Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO dalla parte civile COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIUDICE DI PACE di CASALE MONFERRATO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO espone integralmente i motivi di gravame, chiedendo l’accoglimento del ricorso; deposita conclusioni scritte e nota spese RAGIONE_SOCIALEe quali chiede la liquidazione.
AVV_NOTAIO si riporta alla memoria difensiva depositata; chiede, in favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la condanna RAGIONE_SOCIALE parte civile per le spese di fase sostenute, la cui liquidazione rimette al giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 18 ottobre 2022, il Giudice di pace di Casale Monferrato ha assolto «perché il fatto non sussiste» NOME COGNOME dal delitto di diffamazione che gli era stato contestato, a seguito di ricorso immediato ex art. 21 d. Igs. n. 274 del 2000, per avere offeso la reputazione cii NOME COGNOME, Presidente del collegio dei revisori dei conti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, inviando una comunicazione alla Procura federale presso la RAGIONE_SOCIALEIRAGIONE_SOCIALEG.RAGIONE_SOCIALE, alla Procura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso il CRAGIONE_SOCIALE., per conoscenza al dott. COGNOME, quale Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al dott. COGNOME, quale Presidente del CRAGIONE_SOCIALE, al dott. NOME COGNOME, quale Presidente RAGIONE_SOCIALE L.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., al consiglio direttivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e al medesimo COGNOME, del seguente tenore: «l’anomalia, a tacer d’altro risiede nel fatto che, oltre a non contribuire affatto alla soluzione RAGIONE_SOCIALEe normali e fisiologiche problematiche verificatesi in corso d’annata, il dott. COGNOME ricopre l’incarico di Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ruolo del tutto incompatibile con qualunque funzione gestoria in seno alla medesima RAGIONE_SOCIALE e/o società dalla stessa controllate … risulta, quindi, evidente che il ruolo di Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE si pone in assoluto e insanabile contrasto, oltre che inconciliabilità, con qualsiasi funzione gestoria nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione presso cui l’organo di controllo (e ovviamente società RAGIONE_SOCIALE stessa controllate) partecipato dal presidente è costituito. Ma anche sotto il profilo logico, l’illegittimità e l’antidoverosità del ruolo ricoperto dal dott. COGNOME appaiono di palmare evidenza, laddove si consideri che lo stesso, nella gestione – come caso emblematico – del rapporto contrattuale con il fornitore ufficiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha svolto, nel contempo, il ruolo di controllore e di controllato, e ciò appare inaccettabile … Alla luce dei fatti sopra esposti, si chiede agli organi in indirizzo per quanto di rispettiva competenza – di valutare, sia in chiave politica sia giuridico-regolamentare, l’operato del dott. NOME COGNOME e dei massimi dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottando ogni conseguente determinazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che l’istruttoria espletata avesse consentito di accertare che il COGNOME, nella qualità di amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era diventato fornitore di palloni da gara per vari anni e ancora nella stagione sportiva 2018 – 2019. A seguito del contenzioso insorto a seguito di errori e ritardi nelle forniture, il RAGIONE_SOCIALE direttivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il 29 gennaio 2019, aveva deliberato di affidare la fornitura ad altro soggetto. Il Giudice di pace ha ritenuto che l’imputato, nel lamentare che il COGNOME avesse, nei termini sopra ricordati, interferito nella
procedura di affidamento, svolgendo funzioni gestorie incompatibili con il ruolo di presidente del collegio dei revisori, avesse agito nell’esercizio di un diritto: ciò anche alla luce del fatto che il ruolo assunto dal COGNOME era stato accertato nel procedimento sportivo che aveva condotto, inizialmente, all’irrogazione di una sanzione (decisione del 20 settembre 2019 del Tribunale Federale RAGIONE_SOCIALE, sezione disciplinare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermata dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte Federale d’appello con decisione del 31 ottobre 2019), successivamente caducata, avendo le Sezioni Unite del RAGIONE_SOCIALE concluso per il difetto di competenza RAGIONE_SOCIALE organi di giustizia sportiva. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato che anche la struttura privatistica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ricostruita da quest’ultima decisione, comunque si accompagnava ad una incompatibilità del sindaco rispetto al soggetto che abbia rapporti di qualunque natura con la società controllata .
