata quanto al sequestro preventivo della “RAGIONE_SOCIALE in ordine al delitto di cui all’art. 353 cod. pen.;
sentito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso, ed il difensore di fiducia di COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO, che insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME tramite dei rispettivi difensori m di procura speciale, impugnano l’ordinanza del Tribunale della Spezia che, accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza reiettiva del Giud delle indagini preliminari, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla co limitatamente alla somma di euro 150.548,00 (a fronte di formulata richies ammontante ad euro 177.998,00) sui beni mobili (conti correnti), da individuarsi a c della polizia giudiziaria, riferibili a COGNOME NOME e alla “RAGIONE_SOCIALE e, in c incapienza, sui beni immobili intestati al debitore o a lui riconducibili ed il se preventivo della società “RAGIONE_SOCIALE, quanto al delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 2000 in ordine al quale riteneva sussistenti il fumus commissi delicti ed il periculum in mora.
Il presente procedimento vede quali indagati COGNOME NOME e altri (COGNOME NOME e COGNOME NOME), per i reati di cui agli artt. 110, 81 secondo comma, cod. pen., il solo COGNOME NOME in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, secondo cod. pen., 11 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi alla Spezia nel corso degli anni 20 2022.
Il Pubblico Ministero aveva richiesto in data 19 luglio 2023 – ad integrazione di precedente richiesta formulata il 31 maggio 2023 di applicazione di misure cautel personali nei confronti di vari indagati, tra cui NOME COGNOME, in ordine al sol di cui all’art. 353 c.p. (rigettata con riferimento a quest’ultimo, per l’insussis rischio di reiterazione di reati analoghi, rilevando comunque la sussistenza del fumus commissi delicti) l’applicazione di misure cautelari personali e reali, anche in ordine reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000; detta richiesta veniva egualmente riget giudice delle indagini preliminari – che ribadiva l’assenza del periculum in ordine al reato di cui all’art. 353 cod. pen. – per insussistenza del fumus commissi delicti in merito al delitto citato.
L’originaria contestazione relativa al delitto di cui all’art. 110, 81, 353 cod. relativa a delitto di turbativa d’asta realizzata per mezzo di condotte coll fraudolente nell’ambito del procedimento civile in cui risultava essere soggetto esec NOME COGNOMECOGNOME durante il quale costui e la “RAGIONE_SOCIALE, avrebbero conseguito pl competizioni con continui rilanci di prezzo finalizzate all’aggiudicazione del bene impedire l’aggiudicazione da parte di terzi, senza provvedere, consegu l’aggiudicazione in capo alla “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, al versamento del relativo prezzo ritardando la relativa procedura; fatti avvenuti dal marzo del 2021 al 29 novembre 20
L’ipotesi di reato contestata al capo F) ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, vedrebbe COGNOME NOME, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, sul
aggiunto e connessi interessi e sanzioni per un ammontare complessivo di eur 569.801,04, alienare simulatamente i propri beni per impedire l’esperimento del procedura di riscossione coattiva; la condotta sarebbe stata posta in essere median pagamento di importi di denaro imputati a prestazioni professionali fatturategl apparentemente fornitegli dalla società “RAGIONE_SOCIALE, compagine riconducibile allo st NOME COGNOMECOGNOME formalmente appartenente ai figli NOME e NOME COGNOME (rappresentante legale), alienando simulatamente i ricavi della propria ditta indivi per un importo di 177.998,00 nel biennio 2021-2022.
Avverso la seconda ordinanza reiettiva del Giudice delle indagini preliminari proposto appello il Pubblico Ministero, rilevando la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all’art. 11, d.lgs. 74/2000, desunto dalle indagini a disposizione del Giudice delle indagini preliminari, corroborato dai succes accertamenti bancari della RAGIONE_SOCIALE (annotazioni di polizia giudiziaria de luglio 2023 e 29 agosto 2023) e conseguente periculum in mora, nonché l’omessa pronuncia del Giudice in merito alla richiesta di sequestro preventivo della società ” RAGIONE_SOCIALE, costituente strumento per la commissione dei reati ipotizzati.
