Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29620 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN NICOLA DA CRISSA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udita la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, NOME COGNOME che, nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice competente.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per le parti civili, che nel riportarsi alle conclusioni scritte, pervenute in data 26 marzo 2024, e alle memorie di replica pervenute in data 9 aprile 2024, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, depositando, altresì, nota spese.
Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 maggio 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione monocratica, quale giudice di appello, ha, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di condanna di primo grado, dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per
intervenuta prescrizione nei confronti di COGNOME NOME, confermando le statuizioni civili.
La sentenza del 9 settembre 2022 del Giudice di Pace cittadino aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cu agli artt. 595 commi primo e secondo cod. pen.:
-per avere offeso la reputazione del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO, attraverso un esposto inoltrato al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, sostenendo contrariamente al vero di adottare, nei loro rispettivi ruoli, comportamenti irregolari e illegittimi non portando a conoscenza del RAGIONE_SOCIALE questioni riguardanti attività istituzionali, omettendo atti di ufficio e oscurando illegittimamente i nominativi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE colpiti da perquisizioni ex art. 103 cod. proc. pen. ai quali avevano partecipato i Consiglieri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’uopo delegati; infine, per avere omesso di inoltrare pratiche di rilevanza RAGIONE_SOCIALEre al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con due distinti atti sottoscritti dai difensori di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.125 comma terzo cod. proc. pen. per omessa valutazione di memoria difensiva depositata telematicamente in data 13 aprile 2023.
Evidenzia la difesa che nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe indicazioni del rito cd. emergenziale, era stata trasmessa in via telematica all’indirizzo dedicato in data 13 aprile 2023 una memoria difensiva nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato nella quale si evidenziavano elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa doverosa verifica richiesta al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.129 comma secondo cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, non solo non ha motivato in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEe specifiche argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ma ha omesso qualsivoglia menzione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.129 comma secondo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 comma primo cod. proc. pen. per il mancato proscioglimento nel merito.
La sentenza impugnata ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione limitandosi ad affermare che non sussistevano le cause di proscioglimento ex art.129 comma secondo cod. proc. pen. alla luce RAGIONE_SOCIALEe
risultanze istruttorie che non deponevano per la constatazione di elementi rivelatori immediati per l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
La sentenza impugnata ha omesso tutte le specifiche censure che erano contenute nell’atto di appello e nella successiva memoria difensiva che avrebbero invece consentito ictu ocu/i l’assoluta correttezza RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
La sentenza impugnata ha inoltre violato le indicazioni contenute nell’art. 578 comma secondo cod. proc. pen. nella parte in cui obbliga il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione unitamente alla pronunzia di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, in presenza di statuizioni civili, a decidere sulla impugnazione ai soli effetti RAGIONE_SOCIALEe disposizioni e dei capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza che concernono gli interessi civili.
L’imputato è stato condannato per espressioni, giudizi o accuse mai dallo stesso formulate, operando il capo di imputazione una parafrasi del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘esposto affatto fedele, senza che fossero menzionate le espressioni asseritamente lesive del decoro altrui. Mai è stato utilizzato il termine di “insabbiamento” di pratiche RAGIONE_SOCIALEri: con l’esposto l’imputato intendeva unicamente invitare alla verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe prerogative e RAGIONE_SOCIALE obblighi che gravano sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine e ad accertare eventuali mancanze.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, quel nucleo di verità a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica è emerso con evidenza sia in relazione all’omissione dei nominativi dei difensori sottoposti a perquisizione, sia alla mancata conoscenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe pratiche di segreteria.
3.Con il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, è stata dedotta la violazione di legge avuto riguardo all’art.125 comma terzo cod. proc. pen. e all’art. 578 cod. proc. pen.
Evidenzia la difesa, riprendendo peraltro un’argomentazione già contenuta nel secondo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la sentenza impugnata ha sì dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma a fronte RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile e RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili, non ha deciso sulla impugnazione sia pure ai soli effetti dei capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza che concernevano gli effetti civili (S.U. n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Ha quindi concluso in via principale per l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata atteso che sussiste l’evidenza circa l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità discendente dalla cognizione incidentale sul reato di cui all’art.595 cod. pen. ed in subordine per il rinvio al giudice ritenuto competente per la relativa fase.
4 Nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe parti civili sono pervenute conclusioni scritte, in data 26 marzo 2024, e memorie di replica in data 9 aprile 2024, del difensore di fiducia e
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procuratore speciale, AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando, altresì, nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e i motivi di seguito espressi.
1.Va preliminarmente evidenziato che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività RAGIONE_SOCIALEa frase che si assume lesiva RAGIONE_SOCIALE‘altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa materialità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa portata offensiva RAGIONE_SOCIALEe frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep.2020, Fabi, Rv. 278145).
1.1. Con riferimento al caso in esame va poi ricordata la indicazione di questa Corte a sezioni Unite secondo cui a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 cod. proc. pen., quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno RAGIONE_SOCIALEa parte civile – anche valutando l’eventuale contraddittorietà o insufficienza RAGIONE_SOCIALEa prova rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma secondo cod. proc. pen. e non solo l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti Rv.244273; Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv. 276513).
1.2. Siffatte indicazioni sono state peraltro confermate dalla recente decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ( informazione provvisoria n.5/24 le cui motivazioni non sono state ancora depositate ) alle quali era stata rimessa la questione se nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio processualpenalistica RAGIONE_SOCIALE‘ “oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non” ( Sez.4 Ord. n. 30386 RAGIONE_SOCIALE’08/06/2023, COGNOME).
Le Sezioni Unite in data 28 marzo 2024 hanno stabilito che “In coerenza con i principi sanciti dall’art. 27 Cost., dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU e dagli artt. 48 e 53 RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l’assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273″.
2.Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra svolte applicate al caso in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.
2.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha offerto una motivazione apparente quanto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa veridicità del fatto oggetto del giudizio espresso dall’imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794): ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”.
La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base RAGIONE_SOCIALEe opinioni e RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, dep.2008, COGNOME, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534).
In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova i solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso RAGIONE_SOCIALE c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso COGNOME c. Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte Edu, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c. Austria par. 33).
Nell’ipotesi di specie l’esposto, richiamato e allegato al decreto di citazione e indicato come parte integrante RAGIONE_SOCIALEa imputazione, si suddivide in quattro parti.
3.1. Nella prima parte (PREMESSA) l’imputato premette di essere venuto a conoscenza nel corso di un’adunanza del 14 aprile 2015 di due circostanze:
RAGIONE_SOCIALEa “illegittima” determinazione assunta dal presidente e dal Segretario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di non informare il RAGIONE_SOCIALE in adunanza dei nominativi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che erano soggetti a perquisizioni presso i loro studi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.103 cod. proc. pen.
RAGIONE_SOCIALEa indicazione – nella relazione ai bilanci consuntivi del 2013 e 2014 di una serie di pratiche di cui non si conosceva l’oggetto, “verosimilmente” esposti o reclami nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. In tal caso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 1.247/2012 l’Organo competente ad assumere le relative decisioni, sino
all’insediamento del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di RAGIONE_SOCIALE, era il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine in adunanza Collegiale e non i singoli organi direttivi.
In ragione di siffatte condotte di cui era venuto a conoscenza, l’imputato COGNOME chiedeva la convocazione urgente di un’adunanza nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il RAGIONE_SOCIALE e il Segretario relazionassero su quelle pratiche di segreteria il cui contenuto era rimasto oscuro.
3.2. Nella seconda parte l’imputato riferisce quali erano stati gli esiti RAGIONE_SOCIALEa relazione richiesta e le spiegazioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE e dal Segretario:
la scelta di non riferire i nominativi dei soggetti perquisiti era in armonia con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa 1.247/2012 e del regolamento del CNF. Era stato però posto uno specifico quesito sul punto – con delibera del 23 aprile 2015- al CNF per una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione. Era sempre, comunque, possibile chiedere l’accesso agli atti per verificare l’oggetto RAGIONE_SOCIALEe pratiche. Infine, la materia RAGIONE_SOCIALEre era stata sottratta alla competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine essendo assegnata al RAGIONE_SOCIALE distrettuale di RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La terza parte è relativa alle osservazioni che COGNOME svolge rispetto alla risposta ricevuta.
Al riguardo l’imputato insiste nella chiarezza del dato normativo che non necessita di ulteriori pareri; ribadisce le proprie perplessità anche su altre questioni in ragione RAGIONE_SOCIALEe quali richiede al CNF la nomina di ispettori ai sensi RAGIONE_SOCIALEa 1.247/2012; evidenzia che non aveva ricevuto risposta in relazione alla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di alcune pratiche in bilancio definendo tale comportamento “inspiegabile, incomprensibile e illegittimo”.
3.4. La quarta e ultima parte è relativa alle conclusioni e alle richieste rivolte al RAGIONE_SOCIALE per disporre una visita ispettiva al fine di accertare:
il regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività attinenti alla RAGIONE_SOCIALE;
l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe 1100 pratiche definite quali pratiche di segreteria;
l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEe procedure attinenti alle questioni RAGIONE_SOCIALEe perquisizioni ex art.103 cod. proc. pen.;
l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali il RAGIONE_SOCIALE e il Segretario non avevano informato il RAGIONE_SOCIALE di tali questioni.
Ad avviso del collegio, il lungo ed articolato esposto – riproposto per completezza espositiva e ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione – non può considerarsi scritto “diffamatorio” mancando tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata. Al riguardo:
sussiste la veridicità del fatto quanto alla oggettiva mancata comunicazione di nominativi dei perquisiti e RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEe pratiche. Del resto, a seguito RAGIONE_SOCIALEe
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richieste di COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE ha formulato un esplicito quesito sulla interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma al RAGIONE_SOCIALE;
le espressioni e le richieste contenute nell’esposto rivestono il requisito RAGIONE_SOCIALEa continenza sostanziale e formale; la richiesta finalizzata ad un intervento ispettivo rientra tra le prerogative di tutti i componenti del RAGIONE_SOCIALE nell’ipotesi in cui ritengano la sussistenza di eventuali mancanze. Né le modalità con cui questo potere ispettivo è stato sollecitato presenta contenuti “diffamatori”, in quanto è finalizzato alla verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe prerogative e RAGIONE_SOCIALE obblighi che gravano sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Dall’ accoglimento del motivo di ricorso deriva l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente revoca RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili e la mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese richieste dalla parte civile
5.1. L’epilogo decisorio comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 15 aprile 2024
gliere estensore