Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19598 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19598 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili; udito l’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente NOME
COGNOME, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza emessa il 24 aprile 2023, riformava parzialmente quella del Tribunale capitolino, dichiarando l’estinzione per prescrizione del delitto di diffamazione, per il quale era stato ritenuto responsabile NOME COGNOME, e confermava la condanna al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale dell’imputato in favore della persona offesa NOME COGNOME.
All’esito delle due sentenze di merito, rispetto a una ben più ampia contestazione genetica, COGNOME ricorre in cassazione avverso la sentenza che ha
ritenuto comprovato il delitto di diffamazione, o meglio l’illecito aquilano ex art. 2043 cod. civ., in ordine al contenuto di parte di un comunicato datato 12 marzo 2010.
Per quel che qui rileva, COGNOME, segretario territoriale della RAGIONE_SOCIALE, indirizzava la missiva intitolata «lettera aperta» ai lavoratori della RAGIONE_SOCIALE, con la quale accusava il Presidente della menzionata cooperativa di vigilanza, NOME COGNOME, di avere «grossolanamente falsificato» una missiva, questa volta sottoscritta da altri due lavoratori che accusavano lo stesso COGNOME.
La vicenda si inseriva nell’ambito del progetto di ristrutturazione della cooperativa RAGIONE_SOCIALE, alla quale era subentrata la cooperativa RAGIONE_SOCIALE.
Emergeva dall’istruttoria come, dopo un iniziale momento di collaborazione fra NOME e COGNOME, quest’ultimo, non avendo condiviso le modalità della nuova gestione, aveva intrapreso una azione sindacale ‘dura’ nei confronti della dirigenza.
In questo contesto di forte dialettica, con accuse anche gravi da parte di COGNOME al NOME, due dipendenti, COGNOME e COGNOME, inviavano una lettera aperta al presidente, per denunciare il comportamento di COGNOME, accusandolo di aver definito COGNOME e il dirigente COGNOME come ‘dei banditi’, di averli accusati d malversazioni, di avere costoro provato a comprare il silenzio dello stesso COGNOME.
Questa missiva dei due dipendenti, ricevuta da NOME, era stata inviata insieme alla busta paga con uno scritto di accompagnamento dello stesso NOME a tutti i dipendenti.
Diversamente da tale missiva, che era giunta ai lavoratori solo con la firma di COGNOME e COGNOME, la stessa missiva perveniva alla sede nazionale della RAGIONE_SOCIALE, recante oltre alla firma dei COGNOME e COGNOME, anche la sigla sindacale «RAGIONE_SOCIALE».
Avendo verificato la differenza fra le due missive – quella inviata ai lavoratori e quella pervenuta alla RAGIONE_SOCIALE – quanto alle sottoscrizioni, COGNOME replicava con la citata lettera aperta, affermando che la missiva di COGNOME e COGNOME era stata «grossolanamente falsificata dal presidente della RAGIONE_SOCIALE CITTA’ DI ROMA», quindi dallo stesso COGNOME. Quest’ultima condotta è stata ritenuta adeguata a sostenere la condanna al risarcimento del danno da parte della Corte di appello, ritenuto integrato il delitto di diffamazione ai fini civili.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che a fronte dei motivi di appello la Corte territoriale non avrebbe valutato, come richiesto a seguito della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la sussistenza delle ragioni di proscioglimento nel merito data l’evidenza della prova della sussistenza della scriminante del diritto di critica sindacale o, almeno, della putativa sussistenza della stessa.
La Corte di appello, pur avendo dato conto che l’apposizione della sigla sindacale non poteva che essere avvenuta dopo che la missiva di COGNOME e COGNOME era giunta presso l’azienda, non avrebbe valutato che i rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE avevano escluso di aver condiviso la lettera, che la diffusione a tutti i lavoratori della missiva sottoscritta anche dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbe messo al corrente la dirigenza di tale ultima organizzazione con l’effetto di determinare una presa di distanza e la smentita dalla stessa; che, invece’ la finalità dell’invio della versione falsificata presso la sede nazionale della RAGIONE_SOCIALE risultava aver determiNOME la richiesta di spiegazioni dai vertici dell’organizzazione sindacale; che lo stesso COGNOME, in sede di denuncia-querela, allegava la versione falsificata del comunicato di COGNOME e COGNOME, a riprova che ne avesse la materiale disponibilità; che nessuna alternativa spiegazione in ordine a chi avesse operato la falsificazione veniva dalla parte civile o da altri.
