Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 25/07/1970
avverso la sentenza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni delle parti:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste;
il difensore della parte civile, con le due memorie in atti, ha chiesto rigettarsi i ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 22.4.2024 il Tribunale di Torino ha confermato la sentenza di condanna di NOME NOME, emessa dal Giudice di Pace, per il reato di diffamazione, ritenuto in relazione all’affermazione, contenuta in una e-mail dire
all’amministratore condominiale, e per conoscenza ad un condomino e all’avvocato che curava le ragioni del condominio in un contenzioso con l’imputata, che avrebbe denunciato anche il predetto avvocato per il suo comportamento “scorretto e aggressivo” nei suoi confronti, senza alcun motivo.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui al 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt 601, commi 1 e 3, e 179 del codice di rito, per omessa notifica all’imputata del citazione a giudizio in appello. L’imputata, infatti, già presente nel procediment primo grado aveva effettuato la propria elezione di domicilio per il tramite del difensore nell’epigrafe dell’atto di appello, indicando espressamente il domicilio pres cui ricevere le notifiche. A fronte di tale volontaria elezione nessuna att notificatoria veniva posta in essere nei confronti della predetta, che non ha mai ele domicilio presso il difensore attuale; a ciò si aggiunga che la difesa aveva conoscenz della definizione del giudizio di appello solo con la notifica della sentenza avvenut data 22/04/2024. Non si comprende in particolare la ragione per la quale il giudice d appello, a fronte di un primo rinvio dell’udienza del 23/02/2024 differita p 22/04/2024 – sul punto non risultano essere disponibili verbali di udienza come da attestazione di cancelleria – non si sia determinato a rinnovare la citazione in appe nemmeno al difensore di fiducia, considerando con ogni probabilità come valida e regolare solo la prima notifica al difensore, laddove vi era stato il rinvio della udienza che gli andava comunicato, anche se si trattava di procedimento cartolare. In ogni caso, pur a voler ritenere la nullità verificatasi in relazione alla citazione a g dell’imputata non assoluta, si tratta comunque di nullità di tipo intermedio eccepib col primo atto utile, ossia il ricorso per cassazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza della motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 595 cod. pen violazione di legge in ordine all’accertamento dell’elemento oggettivo di tale reato Tribunale di Torino ha ritenuto di confermare la sentenza del giudice di primo grado i ragione della tipologia deì termini “scorretto” e “aggressivo” utilizzati dalla si COGNOME nei confronti dell’avvocato COGNOME parte civile, ritenendoli lesivi agli dei terzi “della reputazione personale e professionale della persona offesa essendo la probità e la correttezza professionale dell’avvocato requisiti imprescindibili l’esercizio della professione e, se mancanti, persino forieri di conseguenz deontologiche disciplinari.
Il giudice a quo a fronte di tale succinta motivazione in punto di elemento oggettivo nulla dice dell’accertamento del contegno psichico tenuto dall’imputata in quell circostanza anch’esso necessario seppure nella forma del dolo generico per ritenere il reato configurato.
Peraltro, il giudice di primo grado, da un lato, assolveva l’imputata per le pa ben più discutibili riservate al COGNOME e all’amministratore di condominio Robert p mancanza dell’elemento soggettivo del reato, e, dall’altro, la condannava per l affermazioni riservate alla persona offesa nelle medesime conversazioni, laddove non poteva che essere unico l’atteggiamento psicologico dell’imputata che non poteva mutare in relazione ad accadimenti intervenuti nello stesso frangente e arco temporale ristretto.
Ciò senza considerare il tenore stesso delle espressioni adoperate dall’imputata, “scorretto” e “aggressivo” nei confronti del legale del condominio che inserite ne contesa instauratasi tra le parti appaiono come una scomposta reazione non idonea ad integrare il reato contestato.
Né si è valutata l’ipotesi scriminante di cui all’art. 599 cod. pen., anche a l putativo, che ricorre anche nel caso di una ragionevole anche se erronea opinione di illiceità del fatto altrui, perché l’errore sia plausibile, ragionevole, non pretes logicamente apprezzabile.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottob 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni propos sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste;
il difensore della parte civile, con le due memorie in atti, ha chiesto rigettarsi il
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso è fondato.
