Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16134 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 24/11/1977
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio;
lette le conclusioni dei difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria depositata in data 27/03/2025.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 05/07/2024 ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 30/09/2013, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ad esito di rito abbreviato (artt. 81, 629, in relazione all’art. 628 comma primo e terzo n. 3, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in considerazione dell’intervenuta lesione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; il difensore nominato in pendenza del giudizio di appello (in data 15/05/2024) con udienza di discussione già fissata aveva ripetutamente richiesto di poter accedere al fascicolo dibattimentale in assenza di adeguata risposta della Cancelleria; la difesa aveva quindi richiesto un rinvio del procedimento che non era stato concesso; tutte le comunicazioni con la Cancelleria erano intercorse via pec e non era in alcun modo stato indicato un diverso metodo di comunicazione per accedere alla documentazione richiesta; la Cancelleria a seguito di numerose richieste solo in data 26/06/2024 aveva risposto affermando di poter inviare la sola sentenza impugnata, ma non l’atto di appello, con ciò implicitamente ammettendo che parte del fascicolo fosse stata smarrita; in data 01/07/2024 la Cancelleria inviava, ma solo parzialmente, la sentenza impugnata, risultava omesso la allegazione di alcune pagine. La Corte di appello avrebbe dovuto concedere il rinvio richiesto, come evidenziato in sede di conclusioni, non avendo la difesa potuto accedere agli atti del procedimento in corso nei confronti del proprio assistito.
2.2. GLYPH Vizio della motivazione perché graficamente omessa in ordine alla richiesta di rinvio per mancato accesso alle copie del fascicolo di ufficio, totalmente ignorata con violazione delle norme processuali di riferimento.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La difesa ha specificamente allegato alcune circostanze, puntualmente documentate in sede di appello ed in questa sede, che rendono palese ed evidente la violazione del diritto di difesa per come evocato nel primo motivo di ricorso, atteso il riconosciuto diritto della parte ad ottenere tempestivamente copia gli atti del processo, in presenza invece di un ritardo ingiustificato e di una successiva allegazione incompleta da parte della Cancelleria (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287381-02; in fattispecie diversa, ma con specifico richiamo al diritto della parte ad accedere ed estrarre copia degli atti anche Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939-01).
Il primo motivo di ricorso è dunque fondato, atteso che il difensore del ricorrente aveva cercato, a seguito della propria nomina, un concreto e costante contatto con la Cancelleria, mediante comunicazioni formali a mezzo pec, al fine di ottenere la documentazione relativa al procedimento per il quale gli era stato conferito mandato durante la fase di appello, con specifico riferimento alla sentenza di primo grado ed all’atto di appello (in tal senso, pec del 27/05/2024 ore 9.56.59, pec del 19/06/2024 ore 10.25.21, pec del 25/06/2024 ore 10.59.55, pec 27/06/2024 ore 14.13, pec 02/07/2024 ore 9.45). La Cancelleria della Sezione presso la quale il procedimento era stato fissato ha risposto solo dopo molteplici sollecitazioni del difensore, a ridosso della udienza fissata con trattazione scritta davanti alla Corte di appello. Inoltre, ad esito delle ripetute sollecitazioni del difensore la GLYPH Cancelleria GLYPH ha allegato solo GLYPH parzialmente GLYPH la documentazione (ovvero la sentenza di primo grado e non l’atto di appello), tra l’altro collazionata in modo incompleto. La circostanza è espressamente riconosciuta dall’ufficio di Cancelleria nella risposta del 26/06/2024 ore 10.59. GLYPH La Corte di appello non ha preso in considerazione tali rilevanti elementi, così violando il diritto di difesa del ricorrente, oltre che il diritto dello stesso di accedere pienamente agli atti del procedimento a suo carico. In altri termini, è stato violato il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, così risultando pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916-01).
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In concreto, la difesa non solo non ha potuto estrarre copia degli atti, ma non ha neanche potuto esaminare gli atti presenti al fascicolo
dibattimentale ed ivi depositati, non risultando conseguentemente in grado di interloquire sul materiale probatorio (Sez. 3, n. 342 del
07/11/2006, COGNOME Rv. 235673-01 in tema di riesame).
3.1. GLYPH
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documentali, GLYPH
valutati
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in considerazione del tipo di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), dimostrano anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso, che assume carattere
dirimente anche in ordine alla tempestività delle censure oggi dedotte.
Il difensore ha infatti dimostrato di avere inoltrato in data 28/06/2024
memoria di conclusioni e repliche, nell’ambito della quale venivano non solo formalmente rassegnate le conclusioni, ma anche specificamente
richiamate le attività svolte al fine di ottenere completa documentazione del procedimento, il mancato adempimento da parte
della Cancelleria, l’impossibilità di accedere agli atti anche al fine di proporre un eventuale concordato, la conseguente richiesta di rinvio.
Tale memoria conclusiva e la richiesta di rinvio, collegata alla impossibilità di accedere agli atti, non risultano in alcun modo valutate, o anche solo citate, nel corpo della motivazione o nella intestazione della sentenza. La motivazione risulta dunque sul punto totalmente omessa, con legittima e tempestiva proposizione della censura in questa sede, attesa la trattazione cartolare che ha caratterizzato il giudizio di appello.
La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
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