Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 894 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 894 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
ABBI SEEDY NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte del difensore di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 23 settembre 2021, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando la condanna degli imputati per il reato di rapina aggravata ai danni di NOME COGNOME.
1.1 Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza il difensore di COGNOME; il difensore si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, come da richiesta del Procuratore generale in udienza, completamente ignorata dalla Corte di appello, relativa alla acquisizione della deposizione della persona offesa COGNOME NOME.
1.2 Il difensore eccepisce l’insufficiente e manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte di appello in relazione non solo ai motivi di gravame proposti dal precedente difensore del ricorrente che riprendeva le motivazioni poste alla base della sentenza appellata, ma pure delle richieste del Procuratore generale in udienza non solo disattese, ma completamente ignorate in sede di motivazione; ciò sia in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ch alla mancata assoluzione di COGNOME dal reato a lui ascritto, visto che la prova della rapina emergeva soltanto dalle dichiarazioni della persona offesa, che si fondavano su una ricostruzione assolutamente fallace degli avvenimenti oggetto di causa.
2. Propone ricorso il difensore di COGNOME
2.1 II difensore rileva che, di fronte alla richiesta del Procuratore generale di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per procedere all’esame della persona offesa, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare sull’accoglimento o rigetto della richiesta, ma nulla aveva detto in proposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso di COGNOME COGNOME all’unico motivo di ricorso di COGNOME, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) 1 che dal verbale dell’udienza tenutasi dinnanzi alla Corte di appello risulta che alle parti è stato impedito di concludere: la Corte si era infatti ritir in camera di consiglio soltanto per decidere sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ma, una volta ripresa l’udienza, aveva emesso sentenza leggendo il dispositivo.
Si è pertanto verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma primo lett. c) cod.proc.pen., che riguarda l’inosservanza di una norma concernente l’intervento delle parti nel processo, che si realizza non solo con la partecipazione in contraddittorio all’acquisizione e alla formazione della prova, con la possibilità di interloquire a fronte delle richieste delle altre parti, ma anch con la facoltà di esprimere le proprie valutazioni conclusive in esito al procedimento, nullità che deriva dal totale impedimento alla accusa ed alla difesa di proporre le proprie richieste finali.
Atteso che la nullità è stata tempestivamente eccepita con il primo atto utile (il ricorso per cassazione) successivo alla fase in cui essa si è verificata (l sentenza della Corte di appello), la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova, che dovrà procedere al giudizio; stante l’accoglimento del motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 16/11/2022