Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara in data 15 marzo 2021, che aveva assolto, con la formula «perché il fatt non costituisce reato>>, NOME COGNOME dal delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 I. 1948, commesso in danno di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita NOME COGNOME e denuncia, con due motivi (enunciati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.):
la violazione dell’art. 51 cod. pen. e il vizio di motivazione, vuoi perché l’esimen diritto di critica politica sarebbe stata esercitata debordando dai limiti ad essa connessi, che nell’attività professionale svolta dalla ricorrente parte civile non vi era nulla c riconducibile alla sua pregressa attività politica (di governatore della RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE fi 2014), vuoi perché sarebbe illogica e contradditoria l’affermazione secondo la quale espressioni utilizzate da COGNOME sarebbero scriminate dal legittimo esercizio del diritto di politica, essendo stato riconosciuto che l’opinione manifestata dall’imputato non ave riguardato affatto la pregressa attività politica di COGNOME;
la violazione degli artt. 542 e 427 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la parte civile soccombente stata condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’imputato, trattandosi di stat non automatica.
Con requisitoria in data 17 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso
Con memoria in data in data 21 febbraio 2024, il difensore di NOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato o, comunque, che sia dichiarato inammissibile, con condanna del parte civile ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari spettanti ai difen resistente.
Con memoria in data 27 febbraio 2024, il difensore della parte civile ricorrente NOME COGNOME, meglio lumeggiati i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento, con condanna d resistente alle spese di rappresentanza e difesa per il presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte di appello, dopo avere richiamato il fatto, per come accertato nel giudizio primo grado, ossia che NOME COGNOME, nel corso della trasmissione radiofonica ‘Italia Sot Inchiesta’ del 3 gennaio 2017, aveva denunciato il legame tra la politica e i gestori apparecchi automatici destinati alle scommesse a pagamento (slot-machines) istallati nelle sale da gioco -, spesso collegati alla criminalità organizzata, invitando NOME COGNOME, difendeva gestori di sale da gioco di Novara, ad astenersi dal prestare la propria att professionale in loro favore, ha evidenziato, per un verso, che i fatti riferiti contenev nucleo di verità – essendo state documentate sia l’esistenza di legami ambigui tra politic criminalità organizzata, sia la difesa prestata da NOME COGNOME, ormai cessato il suo manda politico di Presidente della RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in favore di una società, gerente una sala-gioc coinvolta in una controversia amministrativa con il Comune di Novara -, per altro verso, ch RAGIONE_SOCIALE si era limitato ad esprimere un giudizio, formulandolo, peraltro, in termini ipotetici facessi l’avvocato certe persone non le difenderei»), circa l’inopportunità che un personagg pubblico, che aveva rivestito una posizione di rilievo nell’ambito della politica regionale, pres la propria opera professionale in favore di soggetti – le società che gestivano gli appare automatici di intrattenimento per programmati per le scommesse a pagamento – potenzialmente vicini ad ambienti criminali. Donde, il giudice di merito ha concluso nel senso che le affermaz dell’imputato, ancorché capaci di ledere la reputazione di COGNOME, erano effettivamente prive antigiuridicità, in quanto scriminate dal diritto di critica, quale espressione della l manifestazione del pensiero sotto forma di formulazione di un giudizio, rassegnato su un tema dotato di un interesse pubblico (quello dei rapporti tra la politica, l’attività di gestione ‘slot-machines’ e la criminalità organizzata) mediante un linguaggio improntato ad urbanità.
Di tanto dato atto, deve riconoscersi che le censure di cui al primo motivo di ricor sono infondate.
Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sono corrette in diritto ed ineccepibili sul piano logico.
Sotto quest’ultimo aspetto, va subito rilevato che non si registra l’ecce contraddittorietà tra l’esclusione dell’essere stata indirizzata, la polemica di COGNOMECOGNOME verso l’ politica di COGNOME e il riconoscimento in favore dell’imputato della scriminante della critica p infatti, il giudice censurato ha ben delineato l’oggetto del giudizio critico espresso dall’im ossia l’inopportunità che un personaggio del calibro di NOME COGNOME, già Presidente della RAGIONE_SOCIALE, prestasse la propria opera professionale in favore di «centri d’interesse economico potenzialmente connessi ad ambienti malavitosi». Tale rilievo fa emergere un profilo d genericità della doglianza.
Sul piano del rispetto dei canoni interpretativi elaborati da questa Corte in tema scriminante del diritto di critica – e pur rilevato, invero, che le espressioni utilizzate da prima ancora che prive di antigiuridicità, si appalesano inoffensive per la reputazione di Co rivelandosi lesive, piuttosto, della reputazione dei gestori delle sale da gioco di Novara, difes ricorrente, accostati ad ambienti criminali -, non è revocabile in dubbio che il RAGIONE_SOCIALE si sia attenuto ai principi di diritto secondo cui il diritto di critica si differenzia da quello in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell’espressione di un giudizio un’opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, di modo che, ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell’esimente sono quelli costituiti rilevanza sociale dell’argomento e della correttezza di espressione (Sez. 5, n. 5941 de 05/04/2000, Rv. 216120)Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, Rv. 196459), che postula la necessità del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gra attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (Sez. 5, n. 4938 de 28/10/2010, Rv. 249239); limiti che, nel caso di specie, sono stati ritenuti, non implausibilnnen rispettati.
Le censure di cui al terzo motivo sono, invece, inammissibili, perché la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato, con giudizio n sindacabile in questa sede, che non ricorressero giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché non ricorrono neppure in questa sede giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, il ricorrente deve essere condannato, altresì, rifusione delle spese sostenute dal resistente NOME COGNOME per la difesa nel grado, che s liquidano in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liqui in complessivi Euro 3.700 oltre accessori di legge.
Così deciso V8/03/2024.