Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando nota spese;
letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermava la pronunzia del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“1.06.2022, che c:ondannava NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., consistito nell’avere inviato, a mezzo pec, al RAGIONE_SOCIALE un esposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, contenente espressioni offensive RAGIONE_SOCIALE‘onore e del
decoro RAGIONE_SOCIALEa stessa quali “…l’AVV_NOTAIO ha dimostrato una insufficiente conoscenza RAGIONE_SOCIALEe più elementari cognizioni RAGIONE_SOCIALEa materia universitaria..” “incompetenza dal punto di vista giuslavoristico…””…veniale… aggressiva”.
In particolare, l’odierno ricorrente, direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e datore di lavoro, in seguito a delibera e incarico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha inviato un esposto al RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che si era occupata, commettendo diversi errori, di difendere per la RAGIONE_SOCIALE patrocinata un bando per le progressioni economiche orizzontali dei trecento dipendenti di RAGIONE_SOCIALE da una serie di contestazioni.
Nell’esposto si affermava che l’AVV_NOTAIO, nella qualità, proponeva ed otteneva la distribuzione del contenzioso assegnando le cause e i fascicoli a sé e all’altro patrocinatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -l’AVV_NOTAIO– anteponendo il mero guadagno personale a un’equa ripartizione, in spregio a cuanto previsto dal vigente regolamento universitario e, ancora, profittando del proprio ruolo, alterava la corretta gestione RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, subornando ed assumendo un comportamento intimidatorio nei confronti dei colleghi dirigenti e funzionari, minacciando costantemente ed apoditticamente querele ed azioni legali ad personam, di fatto comprometteva il sereno operato RAGIONE_SOCIALE uffici ed alterava il regolare corso del trattamento del contenzioso, con continue provocazioni ed imposizioni RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese di ordine economico e professionale.
Avverso l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidato a tre motivi qui di seguito sintetizzati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. peri.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento all’art. 598 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esimente applicabile alle offese contenute in scritti presentati in sede disciplinare al RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento all’art. 51 cod. pen., quale espressione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica e RAGIONE_SOCIALE‘adempimento di un dovere, quanto alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità, deducendo che le dichiarazioni offensive contenute nell’esposto devono essere lette nell’ottica di far emergere le criticità RAGIONE_SOCIALE‘operato del professionista di cui si chiede un giudizio in termini di violazione RAGIONE_SOCIALEe regole deontologiche e la causa di giustificazione dovrebbe ritenersi sussistente laddove
il soggetto abbia assolto l’onere di deduzione di fatti nella convinzione anche erronea del rilievo dei medesimi ai fini richiesti.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento all’art. 51 cod. pen., nonché inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., denunziando l’omessa motivazione in relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova ed ai criteri utilizzati, nonché l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe doglianze disciplinari come non contenute e sproporzionate.
Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte.
Va analizzato in primo luogo il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa scriminante RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 cod. pen. quale espressione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica.
2.1. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività RAGIONE_SOCIALEa frase che si assume lesiva RAGIONE_SOCIALEa altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa materialità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa portata offensiva RAGIONE_SOCIALEe frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019 -dep. 22/01/2020- Rv. 278145 – 0; in senso conforme, n. 41869 del 2013 rv. 256706 – 01, n. 43698 del 2014 rv. 261284 – 01, n. 832 del 2006 rv. 233749 01); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongono per il difetto RAGIONE_SOCIALEa componente soggettiva del reato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).
2.2. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie il fatto deve ritenersi scriminato dall’esercizio del diritto di critica Se può convenirsi con i giudici di merito sul fatto che le espressioni riportate nell’esposto abbiano portata COGNOME lesiva RAGIONE_SOCIALEa reputazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME,
traducendosi in giudizi negativi, secondo il comune sentire, ed implicando “qualità negative” sotto il profilo professionale, va rilevato, tuttavia, che giudice d’appello avrebbe dovuto dettagliatamente verificare se, nel caso in esame, alla luce del contesto conflittuale indicato e del correnuto complessivo RAGIONE_SOCIALE‘atto firmato dall’imputato, fosse configurabile la scriminante RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica, di cui all’art. 51 cod. pen.
