Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40486 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 marzo 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 2.500 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dall ‘ art. 595, terzo comma, cod. pen., per avere reso, in occasione di un ‘ intervista rilasciata alla testata on-line ‘ affaritaliani.it ‘ , dichiarazioni diffamatorie all ‘ indirizzo di NOME NOME COGNOME, magistrato con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, titolare dell ‘ inchiesta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , asserendo: «finirà nel nulla come Why Not . Non si capisce neppure se è per pura stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche»; e, ancora, «E ‘ la tipica nuvola di nulla di COGNOME che finirà nel nulla come tutte le cose che ha fatto. Questo magistrato dovrebbe essere cacciato dalla Magistratura ed anche arrestato»; nonché «non capisco il beneficio, salvo che non sia una forma di trama tra NOME e COGNOME», fatto commesso in data 8 marzo 2017, con le aggravanti dell ‘ avere arrecato l ‘ offesa con un mezzo di pubblicità e dell ‘ attribuzione di un fatto determinato, nonché con la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell ‘ esimente dell ‘ esercizio del diritto di critica politica. Infatti, l ‘ imputato, nella sua veste di soggetto politico, si sarebbe limitato a pronunciarsi su questioni di pubblico interesse riguardanti il potere attribuito ai pubblici ministeri; e le frasi utilizzate sarebbero state strettamente funzionali a manifestare la propria disapprovazione, senza trascendere in ingiustificate aggressioni ad hominem .
In proposito, la giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai consolidata nel ritenere che nel caso della critica, la quale è espressione di opinione meramente soggettiva, il rispetto del principio di verità si declini peculiarmente, nel senso che esso debba contemperarsi con i principi costituzionali posti dagli artt. 2 e 3 Cost. La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell ‘ uomo riconoscerebbe la particolarità delle dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, pur sottolineando come, anche quest ‘ ultimo, contenga comunque un nucleo fattuale, il quale deve essere veritiero, posto che, altrimenti, esso si risolverebbe in
un ‘ affermazione offensiva non scriminabile perché priva di concreti riferimenti fattuali, come ritenuto anche dalla sentenza resa dalla CEDU il 27 febbraio 2013 nel caso COGNOME vs. COGNOME, che distinguerebbe tra diritto di critica e diritto di cronaca. Pertanto, ove il giudice pervenga, attraverso l ‘ esame globale del contesto espositivo, a qualificarlo come prevalentemente valutativo, i limiti dell ‘ esimente sarebbero costituiti dalla rilevanza sociale dell ‘ argomento e dalla correttezza di espressione, sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l ‘ opinione critica e il fatto che la genera, senza trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, potendo consentirsi l ‘ utilizzo di termini oggettivamente offensivi a condizione che essi abbiano anche il significato di un giudizio critico, di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. Nel caso di specie, dunque, le dichiarazioni dell ‘ imputato, benché astrattamente connotate da un ‘ attitudine lesiva dell ‘ altrui reputazione, avrebbero dovuto essere valutate nel contesto in cui erano inserite e nel concreto significato che l ‘ imputato aveva inteso attribuire loro, posto che l ‘ AVV_NOTAIO. COGNOME non avrebbe voluto accusare la persona offesa di condotte riprovevoli. L ‘ impiego in chiave iperbolica delle dichiarazioni avrebbe avuto un evidente fine provocatorio, assumendo una funzione meramente rafforzativa della critica relativa alla cd. inchiesta RAGIONE_SOCIALE, al fine di sottolineare la gravità dei fatti denunziati.
Pertanto, egli non avrebbe valicato i limiti della continenza, posto che, soprattutto nell ‘ ambito della manifestazione del pensiero su temi giudiziari e/o politici e della censura di coloro che ricoprono importanti ruoli pubblici (come l ‘ ufficio del pubblico ministero), la critica potrebbe ben assumere forme anche aspre. Peraltro, i fatti oggetto delle dichiarazioni avrebbero riguardato un ‘ inchiesta i cui imputati più importanti, come, tra gli altri, l ‘ ex ministro COGNOME, NOME COGNOME e l ‘ imprenditore NOME COGNOME, sarebbero stati assolti; e le critiche sarebbero state espresse nei limiti della continenza, la quale, in ogni caso, non escluderebbe l ‘ uso di «coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale». Infatti, l ‘ imputato si sarebbe limitato a pronosticare che l ‘ inchiesta in parola sarebbe finita nel nulla come quella denominata Why not , sottolineando che inchieste di quel tipo hanno un rilevante impatto sul contesto politico e sulla stabilità istituzionale, in quanto incidenti su questioni politiche.
