Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34066 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34066 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della RAGIONE_SOCIALE presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale disposta a favore della parte civile e l’inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 04/10/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 01/10/2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato: NOME COGNOME responsabile del reato di diffamazione a mezzo di stampa in relazione a due articoli (il primo pubblicato il 02/02/2017 nel sito internet del quotidiano La RAGIONE_SOCIALE, il secondo pubblicato il giorno seguente sul quotidiano stesso) in cui offendeva la reputazione di NOME COGNOME
sostenendo implicitamente che fosse stato condannato per un reato con l’aggravante mafiosa, il che non corrispondeva al vero, essendo stato ritenuto responsabile del solo reato di falso materiale in atto pubblico; NOME COGNOME, quale direttore responsabile de RAGIONE_SOCIALE, del reato di omesso controllo in relazione agli articoli indicati; gli imputati venivano condannati alle pene pecuniarie di giustizia, condizionalmente sospese, e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto e attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 51 cod. pen. e dell’art. 21 Cost. e vizi di motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca per l’articolo pubblicato sul quotidiano il 03/02/2017, che, a differenza dell’articolo del giorno prima, precisava che l’aggravante mafiosa era stata riconosciuta solo in alcuni casi e per singole posizioni, come dedotto con l’atto di appello.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione della circostanza dei motivi di particolare valore morale e sociale, essendo indubbio che COGNOME aveva di mira esclusivamente l’esercizio del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero.
2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordina al motivo di appello in ordine alla provvisionale di 10 mila euro disposta nel dispositivo letto in udienza e oggetto dell’ordinanza di correzione di errore materiale in data 08/03/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono in parte fondati.
Il primo motivo è fondato. L’atto di appello aveva riportato, indicandoli come testuali, alcuni brani dell’articolo pubblicato dal quotidiano il 03/02/2017, che facevano riferimento a singole posizioni per le quali erano intervenute
condanne per diversi titoli di reato (pag. 5); aveva inoltre dedotto che versione cartacea aveva correttamente precisato che le accuse contestate variavano dall’abuso di ufficio alla corruzione, in alcuni casi aggravati dal meto mafioso, sicché rappresentava correttamente la diversità delle posizioni. La Corte di appello non si è confrontata con queste deduzioni, sia pure per confutarl sicché, in parte qua, le censure colgono nel segno e la sentenza deve essere annullata.
Il secondo motivo è infondato, in quanto gli argomenti in base ai quali, ad avviso dei ricorrenti, dovrebbe riconoscersi l’invocata circostanza attenuan coincidono tout court con l’attività giornalistica ovvero con la scriminante dell’esercizio del diritto: nell’una e nell’altra direzione, tuttavia, sono autonomia argomentativa che ne consenta l’apprezzamento.
Il terzo e il quarto motivo sono fondati, sussistendo le carenz motivazionali denunciate dai ricorrenti, nonché, quanto alla sospensione condizionale della pena, l’interesse all’impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’articolo del 3 febbraio 2017 nonché alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta ricorsi nel resto.
Così deciso il 17/07/2024.