A fronte di ciò, il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 non escluderebbe che la Corte di appello debba applicare la regola dell’oltre ragionevole dubbio, ai fini della esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., e che invece la Corte territoriale si sia limitata applicare il criterio della responsabilità aquiliana, del «più probabile che non», senza valutare la rilevanza del diritto di critica quale scriminante, anche se del caso, per via putativa, facendo applicazione dei principi di Sez. U., COGNOME.
Invece la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza della colpa per confermare le statuizioni civili.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 578 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata anche a voler ritenere applicabile nel caso in esame la regola di giudizio del «più probabile che non», non solo avrebbe disatteso la delibazione richiesta da SeZ. U COGNOME, ma non avrebbe comunque dato risposta ai motivi di appello sul punto dell’elemento soggettivo, anche difettando alcuna motivazione correlata ai fatti come accertati in ordine alla colpa ritenuta.
Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per
effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza, ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della causa di giustificazione che determina l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, e non con quella “perché il fatto non sussiste”, non solo nel caso in cui ci sia la prova positiva, ma anche in quello caratterizzato dall’insufficienza o dalla contraddittorietà della prova in ordine alla ricorrenza della causa di giustificazione (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 Ud. dep. 28/10/2008). La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza che la copia della missiva, con la sottoscrizione falsa, fu allegata proprio dalla parte civile alla denuncia querela, risultandone quindi la disponibilità materiale, come con altre emergenze che integravano, se non altro sotto il profilo della putatività, l’esimente del diritto critica sindacale.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio.
Va osservato, in primo luogo, che l’art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. statuisce: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
Le Sezioni Unite, con decisione assunta in data 25 maggio 2023, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, hanno fissato il principio per cui l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente
ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell’art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022.
Pertanto, la nuova norma non trova applicazione nel caso in esame, essendo la costituzione della parte civile antecedente al 30 dicembre 2022.
3. Inoltre, va osservato che l’art. 578 cod. proc. pen. prevede che quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell’impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno della parte civile – anche valutando l’eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell’art. 530, comma 2 e non solo l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’ari:. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262175 – 01).
Il ricorrente con il primo motivo evidenzia come tale regola di giudizio, anche richiamata dalla Procura AVV_NOTAIO, debba ritenersi comunque applicabile anche a fronte dei principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 182 del 2021, che ha ritenuto immune da vizi di legittimità costituzionale l’art. 578 cod. proc. pen., affermando però che il giudice dell’impugnazione penale, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), provvederà sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che riguarda unicamente gli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto.
Per altro va evidenziato che la questione – «se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni civili sulla base della regola di giudizio processualpenalistica dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ovvero di quella processualcivilistica del “più probabile che non”» – è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, all’udienza prefissata per il 28 marzo 2024 (RG. 78/23, ric. COGNOME NOME e altri).
A ben vedere, la Corte territoriale, pur intendendo applicare la disciplina propria dell’accertamento dell’illecito aquiliano, non risulta essersi confrontata con
alcune delle censure mosse quanto alla verità o meno del fatto attribuito alla parte civile.
Va evidenziato come, rispetto alla verità del fatto oggetto della diffamazione, sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all’oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro (Sez. 5, n. 5247 del 04/12/2013, dep. 03/02/2014, COGNOME, Rv. 258681 – 01; nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui l’imputato, nella qualità di rappresentante di una organizzazione sindacale, era stato condanNOME per avere, attraverso l’invio – via fax – di una comunicazione letta da più persone, ipotizzato nei confronti del datore di lavoro il delitto di appropriazione indebita, facendo riferimento ad un fatto vero, quale l’omesso versamento dei contributi sindacali).
Nel caso in esame, la Corte di appello si limita a escludere la certezza che la falsificazione della sottoscrizione fosse avvenuta da parte del COGNOME, ma non si confronta con gli argomenti spesi dall’appellante, che invece appaiono significativi e risolutivi, sia in relazione alla verità del fatto attribuito, sia in relazione al pr soggettivo e alla putatività della scriminante.
In particolare, difetta la motivazione in ordine alle censure mosse con l’atto di appello, rivolte a evidenziare come la falsificazione scaturisse dalla circostanza che i rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE avevano disconosciuto la lettera, che non era loro attribuibile.