Il Tribunale della cautela reale, confermata la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al delitto di cui all’art. 353 cod. pen., come già accertata dal Giudi indagini preliminari, ha ritenuto sussistente analogo requisito anche in ordine al d di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando come, sulla base delle ri processuali, la società “RAGIONE_SOCIALE, già utilizzata quale strumento al fine di par alle gare, turbandole, avesse costituito anche lo strumento attraverso il quale sche il patrimonio dell’indagato che in detta compagine vi aveva fatto confluire le rel liquidità, simulando l’imputazione di dette somme al pagamento di fatture emesse n corso degli anni 2021 e 2022 per un importo di euro 150,548,00, così impedendone l riscossione coattiva funzionale al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggi e connessi interessi e sanzioni.
Meramente formali sono stati ritenuti i ruoli dei figli nell’ambito della citata per i quali è stato escluso un ruolo attivo invece assegnato a NOME COGNOME.
È stata, infine, condivisa la sussistenza del periculum per come prospettato dal Pubblico Ministero in relazione alla richiesta di sequestro preventivo in rela all’ipotesi di cui all’art. 11 d.lgs. cit. delle somme transitate da RAGIONE_SOCIALE a titolo di pagamento delle fatture emesse dalla società negli anni 2021 e rilevando come detta compagine, costituita in occasione delle procedure esecuti oggetto della provvisoria accusa ex art. 353 cod. pen., potesse essere riutilizzata per sottrarre al fisco i proventi dell’attività professionale di NOME COGNOME conseguente perdita definitiva delle somme già transitate per un valore quantificato tali termini riducendosi la richiesta formulata dal Pubblico Ministero) in euro 150,54 che veniva pertanto sottoposto a sequestro.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che sussistesse il pericolo di reiterazione in ordine ad entrambi i reati contestati (artt. 353 cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000), disponendo il sequestro di quanto nella disponibilità di NOME COGNOME e della società in quanto, anche a causa degli ingenti debiti tributari gravanti in capo a costui, la stessa avrebbe potuto costituire perdurante schermo per evitare la esecuzione di procedure esecutive erariali su altri immobili di proprietà.
La difesa di NOME COGNOME deduce, quale unico motivo la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento agli artt. 321 e 275 cod. proc. pen.
Poiché il sequestro aveva il suo fondamento nell’ipotizzata riconducibilità della società “RAGIONE_SOCIALE” in capo a NOME COGNOME, sarebbe stato sufficiente disporre il sequestro della sola compagine, risultando sproporzionato ed invasivo il sequestro di beni mobili ed immobili riconducibili allo stesso indagato.
Il sequestro preventivo è stato previsto secondo forme totalizzanti e sovrabbondanti rispetto al fine perseguito dallo strumento cautelare e risulta immotivato in ordine alle ragioni della relativa ampiezza ablatoria.
 La difesa di NOME COGNOME, munita di procura speciale, nella qualità di indagata nell’ambito del procedimento n. 1242/2022 r.g.n.r. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen., deduce la nullità dell’udienza conclusasi con l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo per omessa notifica dei relativi avvisi ex art. 127, comma 1 e 5, cod. proc. pen., richiedendo la caducazione della misura reale nei confronti della ricorrente quale rappresentante legale della società “RAGIONE_SOCIALE“.
La ricorrente evidenzia di essere indagata nell’ambito di detto procedimento per i reati di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. e di aver, in occasione di alcuni atti di indagi provveduto a sottoscrivere elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia trasmessa con idoneo atto in forma telematica.
Rileva di aver appreso solo all’atto dell’esecuzione del provvedimento di sequestro della somma di euro 28.753,84 sul conto corrente societario e dell’intero capitale sociale pari ad euro 50.000, della cui metà la ricorrente è proprietaria, del pregresso svolgimento delle procedure svoltesi presso l’autorità giudiziaria della Spezia che avevano condotto, all’esito dell’udienza celebratasi il 14 settembre 2023, all’emissione della misura ablatoria.
In ordine a detta procedura la ricorrente era rimasta completamente estranea, non avendo mai avuto notizia o comunicazione in ordine alla sua celebrazione che era necessario effettuare in quanto indagata e comunque interessata personalmente agli esiti della procedura in merito alla quale aveva diritto di interloquire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME, che deduce la sproporzione tra quanto oggetto sequestro e le finalità che il sequestro si prefigge di perseguire, è manifest infondato e generico.
