Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18836 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN LORENZELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
Il difensore di P.C. COGNOME NOME del foro di ROMA deposita conclusioni scritte con contestuale nota spese e si associa alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
E’ proposto ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME avverso l sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5 ottobre 2023, di conferma della sentenza primo grado, che l’aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione, commesso a mezzo della stampa on-line in Caserta il 4 marzo 2016, e che, per l’effetto, l’avev condannato, TARGA_VEICOLO ritenuta ed applicata la contestata recidiva, reiterata, specifica infraquinquennale, alla pena di Euro 1.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME.
L’impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti fissati dall’a disp. att. cod. proc. pen.. E’ dedotta:
2.1. la violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il di motivazione, sul rilievo che il giudice di appello, nel ritenere che le espressioni aggres disinvolte, utilizzate dal ricorrente nell’articolo, apparso sulla testata giornalistic on-line www.casertace.net – per stigmatizzare la presunta corruttela dei fratelli COGNOME, titolar società già aggiudicataria del servizio di RAGIONE_SOCIALE, nei riguardi di fun del Comune di Caserta -, non fossero scriminate dal diritto di critica per difetto di contin non si sarebbe attenuta ai criteri interpretativi dettati in materia dalla giurisprud legittimità;
2.2. la violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il di motivazione, sul rilievo che il giornalismo di inchiesta, del quale l’articolo in esame cos espressione, in ragione del documentato forte interesse pubblico ad esso sotteso (posto che, per la vicenda relativa allo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solidi prodotti nella Città di Caserta NOME e altri erano stati riconosciuti responsabili dal Tribunale di Santa Maria Capua Vete in data 25 ottobre 2022 di plurimi delitti di truffa in danno di amministrazioni comu tollererebbe espressioni aspre pur se riferite a meri sospetti, dovendo ad esso applicarsi canone meno rigoroso di continenza;
2.3. la violazione degli artt. 27 Cost. e 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio argomentat riscontrandosi nella sentenza impugnata una motivazione apparente e comunque non in linea con la lezione interpretativa, impartita dal diritto vivente, in punto di applicazion recidiva;
2.4. la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state considerate l deduzioni difensive articolate in gravame in riferimento alle condizioni personali e soc dell’imputato.
Il ricorso è stato trattato oralmente come da richiesta tempestivamente avanzata dal difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso, che sviluppano censure in punto di diniego riconoscimento in favore del ricorrente della scriminante del diritto di critica, sono gen manifestamente infondati.
1.1. Questa Corte ha affermato che il diritto di critica, suscettibile di integ scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., si concretiz2:a in un giudizio valutativo che l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositi non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; conseguentemente lo stesso esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o a protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; conf. Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279084).
In particolare, nel delineare il concetto di continenza in rapporto all’esercizio del di critica, la Corte ha spiegato che «della continenza non si può invocare l’esclusione perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione»:«Trattandosi infatti, di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a esclud la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chia ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola», di modo che «il requisito in parola riguarda essenzialmente “i termini” i quali ci si è espressi, ossia le “espressioni utilizzate” (Sez. U, n. 37:140 del 30/05/20 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l’uso di epiteti o di qualificazioni sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustific attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediant bilanciamento dei diritti riconosciuti all’uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritt costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero» (Sez. 5, n. 3660 del 15/07/2010, in motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Rv. 263460).
1.2. Ribadito, pertanto, che il requisito della continenza, quale elemento costitu della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovve modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato e che lo stesso sussiste quando le
modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, dev riconoscersi che, nel caso di specie, gli elementi a disposizione confermano il giudizio esclusione dell’operatività della scriminante invocata dal ricorrente.
Va, sottolineano, inoltre, che non essendo in discussione il tenia della verità del f storico (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. Rv. 272432), posto a fondamento della elaborazione critica sviluppata dal ricorrente nell’articolo a sua firma dal titolo «Aggiu l’appalto per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 40 Euro in meno rispetto a quanto si è pagato a RAGIONE_SOCIALE. Casertani derubati per anni altro che Sodoma e Gomorra, questa è la capitale dei ladri», apparso sulla testata giornalistica on-line, www.casertace.net, in data 4 marzo 2016, i rilievi sviluppati nel secondo motivo di ricorso, in riferimento all’essere l’articolo i espressione di giornalismo d’inchiesta, si appalesano totalmente eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata – ossia, quella della mancanza del requisito della continenza -, considerato che, nell’ambito del giornalismo d’inchiesta, essendo la notiz ricercata direttamente dal giornalista, è solo l’esigenza di verifica della attendibilità del ad essere meno marcata (in tal senso, Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 275409).
