Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN FRATELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di PATTI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dic inammissibile il ricorso, oltre a nota delle spese.
Ritenuto in fatto
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Patti, che ha confermato la sentenza di condanna, anche agli effetti civ pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di pace di Mistretta per il reato di diffamaz commesso nella redazione della consulenza tecnica d’ufficio, a lui affidata nell’ambito di contenzioso civile, in danno del consulente tecnico di parte COGNOME NOMENOME Le espressioni ogget dell’incriminazione, riferite alla persona offesa-parte civile, sono le seguenti: “tali affermazioni totalmente assurde, inverosimili e al di fuori di COGNOME logica comportamentale, lo caratteriz e lo identificano, non solo come una persona che pensa di avere la verità in tasca, ma anche come professionista pretenzioso e arrogante”.
Il ricorso si è affidato a due motivi, richiamati nei limiti strettamente indispensabi all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione ed erro applicazione dell’art. 533 c.p.p., perché il giudice d’appello non avrebbe valutato la sussiste dell’esimente del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen. e le parole usate dal costituirebbero soltanto una risposta alle altrui offese.
1.1.11 secondo motivo ha lamentato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. p pen. per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 599 cod. pen.. L’impu avrebbe agito in istato d’ira determiNOME dal fatto ingiusto attribuibile alla persona of subito dopo di esso, ovvero nel momento della redazione della consulenza tecnica d’ufficio a lu demandata, in replica alle osservazioni offensive dell’COGNOMECOGNOME
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Va ricordato, in primo luogo, che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione p conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputaz perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensi delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare senten di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145)
2.11 primo motivo non è fondato.
Premesso che non è consentito dedurre il vizio di violazione di legge in relazione all’asse malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nei primi due commi dell’art. 19 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice (ex multis, Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567), correttamente il Tribunale ha ravvisato la connotazione offensiva delle espressioni contenute nel passaggio dell’elaborato de consulente tecnico d’ufficio, escludendo la loro riconducibilità al perimetro del diritto di come invocato dal ricorrente, a causa del superamento del limite della continenza, che ne rappresenta uno dei presupposti: in realtà, ha ritenuto il Tribunale, peraltro in un contes doppia conforme nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, l’autore dello scritto si è abbandoNOME ad un ingiustificato attacco “ad hominem”. Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opin relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito de libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e d 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al re diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatt pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. I limiti sono rinvenibili, second linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei d inviolabili, come quello previsto dall’art. 2 Cost., sicchè non è consentito attribuire ad a non veri, perché viene a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressi né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che l’offesa sia necessaria e funzionale costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Quanto, particolare, al requisito della continenza, sotto il profilo formale, esso postula una espositiva proporzionata, “corretta”, e cioè astrattamente funzionale alla finali disapprovazione, che non precipiti nella gratuita ed immotivata aggressione all’alt reputazione e non risulti sovrabbondante rispetto al pensiero da esprimere. Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone de continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutar in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state proferi verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur accesi e sferzanti, non risultino me gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato concetto che si intende illustrare (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 27913 Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco segnano la “misura” delle espressioni consentite (Sez. U n. 37140 del 30/05/2001, Galiero; Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554) e si deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche dei sogg coinvolti e delle vicende concrete interessate dalla discussione. Compito del giudice è, dunqu di verificare se il negativo giudizio di valore espresso sia suscettibile, in qualche modo, d giustificazione nell’ambito del contesto critico e risulti funzionale all’argomentazione, c Corte di Cassazione – copia non ufficiale
non scadere nell’invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Delineata la cornice entro la qual deve essere valutata l’eventuale sussistenza della predetta scriminante, e applicando ta principi alla fattispecie in esame, si osserva che i giudici del merito hanno ravvisato, espressioni oggetto d’imputazione, profili esorbitanti dal diritto di critica, ovvero non con rispetto al contesto dialettico nel quale si sono inserite, con valutazione che il Co condivide. Definire, nell’ambito di un parere professionale richiesto dal giudice della ca l’elaborato tecnico altrui come “assurdo ed inverosimile”, esulante dai criteri di COGNOME logic apostrofare il contraddittore come “persona che pensa di aver la verità in tasca, pretenzioso id est, vanaglorioso, presuntuoso – ed arrogante” equivale ad esprimere, attraverso censurabil argumenta ad hominem, una forma di discredito e di denigrazione per la persona in sé, sotto l’aspetto umano e professionale, che travalica i confini di un pur severo giudizio cr sull’affidabilità dell’altrui apporto tecnico e debordante, pertanto, dai consentiti lim continenza.
3.Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
Premesso che grava sull’imputato l’onere di provare gli elementi di fatto idonei a giustifi l’affermazione di sussistenza della COGNOME attenuante della provocazione (sez. 1, n. 266 del 03/12/2010, Pintilie, Rv. 249548), la sentenza impugnata ha dato contezza della mancata acquisizione agli atti di giudizio – riscontrata anche dal collegio con la consultazion fascicolo pervenuto alla Corte di Cassazione – della consulenza tecnica di parte a firm dell’COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME possibilità di valutazione delle espressioni che l’a gravame ha attribuito alla parte civile, potenzialmente tali, ove dimostrate, da generar “stato d’ira” che rappresenta il presupposto determinante dell’operatività della scusante de provocazione.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
5.L’imputato deve essere infine condanNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depos conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato pe tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata (studio e deposito di breve memoria scritta), si liquidano in e 3500, oltre accessori di legge.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro asoo, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 02/07/2024
Il consig ere estensore
Il Presidente