1.1. Preliminarmente si osserva che il primo motivo è, invece, infondato. I decreto di fissazione dell’udienza d’appello è stato notificato all’imputata press studio del precedente difensore ove aveva eletto domicilio; tale elezione di domicil non può ritenersi superata dalla diversa dichiarazione di domicilio a cui fa riferiment ricorso, contenuta nell’atto di appello, mancando essa del requisito essenziale dell
sottoscrizione da parte dell’imputata, non risultando l’atto di appello che la cont sottoscritto dall’imputata.
Sicché correttamente la citazione a giudizìo dell’imputata è intervenuta presso domicilio eletto presso il precedente difensore in assenza di mutamenti idonei a incidere su tale elezione di domicilio. Si tratterebbe, in ogni caso, di nullità a intermedio non essendo, quanto verificatosi nel caso di specie – notificazione presso domicilio eletto in precedenza – equiparabile come lo stesso ricorso ammette all’ipotesi della mancanza di citazione a giudizio; nullità a regime intermedio interessando la fase introduttiva del giudizio di appello e non il giudizio, a differe quanto assume la difesa, è però eccepibile fino alla sentenza di appello (cfr. Sez. 5, 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 – 01; Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 – 02).
La citazione in appello è stata altresì notificata all’attuale difensore (sebbene l’erronea indicazione che si trattava di notifica effettuata come domiciliatario, chiaro che il difensore è indicato al contempo come destinatario e l’imputata come mero soggetto interessato), per quanto non risultino (in assenza di verbali di udienz non è da escludere dovuta alla trattazione scritta) le ragioni per le quali p sentenza, con motivazione contestuale, sia stata emessa e depositata in diversa data.
1.2. Quanto al secondo motivo, premesso che in materia di diffamazione questa Corte è anche “giudice del fatto” (cfr., tra tante, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, il 22/01/2020, COGNOME MCOGNOME, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. COGNOME, Rv. 261284 – 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, COGNOME e altri, Rv. 256706 – 01; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. il 12/01/2006, COGNOME, Rv. 233749 – 01), si osserva che nel caso di specie i motivi che attingono il fa anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo sono fondati.
Con la sentenza impugnata, come riportato nel ‘ritenuto in fatto’, è sta confermata la condanna della ricorrente per il reato di diffamazione ravvisato relazione all’affermazione – contenuta in una e-mail diretta all’amministrat condominiale, e per conoscenza ad un condomino e allo stesso avvocato COGNOME NOME, legale civilista che curava le ragioni del condominio in un contenzioso con l’imputata – che la stessa avrebbe denunciato – anche – il predetto avvocato per comportamento “scorretto e aggressivo” assunto nei suoi confronti senza alcun motivo (l’imputata era stata invece assolta dal reato di diffamazione in dan dell’amministratore del condominio, NOME).
In particolare, secondo la sentenza impugnata, l’attribuzione all’avvocato di u comportamento scorretto ed aggressivo, oltre che gratuita nel caso di specie, sarebbe gravemente lesiva agli occhi dei terzi della reputazione personale e professionale dell persona offesa, essendo la probità e correttezza professionale dell’avvocato requisit
imprescindibili per l’esercizio della professione e, se mancanti, forieri di consegue deontologiche e disciplinari.
Ciò lo si afferma, come fa rilevare il ricorso, non solo sulla base di una sbriga valutazione del fatto diffamatorio in argomento, che andava invece quanto meno contestualizzato in relazione alla vicenda complessiva in cui si inseriva – che er stessa nel cui ambito erano intervenute le affermazioni rivolte all’amministrato Robert per le quali l’imputata era stata, invece, assolta in primo grado con la form ‘perché il fatto non costituisce reato’ -, ma anche senza minimamente considerare l’elemento soggettivo, che, sebbene distinguibile sotto il profilo ontologico rispe ciascuna fattispecie di diffamazione, è, nel caso di specie, comunque da rapportare come sì sottolinea in ricorso – alla medesima fase unitaria che vide poste in essere diverse affermazioni ascritte alla ricorrente, ivi comprese quelle per le qua intervenuta pronuncia assolutoria.
E’, invero, in tale ambito complessivo che devono essere valutate – anche – le affermazioni rivolte all’avvocato COGNOME,non potendosi per altro verso nemmeno trascurare che il reato di diffamazione risulta scriminato nel momento in cui espressioni utilizzate, pur di per sé non del tutto ìnoffensive, siano da ricond all’esercizio del diritto di critica, quale estrinsecazione della libertà di manifes del pensiero; laddove, peraltro, la circostanza a cui la sentenza di primo grado sembra ancorare la diversa valutazione svolta in relazione all’offensività della condott argomento, ovvero quella secondo cui l’imputata avrebbe poi effettivamente presentato un esposto al Consiglio disciplinare dell’Ordine degli avvocati in cui stigmatizzavano determinati comportamenti del legale, sta piuttosto a suggellare, come evidenzia il Procuratore generale nella requisitoria scritta, che le espressio adoperate fossero da riferire al comportamento, appunto, e non alla persona.
In definitiva, come evidenzia il Procuratore Generale nella requisitoria scrit l’imputata avrebbe, in buona sostanza, esteso l’aspra conflittualità c l’amministratore condominiale al legale del condominio. Sicché, incontestata l’elevat conflittualità tra l’imputata e l’amministrazione condominiale, di cui è ch espressione la stessa man nella quale era contenuto il breve riferimento all’attual persona offesa, si deve concludere che, pur a voler ritenere í generici termini utiliz nei confronti dell’avvocato del condominio – in una missiva a diffusione limitata all’interno dello stesso contesto condominiale al quale era riferita la controversi base – peraltro riferiti al comportamento e non alla persona dell’avvocato – definit uso comune e proprio privi di intrinseca carica dispregiativa dal Procuratore Generale dotati di una qualche valenza offensiva, si deve comunque concludere che per la modesta portata dispregiativa delle espressioni – genericamente riferite ad un non meglio precisato comportamento che il legale avrebbe assunto – sussista la continenza
dell’offesa, qualificabile, rispetto al contesto complessivo venutosi a creare in cui si inserisce, quale espressione del diritto di critica e non come una sbilanciat gratuita manifestazione del pensiero.
Sul tema, si ricorda che, in materia di diffamazione, il requisito della contine al fine di ravvisare la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 51 cod, pen necessariamente il carattere dell’elasticità (cfr. Sez. 5, n. 11950 del 08/02/20 COGNOME e al., Rv. 231711 – 01) e, pertanto, al fine di ritenere o men proporzionalmente e/o funzionalmente eccedenti i limiti del diritto di criti relazione a tale requisito, occorre compiere non solo in astratto, ma soprattutto concreto un ragionamento di tipo critico-logico che tenga conto di una serie d “parametri” quali, non solo il tenore letterale delle espressioni rese (che potrebbero essere poste con coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguag figurato o gergale), ma anche il concetto o messaggio che si vuole esprimere o trasmettere, il contesto dialettica in cui le stesse dichiarazioni vengono rese modalità con cui esse sono manifestate e/o reiterate; ed ancora, che l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivat aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebb oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine vie utilizzato (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01). Laddo nel caso di specie si è trattato solo di un isolato passaggio riferito al difensore r al quale non è possibile intravvedere l’uso da parte della ricorrente di argomenti ” hominem”, effettivamente lesivi della reputazione della parte offesa, ma al più u accenno generico ad un comportamento scorretto ed aggressivo dell’avvocato; accenno evidentemente frutto del pensiero critico dell’imputata che ha in tal modo ritenuto di manifestare le sue riserve non tanto sulla professionalità del legale qua sulla complessiva vicenda creatasi che vedeva, secondo l’imputata, in qualche modo coinvolta anche la persona offesa quale difensore dell’amministratore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, non può, in altri termini, ritenersi superato il limite continenza alla luce dello stesso tenore letterale dei termini utilizzati e del contes cui si collocano le affermazioni che li contengono. Queste, peraltro, in quanto facen parte della stessa mail contenente soprattutto esternazioni verso l’amministratore, vero soggetto avuto di mira – rispetto al quale, sì ribadisce, i giudici di merito giunti a ravvisare l’insussistenza dell’elemento soggettivo – non possono che essere lette in tale complesso unitario · che depone pienamente, quanto meno, per il riconoscimento della scriminate dell’esercizio del diritto di manifestazione del pensi sotto il profilo della critica, da intendere, nel caso di specie, come una sorta di pre
distanza critica – espressa in termini non affatto eccessivi – non comportamenti assunti dall’amministratore ma anche da quello dello stesso lega lo assisteva.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve annullata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reat Così deciso il 13/11/2024.