Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7990 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Patti il 30/09/1953
avverso la sentenza del 26/02/2024 del Tribunale di Patti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i fatti non punibili ex art. 51 cod. pen.; udito il difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell’imputata , avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti ha prosciolto NOME COGNOME dal reato di diffamazione, ritenendo la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen. e ha condannato l’imputata alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile, rimettendo ‘ le parti in separata sede per la determinazione del risarcimento del danno ‘.
La condotta ascritta è consistita nella pubblicazione di vari post sul sito www.ilpaeseinvisibile.it, contenenti commenti ritenuti lesivi della reputazione di NOME COGNOME all’epoca Sindaco del Comune di Patti.
La Corte di appello, investita dell’impugnazione dell’imputata, ha trasmetto gli atti a questa Corte per competenza, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen..
L’imputata , tramite il difensore, propone quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Con il primo si deduce l’insussistenza del reato, sul rilievo che gli scritti in contestazione si inserirebbero in un contesto di aspra critica politica mossa al l’azione dell’amministrazione comunale senza trasmodare in offese dirette contro la persona del Sindaco COGNOME.
Con il secondo motivo si sostiene la sussistenza della scriminante del diritto di critica.
Con il terzo si evidenzia che le parole oggetto di querela e trasfuse nel capo di imputazione sono state estrapolate dal loro contesto così da farle apparire mere invettive, quando invece erano inserite all’interno di precisi interventi collegati alla denuncia di specifici fatti, analiticamente ricostruiti nell’atto di impugnazione.
Con il quarto si afferma che ogni articolo era supportato dalla indicazione e allegazione delle fonti di riferimento.
Il processo, inizialmente trasmesso alla settima sezione, è stato restituito alla quinta sezione.
I difensori di imputata e di parte civile hanno inviato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione che, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte di appello, va qualificata come ricorso per cassazione -è fondata.
La sentenza ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. ha natura di ‘pronuncia di proscioglimento’ ( cfr. Corte cost. sentenza n. 173 del 2022), pur con le sue peculiarità.
Come segnala la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite: «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi); «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131 -bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la ‘rieducazione del condannato’, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Corte Cost. ord. n. 279 del 2017).
Le ridette peculiarità determinano , tra l’altro, come nella specie, la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile (per effetto della pronuncia della Corte cost. sentenza n. 173 del 2022).
L’impugnazione dell’imputata è volta a far valere l’insussistenza del delitto, o, comunque, l’operatività dell’esimente del diritto di critica.
Il thema decidendum induce a rammentare le linee guida che governano la materia sulla scorta dell’ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1 Uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l’operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici.
La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita.
Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui. (Così Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).
L’esercizio del diritto di critica ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli
interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).
Nell’esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).
In giurisprudenza si riconosce che costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa l’operato di amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283964 -02; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279909 -01).
3.2 Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in princi pio, con l’art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema da ultimo Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, COGNOME, in motivazione).
Sulla centralità del ruolo assunto nello sviluppo di una società democratica, dalla libera stampa, che ha il dovere e il diritto di informare il pubblico su tutte le questioni di interesse generale, si è pronunciata da tempo la Corte Edu (cfr. la sentenza 24 febbraio 1997, COGNOME e COGNOME c. Belgio).
La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente alla ‘verità del fatto narrato’ per ritenere ‘giustificabile’ la divulgazione lesiva dell’onore e della reputazione ed ha declinato l’argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest’ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva ‘eccessiva’, non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013).
3.3. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di fornire adeguata spiegazione circa il proprio convincimento sulla sussistenza del reato e sulla assenza di cause di giustificazione.
Invero la sentenza impugnata non chiarisce: quali espressioni specifiche siano da ritenersi effettivamente lesive della reputazione del Sindaco (tra le tante
oggetto del prolisso capo di imputazione che riporta, per la gran parte, espressioni neutre); quale tematica affronti ciascuno dei post incriminati da cui le frasi in addebito vengono estrapolate per poi essere assemblate nel capo di imputazione; per quale ragione deve ritenersi superato il criterio della continenza.
Neppure un cenno viene dedicato alla necessaria indagine sulla verità o meno del nucleo essenziale dei fatti, da cui la critica prende corpo.
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata.
Alla stregua del nuovo disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è l’ unico rimedio esperibile dall’imputato avverso sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa (quale è il reato di diffamazione), sicché, il rinvio va disposto non al giudice competente per l ‘ appello, come previsto dall ‘ art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Si rimanda al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Patti.
Così deciso il 14/02/2025