Inoltre, COGNOME avrebbe ritenuto che la tesi accusatoria alla base del procedimento penale fosse infondata, come infondate erano già state ritenute alcune indagini dirette, in passato, dal dott. COGNOME; e avrebbe legittimamente espresso il giudizio secondo cui, alla luce dei pochi risultati ottenuti, del dispendio di risorse pubbliche, delle molte violazioni del segreto istruttorio e delle regole di conduzione delle indagini, lo stesso COGNOME non fosse idoneo a ricoprire il delicato ruolo di magistrato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 99 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva. Invero, pur essendo l ‘ imputato gravato da precedenti specifici, la necessità di adeguare la sanzione alla gravità concreta della vicenda – il cui disvalore andrebbe apprezzato in rapporto alle circostanze del fatto, alla natura delle espressioni offensive e al contesto in cui la diffamazione sarebbe stata realizzata – avrebbe imposto alla Corte territoriale di dare prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, alle attenuanti generiche sulla recidiva. Infine, la condotta avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto delle peculiarità del «personaggio pubblico COGNOME», incline all ‘ uso di un linguaggio smodato e provocatorio, tale da costituire un ‘ abitudine linguistica oramai priva di sorprese; e senza trascurare, poi, la genesi della polemica e il contesto ideologico e culturale che avrebbe indotto l ‘ imputato – sollecitato dagli organi di stampa – a esprimere un suo parere sul ‘ processo RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Dal conseguente annullamento dovrebbe, dunque, conseguire una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In data 26 agosto 2025 è stata sottoscritta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Benché non sia oggetto di contestazione, va premesso, per una migliore comprensione della vicenda, che i Giudici di merito hanno ritenuto che le espressioni utilizzate da NOME COGNOME avessero offeso, mediante una comunicazione con più persone realizzata con un ‘ intervista resa su una testata giornalistica online , la reputazione di NOME COGNOME, titolare, nella sua qualità di sostituto Procuratore della Repubblica, di una delicata indagine giudiziaria. Ciò in quanto il magistrato era stato descritto come un soggetto incompetente, le cui indagini erano sempre finite «nel nulla», che agiva per «pura stupidità o per mettersi in mezzo a questioni politiche» e che avrebbe dovuto «essere cacciato dalla magistratura e anche arrestato»; apprezzamenti ritenuti idonei a screditare la persona offesa nell ‘ ambito sociale di riferimento, soprattutto perché accompagnati da frasi ambigue e allusive circa la possibile esistenza di un accordo tra il magistrato ed esponenti politici, idonee a ingenerare, nei destinatari, il convincimento dell ‘ effettiva rispondenza a verità di un fatto apparentemente solo adombrato e, dunque, che il magistrato potesse avere esercitato la propria
funzione in maniera partigiana. E proprio il tenore delle espressioni utilizzate è stato ritenuto indicativo di una consapevole volontà di adoperare parole ed espressioni interpretabili come lesive della reputazione del destinatario e, dunque, dell ‘ esistenza di un dolo generico sufficiente a integrare l ‘ elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata.
Tanto osservato e venendo al tema posto con il primo motivo di doglianza, deve ribadirsi che la condotta dell ‘ imputato non possa ritenersi scriminata dall ‘ esercizio del diritto di critica, come invece vorrebbe la difesa di NOME COGNOME.
In argomento va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283964 -02; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257794 – 01; Sez. 5, n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 -01), nel caso del delitto di diffamazione a mezzo stampa, l ‘ esercizio del diritto di critica, per dispiegare efficacia scriminante ai sensi dell ‘ art. 51 cod. pen., postula che i fatti narrati rivestano interesse per l ‘ opinione pubblica (requisito della pertinenza), che l ‘ esposizione di essi avvenga con modalità tali da evitare gratuite aggressioni all ‘ altrui reputazione (requisito della continenza); che vi sia una rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (requisito della verità).
E se è vero che il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all ‘ esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 – 01; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064 – 01), è anche vero che l ‘ esimente non può essere invocata ove l ‘ agente manipoli le informazioni o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 – 01) trascendendo in un mero attacco personale finalizzate ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279909 -01; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, COGNOME, Rv. 231764 – 01; Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, COGNOME, Rv. 231269 – 01) o comunque risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280809 – 01).