1.1. Il sequestro disposto dal Tribunale del riesame, invero, se da un canto è indirizzato all’acquisizione del profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 sotto altro profilo ha riguardato la società “RAGIONE_SOCIALE in quanto compagine s utilizzata, sia per drenare risorse economiche da sottrarre alla riscossione coatt parte del Fisco, pertanto funzionali ad impedire che potesse essere reiterato il del cui all’art. 11, d.lgs. cit’ sia al fine di impedire che la società, ricondotta espr alla sola figura di NOME COGNOMECOGNOME fosse utilizzata quale strumento per reali ulteriori condotte integranti la fattispecie di cui all’art. 353 cod. pen.: proprio detta società, secondo il vaglio degli atti di indagine operata dal Tribunale, er realizzata parte della condotta che aveva visto il COGNOME la procedura esec di vendita di un immobile intestato al medesimo.
1.2. Ciò posto, pertanto, per quel che in questa sede rileva, il sequestro della s costituente il profitto del reato di euro 150,548,00 (quantificazione che il ricorr questa sede non contesta) è stato disposto ai sensi degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (come inserito dall’art. 10, d.lgs. n. 158 del 2015) e 321, comma 2, cod. p pen., norme che consentono il sequestro del profitto del reato in quanto funzionale confisca che si è inteso vincolare reperendo i beni tra quelli appartenenti al ric ovvero tra quelli che, pur formalmente appartenenti a terzi, siano nella disponibili medesimo.
Mentre, come sopra specificato, il sequestro della società ha carattere impeditiv quanto tende a prevenire la reiterazione di entrambi i reati provvisoriamente contes
1.3. Il ricorso si rivela, inoltre, generico nella parte in cui non con comprendere se la sproporzione che la difesa attenga al sequestro impeditivo, ovve al sequestro della somma di denaro costituente profitto del delitto di cui all’art. 1 n. 74 del 2000; ed infatti, l’assunto secondo cui sarebbe sufficiente il sequestr sola “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si rivela apodittico là dove non evidenzia la ragione della sproporzione, specie sotto il profilo della possibilità di sequestrare l’importo 150,548,00 costituente il profitto del reato.
Appare opportuno evidenziare che secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte, allorché si verta in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confi equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il
dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio d proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare (Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882).
Nel caso di specie, pertanto, poiché la dedotta sproporzione non risulta evidente anche per le ragioni sopra rappresentate in ordine alla duplice funzione del complessivo sequestro di beni disposto dal Tribunale per differenti ipotesi di reato su accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, indeducibile risulta in sede di ricorso per cassazione il demandato vaglio in ordine alla prospettata sproporzione, la cui valutazione compete ai giudici di merito.
1.4. Alla rilevata inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Fondato, invece, risulta il ricorso di NOME COGNOME che, in quanto indagata in ordine al delitto di cui all’art. 110,353 cod. pen., aveva diritto a ricevere comunicazione e partecipare al procedimento che si è svolto dinanzi al Tribunale del riesame della Spezia, conclusosi con il provvedimento che ha disposto il sequestro della società “RAGIONE_SOCIALE e di altri beni, non solo relativamente ad ipotesi che vedevano quale indagato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ma soprattutto in ordine all’ipotesi di reato che la vedevano concorrente nel reato di turbativa d’asta.
2.1. Sotto questo profilo, a fronte della paventata possibilità (introdotta in sede camerale ex art. 322-bis cod. proc. pen. dalla difesa di NOME COGNOME) di integrare il contraddittorio con il coinvolgimento di NOME COGNOME, non pertinente risulta il riferimento del Tribunale a giurisprudenza di questa Corte che consente al terzo, prima della irrevocabilità della sentenza, la restituzione del bene sequestrato e l’appello in ipotesi di diniego (il riferimento è alla decisione delle Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938).
Nel caso che ci occupa, NOME COGNOME, non risulta terza rispetto al procedimento, ma proprio come NOME COGNOME, indagata e, pertanto, facente parte del procedimento che, proprio come costui, aveva diritto a partecipare al procedimento.
2.2. Ed invero, seppure sussista giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in c di appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice pe indagini preliminari ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo, il Tribunale i dell’impugnazione non è tenuto a dare avviso a tutti coloro che possono considera terzi interessati (sul presupposto che le disposizioni contenute negli artt. 309 e proc. pen. non operano un richiamo generalizzato e incondizionato a tutte le disposiz contenute nell’art. 127 stesso codice, tale da imporre in ogni caso l’adozione d procedura camerale partecipata, a pena di nullità, da tutti i soggetti interessati, 3, n. 43548 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267924; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, COGNOME, Rv. 255951; Sez. 5, n. 19890 del 27/01/2012, COGNOME, Rv. 252519), deve essere fatta una netta distinzione tra diverse categorie di soggetti (in tal senso, chiaro Sez. 3, n. 43548 del 27/04/2016, COGNOME, cit.).
Proprio la natura devolutiva dell’appello e la necessità da parte del tribuna riesame di sostituire il giudice delle indagini preliminari nelle determinazioni allor impugnare sia il pubblico ministero, fa sì che vengano individuate due distinte categ di soggetti della vicenda procedurale: da un lato, il pubblico ministero, l’indaga suo difensore; dall’altro, le persone che sono direttamente interessate conseguenze del sequestro, e cioè «la persona alla quale le cose sono state sequest e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione».
Mentre la seconda categoria di soggetti rientrano tra “i terzi interessati” attaglia il principio di diritto sopra enunciato in ordine al loro non nec coinvolgimento nella procedura camerale ed alla possibilità di far sempre valere, differente contesto processuale, le istanze alla restituzione dei beni sotto sequestro, non lo stesso può affermarsi in ordine alla partecipazione del pubb ministero, dell’indagato e del suo difensore, il cui coinvolgimento attraverso l’ della fissazione dell’udienza camerale ex art. 322-bis cod. proc. pen. risulta necessario, salva la facoltà della parte di partecipare o meno all’udienza.
2.3. Così come nessun dubbio sussiste che NOME COGNOME sia parte necessari in ragione della qualità di indagato in ordine ai reati per cui era stata formulata r di sequestro preventivo, analogamente deve ritenersi per NOME COGNOME COGNOME, quanto indagata in ordine al delitto di cui all’art. 110, 353 cod. pen., in concors primo, avrebbe dovuto ricevere l’avviso e – qualora lo avesse voluto – parteci dell’udienza che si è celebrata ex art. 322-bis cod. proc. pen. in ordine all’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento reiettivo del Giudice per indagini preliminari.
2.4. Il diritto a ricevere la notifica dell’avviso della celebrazione dell’udie conseguente diritto alla partecipazione all’udienza esula da ogni valutazi
logicamente successiva, in merito alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale della parte (cfr. Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019′ Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672), da effettuarsi nell’ambito della camera di consiglio ex art. 322-bis cod. proc. pen.
2.5. Se non risultano calzanti al caso in esame i principi di diritto che fanno riferimento alla figura del “terzo”, posizione ben differente da quella dell’indagato che è parte del procedimento, ciò non esclude che lo stesso soggetto – come nel caso in esame -, a fronte di un provvedimento ablativo emesso sul presupposto della sussistenza del fumus commissi delicti di diverse tipologie di reato, rivesta – al contempo – diverse connotazioni soggettive.
Ed infatti la ricorrente, indagata in ordine al delitto di cui all’art. 110, 353 cod. pe è al contempo “terza interessata” nell’ambito della differente ipotesi di reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 che ha dato causa ad analogo vincolo sugli stessi beni.
In tal caso, risulta invece pertinente la giurisprudenza richiamata in ordine all’insussistenza del generalizzato diritto alla partecipazione della ricorrente che, quanto al delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ed al conseguente sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto anche a mente dell’art. 12-bis d.lgs. cit. risulta terza interessata e, pertanto, non titolare in parte qua di alcun diritto a ricevere l’avviso ovvero partecipare al relativo procedimento ex art. 322-bis cod. proc. pen..
2.6. L’ordinanza impugnata da NOME COGNOME, in conclusione, deve essere annullata con rinvio al Tribunale della Spezia limitatamente al sequestro disposto nei suoi confronti ex art. 353 cod. pen., ma non anche in ordine ad analogo vincolo disposto sugli stessi beni in ordine al distinto reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 353 cod. pen. contestato a COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024.