Va aggiunto che il Giudice di pace ha condannato il querelante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dall’imputato.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli ha proposto appello, con il quale si lamenta che il giudice di pace abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione atti nulli, inutilizzabili e inacquisibili (le decisioni di merito del giudi sportivo, infine annullate dal RAGIONE_SOCIALE a Sezioni Unite) e contesta il governo RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie fatto dal giudice di primo grado, alla luce dei fatti lesivi RAGIONE_SOCIALE reputazione del COGNOME, contenuti nella comunicazione proveniente dall’imputato e diretta anche a soggetti privi di qualunque competenza a provvedere. In particolare, al COGNOME era contestato dall’imputato – che tuttavia non aveva fornito alcuna prova al riguardo – di essere incapace di soluzioni e di trovarsi in posizione di inc:ornpatibilità con l’incarico federale per avere assunto un non meglio precisato ruolo gestorio: al contrario, il COGNOME, nell’esprimere un parere preventivo e su richiesta, si era limitato a svolgere le sue funzioni. Si aggiunge che il giudice di pace neppure aveva analizzato criticamente la portata di quest’ultima decisione e aveva operato richiami del tutto erronei alle sopra ricordate previsioni c:ivilistiche.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto atto di appello, cui ha fatto seguito atto integrativo dei motivi.
4.1. Con l’atto di appello si deducono due motivi di censura.
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4.1.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen., sostanzialmente riproponendo, con maggiore ampiezza argomentativa, le critiche svolte nell’atto di appello del P.M. e aggiungendo che le Sezioni Unite del RAGIONE_SOCIALE, oltre a rilevare il difetto di giurisdizione, avevano ritenuto non provati gli addebiti. Si precisa che il Giudice di pace neppure aveva considerato le deposizioni dei testi COGNOME e RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME oltre che il contenuto RAGIONE_SOCIALE memoria e RAGIONE_SOCIALE produzione documentale RAGIONE_SOCIALE parte civile. Da tali risultanze emergeva che il COGNOME non aveva mai svolto alcun ruolo gestorio o amministrativo, ma si era limitato a esprimere, a richiesta, un parere non vincolante; anche il contatto con il COGNOME, peraltro sollecitato da quest’ultimo, nasceva dalle formali contestazioni rivolte alla società amministrata da quest’ultimo e che avevano condotto, all’esito del diverso affidamento RAGIONE_SOCIALE fornitura, ad un risparmio per la RAGIONE_SOCIALE.
4.1.2. Con il secondo motivo si contesta la condanna del querelante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese legali, rilevando che il Giudice di pace, anche a tal fine, aveva valorizzato l’intervenuta emissione, alla data del ricorso immediato, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE organi di giustizia sportiva, poi annullati per difetto di giurisdizione. Inoltre, la quantificazione era non dimostrata e sproporzionata.
4.2. Con l’atto integrativo si sviluppano le considerazioni contenute nell’atto di appello e si sottolinea che le espressioni e i toni utilizzati dall’imputato si sono tradotti in un attacco gratuito ed infamante, in danno RAGIONE_SOCIALE parte civile.
Con ordinanza del 18 settembre 2023 il Tribunale di Vercelli, richiamate le conclusioni di Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 – 0, «convertito l’appello, anche ai fini penali, RAGIONE_SOCIALE parte civile ricorrente, depositato in data 30 novembre 2022 (e successivo atto di integrazione depositato in data 2 dicembre 2022) e l’appello del pubblico ministero depositato in data 10 dicembre 2022» in ricorsi per cassazione, ha disposto la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti presso questa Corte.
È stata trasmessa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria nell’interesse del COGNOME, con la quale si chiede che gli atti di impugnazione vengano dichiarati inammissibili o rigettati.
In data 15 febbraio 2024 si è svolta la trattazione orale del procedimento.
Considerato in dliritto
L’impugnazione del P.M., il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta nell’interesse del COGNOME, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘integrazione operata con atto ulteriore, si caratterizzano per plurime ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe quali si darà conto nel prosieguo.
Pur ponendosi gli atti di impugnazione ai confini RAGIONE_SOCIALE stessa ammissibilità formale, a fronte di una esposizione ripetitiva e non lineare, che non consente un ordinato inquadramento RAGIONE_SOCIALEe ragioni di doglianza (alla stregua di un vizio già enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., di recente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 – 01), è possibile enucleare i vizi sopra riassunti.
Ora, COGNOME l’iniziativa COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘imputato, COGNOME come COGNOME rivelato dai COGNOME destinatari RAGIONE_SOCIALE comunicazione inviata per posta elettronica, era diretta a denunciare l’assunzione, da parte del COGNOME, presidente di un organo collegiale di garanzia e controllo, di un ruolo gestorio nell’attività del soggetto controllato. Il cenno al mancato contribuito “alla soluzione di normali e fisiologiche problematiche verificatesi in corso di annata” va inquadrato all’interno del cuore RAGIONE_SOCIALE denuncia effettuata dall’imputato, in difetto di elementi obiettivi che consentano di ricondurre l’espressione ad altri significati ritraibili dal testo e dal contesto e non dalle impressioni che ne traggono gli atti di impugnazione.
Ciò posto, del tutto inutilmente si indugia in questi ultimi nel lamentare la mancata verifica dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla società amministrata dal RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE e nella documentazione che attesta i vantaggi conseguiti per effetto del mancato rinnovo RAGIONE_SOCIALE fornitura alla medesima società.
L’oggetto del processo è, infatti, costituito dall’accertamento del carattere diffamatorio RAGIONE_SOCIALEe espressioni adoperate dall’imputato e il sindacato di legittimità deve esplicarsi sul controllo RAGIONE_SOCIALE decisione di assoluzione impugnata.
Premesso che l’individuazione dei destinatari rivela chiaramente l’intenzione del denunciante di sollecitare un controllo di legalità sull’operato del COGNOME e di segnalare quelli che, a suo avviso, erano comportamenti inopportuni da parte del presidente del collegio dei revisori dei conti, si osserva che, in generale, la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al RAGIONE_SOCIALE contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALEe regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268044 – 01).
In questa prospettiva, il fatto – vero – sul quale, sia pure sulla base di valutazioni che i ricorrenti non condividono, era stato sollecitato l’intervento dei destinatari RAGIONE_SOCIALE comunicazione è rappresentato dal coinvolgimento del COGNOME nel procedimento che avrebbe condotto all’assegnazione RAGIONE_SOCIALE fornitura ad un diverso soggetto imprenditoriale. Quello che si insiste nell’indicare come un parere doveroso e non vincolante, da parte del COGNOME, in disparte il tema – qui irrilevante – RAGIONE_SOCIALE‘esattezza di quest’ultima conclusione (che, in effetti, appare collidere con il fatto che il COGNOME, al momento RAGIONE_SOCIALE condotta – per quanto qui interessa e senza che rilevi l’attuale permanenza nella carica – era presidente di un organo chiamato ad operare nella sua collegialità: né viene dedotto il fondamento di competenze istituzionali monocratiche), è il frutto di una valutazione dei ricorrenti, laddove il punto centrale, sul quale si innesta la critica RAGIONE_SOCIALE‘imputato, è rappresentato dalla concretezza RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta e dalla diversa valutazione che viene sottoposta all’esame dei destinatari istituzionali RAGIONE_SOCIALE comunicazione asseritamente diffamatoria.
Per questa ragione, anche le indicazioni testimoniali, per quanto è dato intendere dai brani riportati negli atti di impugnazione, sono prive di concludenza, perché esprimono il diverso avviso dei dichiaranl:i, ma non fanno che confermare la verità dei fatti storici denunciati in toni che non rivelano alcuna incontinente aggressione alla personalità del COGNOME.
La decisione finale RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, evocata nell’atto di impugnazione del COGNOME, non può affatto essere intesa come smentita RAGIONE_SOCIALE superiore premessa, proprio perché essa, per quanto riportato dall’atto di impugnazione più ampio depositato nel novembre del 2022 presso il Tribunale di Napoli, indipendentemente dal rilievo che ritiene gli addebiti (ossia le contestazioni di violazioni, non le condotte) prima facie non provati, si arresta alla dichiarazione di incompetenza RAGIONE_SOCIALE organi sportivi.
In questa prospettiva, non si tratta in questa sede di verific:are la legittimità o l’opportunità RAGIONE_SOCIALE‘operato del COGNOME, queste costituendo il frutto di una valutazione che appunto veniva sollecitata dall’imputato ai destinatari istituzionali, nell’esercizio del suo diritto di critica.
Sebbene le precedenti considerazioni siano assorbenti ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEe doglianze in esame, per completezza e soprattutto in ragione di quanto si dirà a proposito del secondo motivo, si aggiunge quanto segue.
Proprio l’esito dei procedimenti sportivi richiamati dalla sentenza impugnata conferma che si trattava di un dubbio non irragionevole del COGNOME. Va, peraltro, precisato che prendere atto di ciò non significa utilizzare atti non utilizzabili, ma considerare che, pur da parte di organi poi ritenuti privi di
competenza a decidere, si è ritenuto di cogliere profili di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato del COGNOME.
A questo riguardo, si impongono una serie di precisazioni.
Innanzitutto, quanto appena detto non intende assumere come vincolante la decisione di organi incompetenti, ma prendere atto – ciò che solo assume rilievo nel presente processo per diffamazione – che la critica esercitata dal NOME non appariva neppure irragionevole, oltre a basarsi su fatti veri.
Inoltre, da quest’ultima premessa discende, come detto, la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE critica relativa all’impiego, ai fini del decidere, di atti inutilizzabili. Siffatta categoria viene evocata negli atti di impugnazione senza indicare la normativa di riferimento e senza specificare quali atti non sarebbe possibile includere nella piattaforma utilizzabile. Se si trattasse, come si può ritenere, RAGIONE_SOCIALEe decisioni finali, appare evidente la manifesta assenza di base normativa RAGIONE_SOCIALE critica, posto che di tali decisioni non si assume il contenuto di accertamento vincolante nell’ordinamento di riferimento – ciò che presuppone la loro provenienza da organi forniti RAGIONE_SOCIALE potestà di decidere – ma il loro significato – oggetto di critiche assolutamente generiche – di conferma RAGIONE_SOCIALE non irragionevolezza e pretestuosità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni del COGNOME.
2. La seconda doglianza è manifestamente infondata e aspecifica.
La Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma 2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo RAGIONE_SOCIALE condanna alle spese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possa prescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione RAGIONE_SOCIALE querela (sentenze n. 180 e 423 del 1993) e, sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientata del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 427 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la condanna del querelante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dall’imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento RAGIONE_SOCIALE colpa nell’esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 3099 del 23/11/2022, Marino, Rv. 284345 – 01; Sez. 2, n. 56929 del 3/10/2017, Sovrana, Rv. 271697 – 01; Sez. 5, n. 47967 del 7/10/2014, Vecchio, Rv. 261042 – 01), con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti che l’attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso; con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero ex post, ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio o alla sottovalutazione – quali condotte tenute al momento del “racconto”
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esposto in querela – di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sez. 2, n. 56929/2017 cit.).
Ora, razionalmente la sentenza impugnata ha colto profili di colpa nella decisione del COGNOME di intraprendere la presente iniziativa quando già erano emersi dati (le sopra ricordate decisioni RAGIONE_SOCIALE organi di giustizia sportiva) che confermavano la non irragionevolezza e pretestuosità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di critica esercitato dal COGNOME.
In questa prospettiva, per le ragioni sopra indicate sub 1, non alcun rilievo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe stesse per ragioni di incompetenza.
Le restanti critiche sulla sproporzione RAGIONE_SOCIALE liquidazione sono di assoluta genericità.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna RAGIONE_SOCIALE stessa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALEe questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, la parte civile va condannata (alla stregua dei principi ribaditi da Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 – 0) alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dall’imputato e nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Condanna la medesima parte civile alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dall’imputato nel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15/02/2024