Su tali basi, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le espressioni utilizzate non possano rientrare nell ‘ ambito di un esercizio legittimo del diritto di critica, da collocare in un periodo
storico in cui si intendeva stimolare, a partire da posizione schiettamente ‘ garantiste ‘ , un dibattito pubblico sul corretto esercizio delle funzioni giudiziarie prendendo ad esempio di asseriti eccessi inquisitori di talune indagini che non erano state coronate da risultati coerenti con le premesse investigative (tra cui, secondo l ‘ elencazione difensiva le inchieste ‘ Vip-gate ‘ , ‘ Iene due ‘ , ‘ Savoia gate ‘ ‘ Vallettopoli ‘ e altre ancora).
Infatti, come puntualmente osservato dalle sentenze impugnate, la legittimità di un giudizio critico sull ‘ esercizio di un potere pubblico, che rappresenta un portato del principio di libera manifestazione del pensiero proprio di uno stato democratico, presuppone, proprio per la necessità di un equilibrato bilanciamento dei diversi valori in gioco, che le critiche non si risolvano in una gratuita aggressione verbale alla sfera personale della persona offesa, travalicando il limite di una necessaria continenza. In particolare, l ‘ allusione a ll’esistenza di un rapporto tra un politico (il governatore della Puglia, COGNOME) e lo stesso COGNOME, caratterizzato da una convergenza di interessi di natura politica, ha concretizzato un’illazione priva di alcun riscontro, idonea a rappresentare gratuitamente, dinnanzi alla pubblica opinione, l’immagine di un magistrato intento a strumentalizzare il suo ruolo inquirente per finalità estranee alla funzione ricoperta. Né può condividersi l ‘ argomento secondo cui l ‘ espressione del diritto di critica politica consenta l ‘ uso di espressioni non rigorosamente obiettive, perché la critica stessa presuppone un contributo valutativo necessariamente soggettivo, posto che essa, come ricordato, deve comunque ancorarsi quantomeno su un nucleo di verità fattuale che, quanto a supposti accordi tra il magistrato e l’uomo politico, è del tutto indimostrato (e come tale deve ritenersi insussistente).
Dunque, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, in disparte la sicura pertinenza del giudizio espresso, connessa al rilievo pubblico dell ‘ inchiesta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ derivante dalla caratura dei soggetti coinvolti, doveva escludersi, nelle dichiarazioni dell ‘ imputato, la sussistenza sia del requisito della verità, sia di quello della continenza. E questo in ragione, come detto, della rappresentazione gratuita dell ‘ attività del magistrato inquirente come il frutto di complotti o di strategie politiche; ciò che, a ben vedere, configurerebbe, in capo allo stesso magistrato, finanche condotte gravemente illecite, posto che esse segnerebbero l ‘ asservimento della funzione a obiettivi ad essa del tutto estranei. Di modo che l ‘ attribuzione di condotte siffatte, fondata su generiche illazioni, finisce per risolversi in una critica, più che alle capacità professionali del magistrato, alla sua persona, non a caso destinataria dell ‘ alternativa sprezzante tra l ‘ essere «stupida» o l ‘ essere intenzionata a partecipare alla lotta politica.
Ne consegue, pertanto, l ‘ infondatezza del primo motivo ricorso.
Quanto, poi, alla configurabilità della recidiva, oggetto delle censure formulate con il secondo motivo, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di esclusione dell ‘ aggravante in parola con il fatto che il certificato penale dell ‘ imputato riportasse la pronuncia di numerose condanne per ben 12 reati di diffamazione, consumati fra il 1998 e il 2024; episodi ritenuti pienamente indicativi, con apprezzamento niente affatto illogico, della sua sostanziale indifferenza alle precedenti esperienze giudiziarie e della sua decisione di perseverare nella realizzazione di condotte connotate dall ‘ offesa portata all ‘ altrui onorabilità. E in definitiva non solo di una maggiore riprovevolezza della condotta, ma anche della sostanziale inefficacia deterrente delle precedenti condanne.
La mancata esclusione della recidiva comporta, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, che il «tempo necessario a prescrivere» il delitto contestato, aggravato da una circostanza ad effetto speciale, deve essere determinato in 10 anni, sicché, al momento, esso non è ancora decorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME