Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14935 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il 29/05/1972
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/genter le conclusioni del PG
-t
Il Procuratore generale chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 13.6.2024 del Tribunale di sorveglianza di Bologna con la quale è stato rigettato il reclamo con il quale aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti in data 3.3.2022, di esclusione dalle attività in comune per cinque giorni.
Il detenuto, in stato di esasperazione per la mancata riparazione di una perdita di acqua che non permetteva la sua concentrazione, aveva utilizzato in modo reiterato il termine “incapace” nei confronti di un Ispettore della Polizia Penitenziaria alla presenza di altre persone.
Il ricorrente sosteneva che l’espressione non avesse un contenuto ingiurioso, essendo legata alla mancata risoluzione di un problema idraulico verificatosi accanto alla sua cella, sicché sarebbe stato assente il carattere offensivo e di conseguenza sarebbe stata eccessiva la sanzione irrogata.
Il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto il carattere ingiurioso del termine incapace, perché dalla lettura del rapporto disciplinare si evincono tutte le circostanze del caso concreto ed ha ritenuto di prendere in esame solo le doglianze presentate dal detenuto e non anche i motivi aggiunti depositati tramite memorie difensive oltre il termine di 15 giorni precedenti all’udienza.
In particolare, ha argomentato sul fatto che non vi fossero notizie certe sul ritardo dell’intervento di riparazione del guasto idraulico, né il detenuto ristretto ex ad 41-bis Ord. pen. poteva conoscerle; quindi, lo scopo perseguito da COGNOME era unicamente quello di delegittimare l’ispettore davanti agli altri detenuti e ai suoi subordinati.
2.1. Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 35-bis, 69 comma 6, 38 e 39 Ord. pen., dell’art. 77 n. 15 d.P.R. 230/2000, artt. 25 e 27 Cost., per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio di critica.
Mancherebbe, infatti, il carattere offensivo di tale espressione, perché il detenuto stava esercitando il suo diritto di critica dell’operato della Polizia penitenziaria, a causa del proprio stato d’animo esasperato dalle continue lamentele del vicino di cella.
La memoria depositata fuori termine, poi, doveva essere ritenuta utilizzabile, rappresentando uno sviluppo dei temi tempestivamente dedotti con i reclami; all’uopo il ricorrente riporta i passaggi della memoria, in cui aveva segnalato il disagio anche con riferimento all’impossibilità di concentrarsi nello studio.
Rileva, in questo ordine di idee, che i confini del diritto di critica non siano stat travalicati e che l’espressione sia stata proferita in una situazione di immediatezza rispetto all’operato dell’Ispettore nell’esercizio delle sue funzioni.
2.2. Col secondo motivo, deduce la violazione del principio di offensività e il carattere eccessivamente afflittivo della sanzione inflitta.
2.3. Col terzo motivo, denuncia la violazione del principio di proporzione tra la sanzione e la gravità del fatto commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale deve essere dichiarato inammissibile
1.1. Ha in modo ineccepibile evidenziato il Tribunale che l’espressione in sé, pur non essendo necessariamente offensiva, lo diventa considerando il contesto, la modalità, il tono in cui viene proferita.
Nel caso di specie la frase offensiva era stata proferita più volte, davanti a terze persone, e sarebbe fondata soltanto su un ritardo di cui non sono state contemporaneamente esplicitate le ragioni.
Il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato sulla rilevanza della vicenda, riportando anche il rapporto disciplinare da cui emerge il carattere non meramente critico dell’espressione usata dal detenuto.
In tema di diffamazione, l’esercizio del diritto di critica, reso legittim dall’interesse pubblico della notizia e dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato, non autorizza l’offesa rivolta alla sfera privata di quest’ultimo mediante l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ravvisato la scriminante del diritto di critica nella condotta dell’imputato che, nel commentare sul proprio sito “web” l’attività di una donna architetto in servizio presso una soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, aveva fatto gratuito riferimento a presidi sanitari di ordinario utilizzo femminile, con un chiaro coinvolgimento della persona e della sua sfera intima): Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Rv. 276033 – 01
1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo sono infondati e generici, perché il Tribunale di sorveglianza non aveva il dovere di pronunciarsi su questi temi, essendo gli stessi contenuti in motivi aggiunti depositati tardivamente.
Infatti, per l’udienza del 13/06/2024, la memoria era stata depositata tramite pec il 7/06/24 (a firma dell’Avv. COGNOME) e in data 8/06/2024 (a firma dell’Avv. NOME COGNOME), non vi erano pertanto i 5 giorni liberi prima del giorno di udienza.( Sita- .3., . AA et 2″Ol g. RA/. 2 f’it ‘Mq
Correttamente il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, ritenuto non utilizzabile la memoria depositata tardivamente con la quale si lamentava la violazione dei
principi di offensività e proporzionalità.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
di una somma che il Collegio ritiene equo determinare in euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2025.