Ciò posto, è indubbio che il giornalista, nell’utilizzare termini quali: «Questi q mariuoli… Ladri! Perché è logico che sei un’azienda, devi pagare la tangente… », non rispettato il canone della continenza. Associando, tramite tali modalità espressive, imprenditori COGNOME ad un determinato ambiente politico aduso ad illecite locupletazioni danno dei cittadini, il ricorrente ha travalicato i limiti del diritto di critica, ris espressioni riportate, in un vero e proprio attacco alle loro persone e al loro patrimonio mor Peraltro, il contesto, nel quale queste si collocano, risulta privo di specifiche connot fattuali e temporali o di agganci ad individuate condotte suscettibili di verifica – il solo COGNOME essendo stato riconosciuto responsabile di reati di truffa soltanto nel 2022, ossia a sei anni di distanza dalla pubblicazione dell’articolo -, a fronte del tenore letteral asserzioni, senza dubbio lesivo della reputazione delle parti civili costituite, in ragione del assoluta gratuità.
Ineccepibile in diritto e congrua sul piano logico risulta, dunque, la motivazi rassegnata dalla Corte territoriale secondo cui le parole con le quali il ricorrente ha espres proprio giudizio critico in ordine all’operato dei titolari della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ hanno co un’occasione per aggredirne la sfera morale e per esporli al pubblico disprezzo, dipingendol come affaristi senza scrupoli in combutta con politici corrotti, tanto esulando dai limit scriminante dell’esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, Rv. 282871 ciò deriva la declaratoria d’inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso.
I rilievi, articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanziona con il terzo e il quarto motivo di ricorso, sono parimenti manifestamente infondati comunque, non consentiti in questa sede.
3.1. Le censure che attingono il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recid reiterata, specifica e infraquinquennale sono generiche. Infatti, la Corte di appell giustificare l’applicazione dell’aggravante in parola non si è limitata a richiamare «i nume precedenti – specifici e reiterati – anche in un breve arco temporale» annoverati ricorrente, ma ha osservato come gli stessi fossero «tali da denotare una indole sfrontata persistente, incline a realizzare reati lesivi dell’onore in ambito giornalistico» comporta, oltretutto, che la motivazione rassegnata sul punto sia pienamente conforme all’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che nella sentenza n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, hanno spiegato che: «L’elemento centrale, nella valutazione sull’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, è stato individuato nella maggi attitudine a delinquere del reo, in quanto aspetto comune sia alla colpevolezza che al capacità di realizzazione di nuovi reati. La colpevolezza, in questa prospettiva, rileva a della recidiva nella sua accezione di consolidamento della determinazione delittuosa pur a fronte del monito delle precedenti condanne…. Questa componente, per altro verso, si traduce a sua volta in una incrementata capacità delinquenziale, che in questo senso costituisce l forma espressiva della pericolosità determinante nel giudizio sulla recidiva. Ques ricostruzione implica che, se alla colpevolezza ed alla pericolosità si attribuiscono in concre forme appena rispettivamente descritte, le stesse sono oggetto non di distinte valutazioni fini della recidiva, ma di una valutazione unitaria e consequenziale, nel senso c dall’accertamento di una maggiore colpevolezza, in quanto costituita dal rafforzamento della determinazione criminosa, deriva quello di una pericolosità costituita dalla potenzialit commissione di altri reati. In tal modo si chiariscono non solo i rapporti fra le due compon del fondamento sostanziale della recidiva, nel segno di una valul:azione che le invest entrambe unitariamente, ma anche quelli che intercorrono in questo contesto fra i precedenti del reo e il nuovo delitto. La valutazione dell’attitudine a delinquere, invero, da u consente alla recidiva di svolgere, quale circostanza aggravante, la propria funzione adeguamento dell’entità della risposta punitiva al nuovo delitto. Dall’altro collega quest’u reato ai fatti oggetto delle condanne precedenti, in quanto è in relazione a tali fatti ad e esaminata l’incidenza dell’ultima ricaduta nel crimine nel contrassegnare l’ulteriore incremen dell’attitudine a delinquere, incremento che giustifica la risposta sanzionatoria di cui so (in motivazione, pagg. 11-12). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. A fronte di una motivazione che ha posto in luce come la condotta particolarmente spregiudicata del ricorrente e la mancata allegazione di concreti elementi positivi idone giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sul
aggravanti non consentissero una diversa e più mite risposta sanzionatoria, le astrat deduzioni difensive non tengono neppure conto della consolidata linea interpretativa di quest Corte in materia: ossia, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudi merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., c conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851) – come nel caso di specie – e che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell’imputato di riconoscimento delle attenu generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione diniego dell’attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 d 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Ftv. 266460).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi Euro 4054,00 accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 4054,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 16/04/2024.