Inoltre, a differenza di quanto ritiene la Corte di appello, che evidenzia che NOME non avrebbe avuto interesse ad aggiungere la sottoscrizione senza diffonderla a tutti i lavoratori, deve essere ritenuto rilevante l’argomento che la diffusione a tutti i lavoratori della missiva sottoscritta anche dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbe messo al corrente la dirigenza di tale ultima organizzazione, con l’effetto di determinare una presa di distanza e la smentita conseguente, con ulteriore delegittimazione della difesa di NOME operata dai due dipendenti. Invece, la finalità dell’invio della versione falsificata presso la sede nazionale della RAGIONE_SOCIALE, con la sigla RAGIONE_SOCIALE, risultava funzionale ad ottenere – come infatti ottenne – la richiesta di spiegazioni dai vertici dell’organizzazione sindacale alla quale faceva capo COGNOME, così da delegittimarne l’operato.
Ancora, dirimente quanto alla paternità della falsificazione risulta la circostanza che lo stesso NOME, in sede di denuncia-querela, allegava la versione falsificata del comunicato di COGNOME e COGNOME, a riprova che ne aveva la materiale disponibilità, come rimarcato anche dalla Procura AVV_NOTAIO.
Infine, nessuna alternativa spiegazione in ordine a chi avesse operato la falsificazione veniva dalla parte civile o da altri.
D’altro canto, è sufficiente anche solo la verità putativa per ritenere configurabile un corretto esercizio del diritto di critica, come osserva questa Corte in Sede civile, quindi nell’ambito dell’illecito aquiliano, affermando che «l’esercizio del diritto di critica nei confronti di un magistrato (consistito, nella specie nell’averlo additato in un esposto disciplinare come autore di atti viziati da parzialità nella gestione di un procedimento di separazione) può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se supera il limite della continenza, non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull’esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civil fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti (Sez. 3 civ., Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019 – Rv. 653575 01; in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel ritenere fondata l’azione di responsabilità civile per diffamazione proposta dalla parte civile, ha rilevato la natura illecita dell’esercizio del diritto critica nel contenuto di un esposto, redatto dalla parte e condiviso dal suo legale, sulla base degli elementi riscontrati in fatto e nella piena disponibilità delle parti prima della redazione dell’esposto, dai quali ben poteva evincersi che il giudice si era pronunciato su ogni richiesta e si era posto in posizione di neutralità ed equidistanza nel valutare gli interessi dei due coniugi).
Nello stesso senso è stato affermato che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3 civ., Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017 – Rv. 646634 – 03).
Nello stesso senso, anche in sede penale, in tema di diffamazione è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di critica nei confronti d chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 275554 – 01; fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e
amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale espletata, disposta per riscontrate irregolarità).
Tali argomenti conducono a ritenere con evidenza configurabile il diritto di critica sindacale, rispetto alla affermazione di COGNOME che, nel contesto di contrapposizione descritto, attribuisce la falsificazione grossolana a NOME.
Per un verso, deve evidenziarsi come in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278145 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di “critica sindacale” ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili; nello stesso senso, Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261284 – 01, per cui in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato).
Per altro verso, deve anche evidenziarsi come la regola di giudizio fissata da Sez. U, COGNOME, deve trovare applicazione nel caso in esame, per l’evidenza della causa di proscioglimento nel merito.
Difatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 01).
Pertanto, nel caso in esame, a fronte della sentenza di appello affermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione ha sostanzialmente dedotto plurime e fondate ragioni giustificanti il proscioglimento nel merito,
rilevanti ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in modo conforme al principio che richiede che il ricorrente debba individuare i motivi che permettano di apprezzare “ictu oculi”, con una mera attività di “constatazione”, revidenza” della prova di innocenza dell’imputato, idonea ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte diluì, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6., n. 33030 del 24/05/2023, DCOGNOMEAmbrosio, Rv. 285091 – 01).
Pertanto, ogni ulteriore delibazione in ordine a quale criterio di valutazione debba applicarsi, se quello dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» o quello del «più probabile che non», risulta superflua, stante la valutazione preliminare ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. qui doverosamente operata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio GLYPH la sentenza impugnata, perc:he’ il fatto non costituisce reato.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, 02/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente