Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1589 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a SCICLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2025, la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto NOME COGNOME dall’imputazione di delitto di diffamazione a mezzo stampa. Secondo la rubrica, l’imputato offendeva la reputazione di NOME COGNOME mediante la pubblicazione di più articoli giornalistici, su una testata on line, in cui si riferiva alla persona offesa nei termini di “capomafia” di COGNOME.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge con riferimento all’art. 51 cod. pen, per avere la Corte d’appello ritenuto la condotta scriminata dal diritto di cronaca e di critica, senza considerare l’omessa indicazione, da parte dell’imputato, giornalista professionista, di sentenze che avevano escluso l’appartenenza del ricorrente ad associazioni mafiose. Le fonti – di natura amministrativa – da cui l’imputato avrebbe attinto notizie circa il coinvolgimento del COGNOME in attività illecite di stampo mafioso, peraltro sconfessate dalle pronunce della Corte d’appello di Catania, non rivestono alcun rilievo ai fini della ritenuta sussistenza della scriminante.
2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di difesa sostenute dall’imputato.
Sono pervenute: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile 2) conclusioni e nota spese nell’interesse di parte civile; 3) memoria nell’interesse del COGNOME, con cui si chiede dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.
1.1 La lamentata violazione di legge sostanziale, con riferimento all’art. 51 cod. pen., trova conferma nei consolidati principi giurisprudenziali in tema di diritto di cronaca e di critica politica posti da questa Corte e, segnatamente, dei principi attinenti al dovuto rispetto, da parte del cronista, del nucleo di verità storica dei fatti narrati (oltre che della continenza delle espressioni utilizzate e dell’interesse pubblico alla notizia riportata: Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, COGNOME, Rv.
237711 – 01: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l’esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferi e criticato, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva»; in seguito, ex plur., Sez. 5, n. 10631 del 12/02/2009, COGNOME, Rv. 243484; Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, COGNOME, Rv. 282379).
Nel caso di specie, la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. è stata erroneamente applicata dai giudici di merito, attesa la mancata ricorrenza di uno dei presupposti richiesti dalla segnalata giurisprudenza ai fini della valida invocazione di quella scriminante, vale a dire il nucleo di verità del fatto storico attribuito al diffamato, posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis, soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, ma con valutazioni che possono, in linea generale, esportarsi alla critica giudiziaria in generale, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002).
Come infatti rimarcato dalla Corte d’appello stessa, il COGNOME era stato assolto dall’imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Catania del 27 luglio 2018. L’assoluzione interveniva, dunque, prima della pubblicazione (occorsa tra il 1 e il 4 dicembre 2018) degli articoli incriminati, con cui alla parte civile era rivolto l’epiteto di “capomafia”.
Ora, in motivazione è asserito che la verifica delle fonti circa la verità della notizia “non implica che si debba tener conto di tutti i successivi accertamenti giudiziali”. Tale principio, di per sé corretto (sul punto, v., ex plur., Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010, COGNOME, Rv. 248950 – 01; Sez. 1, n. 36244 del 08/07/2004, COGNOME, Rv. 229841 – 01, secondo cui in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso; e il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale), è richiamato dalla Corte territoriale in maniera inconferente, posto che, come già osservato, nel caso in scrutinio l’accertamento giudiziale (la sentenza di assoluzione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. pronunciata in appello) non era successivo alla pubblicazione degli articoli, bensì precedente (cfr. v. Sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna, Rv. 281211 – 0, per il caso in cui il giornalista riporti una notizia tratta da un procedimento penale risalente nel tempo e per il particolare onere di verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la notizia stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l’assoluzione dell’accusato).
Inoltre, deve ritenersi fondata la doglianza, là dove contesta che, dalle fonti utilizzate dal giornalista (relazioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e testimonianza di un membro della RAGIONE_SOCIALE), potesse desumersi con certezza la notizia dell’appartenenza della parte civile a un’associazione di stampo mafioso. Sebbene tali fonti abbiano fatto riferimento al “RAGIONE_SOCIALE“, nonché al COGNOME stesso quale “soggetto pluripregiudicato e sottoposto a misura di prevenzione” (così, in motivazione, p. 4 della sentenza impugnata), resta il fatto 1) che la misura di prevenzione non è stata applicata per il reato di associazione mafiosa e 2) che la qualifica di appartenente a un’associazione mafiosa (in qualità di partecipe ovvero con ruolo di vertice), data per assodata negli articoli incriminati, non può farsi derivare né da una testimonianza di un membro di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE né da una relazione della RAGIONE_SOCIALE, bensì soltanto da un provvedimento giurisdizionale, come correttamente ritenuto dal ricorrente.
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 28/10/2025.