Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3378 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3378 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 26/09/2000
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento
1.3oseph COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia del 21/03/2024, emessa alle ore 15,30, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Venezia, notificato al ricorrente il 18/03/2024 alle ore 16,00, con il quale è disposto l’obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la d di otto anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Bari, sia in casa che casa.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di l relazione all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per omessa valutazione della memoria difen tempestivamente trasmessa tramite pec entro il termine di 48 ore dalla notifica all’interessa precisamente in data 20/03/2024, alle ore 12,15, con la quale il prevenuto lamentava illegittimità della durata del divieto, indicata in otto anni nel provvedimento del ques quanto eccedente il massimo dei cinque anni previsto dalla legge per le ipotesi non aggravate Evidenzia, infatti, di non essere gravato da un precedente “Daspo sportivo”, ma da un “Daspo urbano”. Il giudice ha deL tutto omesso di valutare la memoria presentata, di cui non ha da neppure atto, né minimamente confutato la tesi difensiva, limitandosi a recepir provvedimento del Questore e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione con riferimento alla violazione del principio di gradualità della sanz rappresentando che il “provvedimento analogo” richiamato dal questore e dal giudice a quo non concerne un Daspo sportivo ma un Daspo urbano. Il ricorrente non ha mai subito un Daspo per manifestazioni sportive e, quindi, non è un recidivo amministrativo. Conseguentemente i provvedimento impugnato è in violazione dell’art.6, comma 5, L. 401/1989.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazio ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l’obbligo di presentare debba es esteso alle competizioni sportive che si svolgono su tutto il territorio nazionale, anche partite di calcio del Bari in trasferta.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullame con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all’intere per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non p essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richie convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, R
266223 – 01). COGNOME Pertanto, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimen del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di conva provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, all deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 de 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, stabilito che, se l’interessato entro il termine di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considera deduzioni difensive e che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di conval provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiv depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al dif (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286).
1.1. In ordine alla sequenza procedimentale, si osserva innanzitutto che, nel caso disamina, il provvedimento del Questore di Venezia è stato notificato al ricorrente in d 18/03/2024 alle ore 16,00 e che egli ha depositato la propria memoria difensiva in da 20/03/2024, alle ore 12,15. Il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notific provvedimento del Questore e il giudice ha provveduto alla convalida in data 21/03/2024, emessa alle ore 15,30, nel rispetto del termine a difesa, senza tuttavia dare in alcun modo at del deposito delle memoria difensiva tempestivamente presentata con la quale il ricorrente aveva formulato specifiche doglianzé in ordine alla recidixia amministrativa- a suo giudizio n applicabile in presenza di Daspo urbano, ma solo in caso di Daspo sportivo – e in ordine al conseguente durata dell’obbligo di presentazione per otto anni; doglianze che, a prescindere dalla loro fondatezza, non sono state esaminate e vagliate da giudice a quo nell’ordinanza impugnata, posto che il giudice, pur richiamando i limiti temporali previsti dalla legge previsione di termini a difesa, non ha né formalmente né sostanzialmente fatto riferimento tale memoria difensiva.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annulla dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
Tale epilogo decisorio, in quanto logicamente pregiudiziale, determina l’ultroneità de disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
2.La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio (V. Sez.3, n.3740 del 10/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281321) e va dichiarata cessata l’efficacia de provvedimento del Questore di Venezia del 18/03/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento de Questore di Venezia del 18/03/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia.
Così deciso all’udienza del 10/09/2024 il Consigliere estensore
Il PresicInte