Ciò in quanto la scansione del procedimento logico – giuridico da seguire implica in primo luogo la valutazione diretta a stabilire se il contenuto RAGIONE_SOCIALEa comunicazione rivolta a più persone rechi in sé la portata lesiva RAGIONE_SOCIALEa reputazione altrui, che costituisce il proprium del reato contestato e, una volta stabilito il concorso RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi del delitto di diffamazione, l’attenzione del giudicante deve spostarsi sull’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa linea difensiva volta a giustificare il fatto sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa scrirninante di cui all’art. 51 cod. pen quindi, sulla verifica di sussistenza dei requisiti di verità e continenza.
Questa Corte ha avuto già modo di osservare che non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al RAGIONE_SOCIALE contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto d critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALEe regole deontologiche (Sez. 5 n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422; Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044).
2.3. Nel caso di specie l’iniziativa RAGIONE_SOCIALE‘imputato (direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e datare di lavoro RAGIONE_SOCIALEa parte offesa, capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio legale RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE) di invio di un esposto al RAGIONE_SOCIALE è avvenuto su incarico e delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto finalizzata ad ottenere il controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Organo competente di eventuali violazioni del codice deontologico forense poste in essere dalla dipendente.
In particolare, va rilevato che, a fronte di brani ed espressioni espunti dal contesto e riportati in sentenza, l’esposto ha un contenuto ben più ampio, in quanto ripercorre il contenzioso intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dal Direttore Generale ricorrente, e l’AVV_NOTAIO, seguito alla compromissione del rapporto fiduciario, soprattutto in ambito giuslavoristico, ih relazione ad una pluralità di lamentate violazioni di obblighi deontologici (dovere di diligenza, dovere di segretezza, conflitto di interessi, riserbo e segreto professionale, rapporto con i collaboratori e assunzione di incarichi, pur se non formalmente, contro una parte già assistita), nonché a comportamenti intimidatori nei confronti dei colleghi dirigenti e funzionari, diffide, minacce di querele ed azioni
legali ad personam, che alteravano la corretta gestione RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa. Nell’atto a firma del ricorrente si fa pure riferimento a provocazioni, imposizioni di proprie pretese di ordine economico e professionale che, se non esaudite, davano inizio ad una campagna denigratoria contro il proprio datore di lavoro, con espressioni quali “attività vessatoria, illegittima, contra legem, marginalizzazione, mobbing”; si fa, altresì, riferimento a comportamenti che tendevano ad estromettere il Direttore Generale, rivolgendosi in via esclusiva al Rettore, che violavano le regole deontologiche e il contratto di lavoro, con compromissione del sereno operato RAGIONE_SOCIALE uffici ed alterazione del regolare corso del trattamento del contenzioso.
In tale contesto, la condotta di COGNOME che – si ripete- ia agito su incarico e previa delibera del RAGIONE_SOCIALE, di invio di un esposto al RAGIONE_SOCIALE, è stata esclusivamente preordinata ad ottenere il controllo sulla correttezza professionale RAGIONE_SOCIALE‘avvocato dirigente l’ufficio legale RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, segnalando la eventuale violazione di regole deontologiche RAGIONE_SOCIALEa dipendente.
Si tratta, pertanto, di un’iniziativa rientrante nel legittimo esercizio di prerogative RAGIONE_SOCIALE‘ente interessato, rappresentato dal COGNOME. È evidente, allora, che debbano ritenersi sussistenti i requisiti normativamente previsti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa esimente di cui all’art. 51 cod. pen., non avendo l’imputato inteso divulgare a chicchessia fatti strettamente attinenti alla persona offesa oggetto RAGIONE_SOCIALEe proprie censure ma solo investire l’organo competente RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato del legale.
2.4. Né l’erroneità del convincimento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘antigiuridicità del fatto denunciato – la condotta scorretta tenuta dalla dipendente nella distribuzione del contenzioso in spregio a quanto previsto nel regolamento universitario, e nella gestione RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa – appare idonea ad incidere sull’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non avendo, peraltro, il prevenuto voluto rappresentare un fatto falso.
D’altronde, il RAGIONE_SOCIALE, cui l’esposto del ricorrente è stato destinato, ne ha potuto accertare l’infondatezza svolgendo gli accertamenti di competenza, così come ha potuto valutare la mancanza di rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, per vero, rappresentata dall’imputato solo in termini dubitativi, confidando nel giudizio di un organo dotato di una competenza qualificata in materia.
2.5. La Corte di appello, valutando l’esposto in esame, non ha fatto buon governo dei principi RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di critica.
Giova innanzitutto richiamare il principio secondo cui nella presentazione di un esposto, con il quale si richieda l’intervento RAGIONE_SOCIALEa autorità amministrativa su un fatto del dipendente “ritenuto” contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione (Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 28/09/2012, Rv. 255212 – 01; Sez. 5, n. 13549 del 20.2.2008, Rv 2:39825). Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art. 21 Cost.) e l’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte alla tutela RAGIONE_SOCIALEa propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione RAGIONE_SOCIALEa reputazione a causa RAGIONE_SOCIALE eventi veri comunque rappresentati (Sez. 6, n. 11842 del 24/04/1978, Rv. 140038 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 46193 del 26/10/2004, Rv. 230458 – 01).
Va, d’altronde, ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito RAGIONE_SOCIALEa continenza postula una forma espositiva corretta RAGIONE_SOCIALEa critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione – pur non vietando l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778 del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01).
Nella specie, le espressioni offensive adoperate, collocate nel contesto di un più ampio contenzioso tra le parti in cui vengono denunciate plurime violazioni di obblighi deontologici del professionista dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonché condotte minacciose ed intimidatorie nei confronti di colleghi, dirigenti e funzionari, provocazioni ed imposizioni di proprie pretese di ordine economico e professionale, assumono la giusta valenza che esse hanno nella vicenda in esame. D’altronde la stessa natura e destinazione RAGIONE_SOCIALE‘esposto incriminato, inviato dal ricorrente a soggetti in buona sostanza deputati a tutelare le ragioni del medesimo, si risolvono in ulteriore elemento di cui tener conto nella valutazione del fatto che è mancata nella sentenza impugnata. Non si può trascurare, inoltre, che quelle affermazioni sono state espresse in termini dubitativi o comunque tali da sottintendere RAGIONE_SOCIALEe lesioni RAGIONE_SOCIALEa dignità, oltre che RAGIONE_SOCIALEe prerogative lavorative di chi le ha scritte.
Le espressioni usate nell’esposto, correttamente contestualizzate, devono ritenersi strettamente funzionali alla finalità RAGIONE_SOCIALEa disapprovaz one RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa professionista dipendente, consistita anche in continue minacce ad una molteplicità di dipendenti e colleghi aventi ad oggetto la promessa a titolo
orsivo di azioni legali e querele, e di investire l’organo a ciò deputato RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato del legale.
2.6. Per quanto concerne, poi, il rispetto del limite RAGIONE_SOCIALEa continenza, va ribadito che esso non risulta rispettato qualora l’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e solo intese a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv.. 279133 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15089 del 29/11/2019, Rv. 279084 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174 – 01). Orbene, nel caso in esame, tale situazione non si è verificata, posto che le sollecitazioni e le segnalazioni effettuate dal ricorrente con l’esposto in contestazione, sebbene abbiano visto l’utilizzo di termini aspri, non appaiono senz’altro gratuiti, siccome utilizzati nella prospettiva di argomentare e sollecitare una richiesta di intervento per porre rimedio alla ritenuta ingiustificata intempestiva verifica.
2.7. Conclusivamente, dunque, va affermato che non integra il delitto di diffamazione l’invio di un esposto al RAGIONE_SOCIALE da parte del Direttore Generale di un RAGIONE_SOCIALE, su delibera e previo incarico del RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del legale professionista dipendente, preordinato a segnalare violazioni di regole deontologiche nonché condotte minacciose ed intimidatorie nei confronti di colleghi dirigenti e funzionari, provocazioni ed imposizioni di proprie pretese di ordine economico e professionale, laddove le espressioni adoperate siano strettamente funzionali alla finalità RAGIONE_SOCIALEa disapprovazione RAGIONE_SOCIALEa condotta e di investire l’organo deputato alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato del legale.
L’accoglimento del motivo di ricorso sulla configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente del diritto di critica, di cui all’art. 51 cod. pen., rende superfluo l’esame RAGIONE_SOCIALEe altr doglianze proposte, che, pur fondate, risultano assorbite.
A quanto sopra esposto consegue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma il 22/05/2024. 9