Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, rigettav incidente di esecuzione, fi nalizzato ad ottenere la restituzione di una porzione dell’immobile confiscato a NOME COGNOME.
L’incidente di esecuzione era stato proposto da NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, terze interessate, non intervenienti nel giudizio di prev
Il tribunale, decidendo in seguito all’annullamento con rinvio della Cassazione, ri che la Corte di legittimità si fosse limitata a rilevare il difetto assoluto di motiv ritenendo sussistente il diritto delle terze interessate a proporre incidente di e senza, tuttavia, entrare nel merito della legittimità della pretesa restituzi precludendo tale valutazione al giudice del rinvio.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 627 cod. pen.): il tribunale avrebbe superato i limiti d mandato rescindente, dato che la Corte di Cassazione non avrebbe espresso dubbi sulla sussistenza in capo alle ricorrenti del diritto reale di godimento che costituiva il presuppost della legittimazione a proporre l’incidente di esecuzione;
2.2. violazione di legge (art. 23, comma 4, d.lgs n. 159 del 2011): il tribunale avrebbe errato nel ritenere che le ricorrenti dovessero dimostrare di avere “diritti reali godimento”, dato che il diritto all’abitazione vantato era evidentemente riconducibile ad un “comodato” e si estrinsecava in un potere di fatto sull’immobile del quale si chiedeva la restituzione che, per essere costituito, non necessitava di alcuna forma scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorsi sono inammissibili.
1.1.1 due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano, da un lato, la sussistenza del diritto reale di godimento sulla porzione dì immobile confiscato al proposto e, dall’altro, i poteri di accertamento di tale diritto da parte del giudice del rin
1.2.11 collegio ritiene che, nel caso in esame, non sia stata violata la regola prevista dall’articolo 627 del codice di rito, in quanto la Cassazione, con la sentenza di annullamento, si è limitata ad evidenziare il difetto assoluto di motivazione del primo provvedimento di rigetto delle pretese vantate dalle ricorrenti. La Cassazione si è, infatti limitata a riconoscere alle ricorrenti, terze interessate, la facoltà di proporre incident esecuzione per far valere un diritto preteso, ma in concreto non accertato dal Tribunale, che sul punto, con il primo provvedimento, aveva omesso ogni valutazione.
Il riconoscimento del diritto dei terzi, non intervenuti nel procedimento d prevenzione, a far valere le loro pretese con l’incidente di esecuzione non si risolve nel riconoscimento in concreto della legittimità delle stesse, il cui scrutinio è sta legittimamente rimesso al giudice del rinvio.
1.3.11 tribunale, in sede di rinvio, scrutinando la pretesa, con valutazione ineccepibile, ha ritenuto che non fosse emerso alcun titolo che generasse il diritto delle ricorrenti – tutte maggiorenni – ad abitare nell’immobile confiscato al padre, NOME COGNOME, rilevando che le stesse non fossero titolari di alcun provvedimento di assegnazione del giudice, né, tantomeno, di un diritto generato da contratto o da successione mortis causa.
Il provvedimento impugnato, sul punto, non si presta ad alcuna censura.
1.4. Il Tribunale, infine, ha rilevato che la sussistenza del diritto preteso riconosciuto, costituiva il presupposto delle ulteriori doglianze avanzate con l’incidente d esecuzione, ritenute, comunque, inammissibili, in quanto non dirette a far valere il preteso diritto di abitazione, ma a contestare l’accessorietà della porzione di immobile rivendicata al complesso dei beni confiscati, sollevando una questione di interesse del proposto, che era pacificamente coperta dal giudicato. Anche sotto questo ulteriore profilo il ricorso non supera la soglia di ammissibilità.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024
L’estensore
La Presidente