Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25019 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul COGNOMErso proposto nell’interesse delle parti civilii NOME COGNOME, nato a Volterra il DATA_NASCITA
e
NOME, nato a Campo Bisenzio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2014 del Tribunale di Prato emessa nei confronti di NOME NOME, nato a Calenzano il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il COGNOMErso; sentita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO genera AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio al giudice civile; lette le conclusioni formulate in data 26/02/2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore delle parti civili lette le conclusioni formulata in data 23/02/2024 dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO NOME.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO, difensore delle parti civili NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME cassazione avverso la sentenza dei Tribunale di Prato che, quale giudice d’appello, ha riformato l pronuncia con la quale il Giudice di pace di Prato ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME ordine al delitto di diffamazione, e lo ha assolto, revocando, altresì, la condanna al risarciment danno in favore delle costituite parti civili.
Con un unico motivo di COGNOMErso, proposto in merito alla revoca delle statuizioni civili ai sensi d 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, la dif parte civile lamenta che il giudice d’appello ha mandato assolto l’imputato – reo di aver inoltrato a autorità locali, una lettera con la quale denunciava l’incapacità di NOME COGNOMECOGNOME amministrator NOME COGNOMECOGNOME presidente, nella gestione del RAGIONE_SOCIALE, accusandoli di operaz illegittime, di spreco di denaro e di ritardi nell’avvio della coltivazione del polo stesso, indebi utilizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE per uso privato – sul presupposto che il contenuto della mis rientrasse nel normale esercizio del diritto di critica, in quanto i fatti riportati erano nient’affatt nonché verosimili – come dimostrato dal procedimento pendente a caCOGNOME delle parti civili in ordine delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ.- , senza considerare che la missiva:
– era stata inoltrata non solo al consiglio di amministrazione del RAGIONE_SOCIALE, ma anche al sindaco, a assessori e ai funzionari del Comune, ai gruppi consiliari e all’assessore regionale del territorio e infrastrutture, che nulla avevano a che vedere con l’attività del RAGIONE_SOCIALE;
– denunciava irregolarità nell’uso privato del polo RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’imputato fosse a conoscen della regolarità dell’utilizzo del polo medesimo, per essere parte della compagine del RAGIONE_SOCIALE e per av partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione;
riferiva di sprechi di denaro e gravissimi ritardi nell’avvio della coltivazione del polo RAGIONE_SOCIALE di altro procedimento penale, senza considerare che quest’ultimo si era concluso con una sentenza di non luogo a procedere, confermata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il COGNOMErso è stato tempestivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla corte territoriale in data 02 dicembre 2014 e il termine per il deposito della motivazione è stato indicato in novanta giorni ai sensi dell’art. 544, comma 3, proc. pen., sicché lo stesso andava a scadere il 02 marzo 2015.
La motivazione della sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2014 e, dunque, entro il termine stabilito dal giudice.
Il COGNOMErso per cassazione è stato depositato in data 20 aprile 2015, nel termine di quarantacinque giorni cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
E’ pertanto, infondata l’eccezione di inammissibilità del COGNOMErso sollevata dall’imputato.
Il motivo di COGNOMErso è fondato.
Nella specifica materia della diffamazione, il giudice di legittimità può conoscere e valu l’offensività della frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione, avendo il compito di proced primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della conAVV_NOTAIOa contestata e, quind della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, COGNOME,
261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, COGNOME, Rv 233749; Sez. 5 , n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278145).
La censura formulata verte essenzialmente sul COGNOMEnoscimento dell’esimente del diritto di critica che giudice d’appello ha ritenuto sussistente.
Premesso che la missiva, contenente le frasi gratuitamente denigratorie, è stata inviata a organ estranei alle attività consortili, diversi, dunque, dall’immediato destinatario, e tanto a dimostrazion volontà dell’imputato di portare a conoscenza di terzi il contenuto della stessa, va sottolineato ch giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che «In tema di diffamazione, ai fini applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito dell del fatto stoCOGNOME ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione crit (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272432; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257794; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, COGNOME, Rv. 235004), sicché l’esimente del diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri, o almeno che l’accusatore sia fer e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto della loro veridicità.
Nel caso di specie, come si evince dalla motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ma anche da quella del tribunale, il fatto stoCOGNOME denunciato si basava su meri dubbi in merito alla legit dell’operato delle parti civili, fondati sulla circostanza che le conAVV_NOTAIOe delle stesse erano state ogg un procedimento penale a loro caCOGNOME per i delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ conclusosi in senso favorevole alle stesse.
Dal compendio probatorio e, in particolare, dagli atti proAVV_NOTAIOi al fascicolo è emerso non solo ch procedimento penale a caCOGNOME delle odierne parti civili, imputate dei delitti di cui agli artt. 2622 2625 e 2634 cod. civ., si era concluso con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell’udienza preliminare di Firenze, ma anche che lo statuto del RAGIONE_SOCIALE, di cui anche l’imputato face parte, e i contratti di vendita, proAVV_NOTAIOi in giudizio, attestavano il legittimo utilizzo dei terreni RAGIONE_SOCIALE stesso.
Il vizio lamentato, dunque, si è verificato.
La corte territoriale ha assolto l’imputato COGNOMEnoscendo la sussistenza dell’esimente del diritto di c che, invece, presuppone la veridicità ed esattezza dei fatti posti a fondamento della critica stes veridicità ed esattezza che non COGNOMErrono nel caso di specie.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili di primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale pronunciarsi sia sull’an debeatur, ponendo riparo al vizio di omessa motivazione nel quale è incorso il giudice che ha emesso la sentenza in verifica, sia, eventualmente, sul quantum debeatur, provvedendo anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile compe per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del pre giudizio.
Così deciso il 05/03/2024.