Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40882 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di NOME di essere autorizzato ai sensi dell’ad. 40 d.lgs. n. 159/2011 ad abitare l’immobile di proprietà sottoposto a sequestro nel procedimento di prevenzione pendente a proprio carico.
Avverso il decreto ricorre il proposto articolando otto motivi. 2.1 Con il primo eccepisce l’omessa decisione da parte del Tribunale sulla dedotta incompatibilità dei componenti del Collegio a decidere sull’opposizione in quanto già componenti di quello che aveva adottato il provvedimento opposto. Con il secondo motivo ripropone, sotto il profilo della violazione di legge, la medesima questione di cui lamenta la mancata soluzione nel merito, rilevando come la decisione dell’opposizione da parte dei medesimi giudici che avevano rigettato l’originaria istanza del proposto ha di fatto vanificato l’effettività di un doppio grado di giurisdizione n merito, pure necessario, pure ritenuto necessario dalla stessa ordinanza del 21 febbraio 2024 con cui la Corte di Cassazione ha riqualificato, ai sensi dell’ad. 568 c.p.p., come opposizione il ricorso proposto dal COGNOME. Vedendosi non già sulle modalità esecutive del decreto di rigetto impugnato, bensì sui presupposti per l’adozione di un provvedimento incidente sui diritti fondamentali del proposto, l’opposizione in questione non poteva ritenersi finalizzata a promuovere un mero incidente di esecuzione, come invece ritenuto dal Tribunale, e conseguentemente nel relativo giudizio doveva essere assicurata l’imparzialità del giudice, certamente compromessa dalla partecipazione alla decisione delle medesime persone fisiche che avevano comporto il collegio giudicante il quale aveva adottato la decisione impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto come il Tribunale abbia fondato la propria decisione su accertamenti disposti dal pubblico ministero ed effettuati dalla p.g. successivamente all’adozione del decreto opposto, acquisiti agli atti dal giudicante senza la previa instaurazione del contraddittorio con il proposto nel corso dell’udienza camerale. Non di meno il contenuto dell’informativa nella quale sono stati compendiati tali accertamenti – e della quale la difesa precisa di aver preso cognizione solo
successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato – divergerebbe da quello attribuitogli dai giudici del merito. Infatti, contrariamente a quanto affermat nel decreto, non sarebbe stata accertata la disponibilità da parte del proposto dell’immobile sito nel comune di Ponte nel quale sono risultate dimorare la moglie e la figlia, essendo la circostanza frutto di una mera inferenza degli operanti, atteso che sul bene il COGNOME non vanta alcun diritto, né è stato accertato che vi abiti. Non solo, l’ulteriore affermazione dei giudici di merito per cui le congiunte del COGNOME sarebbero residenti all’indirizzo del suddetto immobile sarebbe smentita dal certificato di residenza delle due donne depositato in atti dalla difesa. E sul punto il provvedimento impugnato risulterebbe altresì contraddittorio nella misura in cui ha invero definito COGNOME NOME NOMEex moglie” del proposto, al fine di sostenere che precedentemente al sequestro questi non avesse più la disponibilità dell’immobile sito in Benevento oggetto del sequestro ed escludere dunque che ivi fosse radicata l’abitazione del nucleo familiare. Affermazione apodittica nella misura in cui non terrebbe conto del lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto, del fatto che nel corso della medesima egli ha fruito dei permessi concessigli proprio presso l’immobile di Benevento, dove hanno continuato ad abitare, fino al suo sgombero, la moglie e la figlia.
2.3 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa confutazione di alcune delle censure proposte con il ricorso per cassazione convertito in opposizione ed in particolare quelle relative all’omesso bilanciamento tra le esigenze della prevenzione e quelle del proposto e del suo nucleo familiare, quelle ad oggetto la parziale valutazione delle dichiarazioni della moglie del COGNOME, nonché l’eccepita violazione dell’art. 2 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU.
2.4 Ancora violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti con il quinto motivo. Il ricorrente eccepisce come contraddittoriamente lo stesso Tribunale di Roma, in riferimento all’esecuzione della misura di prevenzione personale applicata al NOME e successivamente revocata, con provvedimento del 24 ottobre 2023 avesse dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza del proposto di dimorare presso l’immobile posto sotto sequestro, evidenziando come fosse sua facoltà fissare la propria dimora dove preferiva. Inoltre i giudici del merito, ai fini del bilanciamento delle opposte esigenze i gioco, non avrebbero considerato come il procedimento di prevenzione sia tuttora in itinere e che l’immobile sequestrato sia gravato da ipoteca la cui esistenza sostanzialmente ne impedisce l’alienazione. Non di meno il Tribunale non avrebbe tenuto conto dello stato di indigenza del NOME conseguente alla lunga detenzione subita ed alla sua conseguente impossibilità di locare una abitazione, nonché del fatto che tutti i suoi familiari, eccetto la moglie e la figlia, sarebbero deceduti.
2.5 Analoghi vizi vengono dedotti anche con il sesto e con il settimo motivo. Con riguardo alle dichiarazioni di COGNOME NOME il ricorso sottolinea come la stessa, pur avendo riferito di una separazione di fatto dal proposto risalente ad epoca anteriore al suo arresto, aveva poi precisato di aver ripreso i rapporti con il marito a partire dal 2015, in occasione del suo trasferimento nel carcere di Secondigliano, circostanza del tutto pretermessa dai giudici del merito, al pari del fatto della già citata permanenza del proposto presso l’abitazione di Benevento durante la fruizione dei permessi di cui ha fruito nel corso dell’esecuzione della pena. Peraltro lo stesso decreto di sequestro dava atto che l’immobile sottoposto alla misura cautelare era utilizzato come abitazione principale dalla NOME e dalla figlia e che sul citofono era presente, oltre al cognome della donna, anche quello del COGNOME, a testimonianza del fatto che l’immobile era adibito in realtà ad abitazione di tutto il nucleo familiare. Con l’ottavo ed ultim motivo, infine, il ricorrente ribadisce la violazione da parte del Tribunale degli artt. d.lgs. n. 159/2011 e 47 legge fall., nonché dell’art. 8 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
I primi due motivi sono invero manifestamente infondati.
2.1 Anzitutto va ribadito che, ove ricorra una causa di incompatibilità determinata da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha facoltà di ricusarlo e, qualora non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al giudizio del giudice nei confronti del quale tale causa sussista diviene pienamente legittima e la sua mancata rilevazione non si riflette sulla validità degli atti compiuti, in quanto tale effetto n previsto da alcuna disposizione di legge; né rileva l’eventuale richiesta, formulata dalla parte e non accolta, di astensione del giudice incompatibile, giacché essa non esclude l’onere della ricusazione (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209493). Ed infatti è consolidato insegnamento quello per cui l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419).
2.2 Di conseguenza, non risultando che il ricorrente abbia ricusato i componenti del collegio che ha deciso l’opposizione (facoltà che gli spettava anche nel giudizio di
prevenzione per come stabilito da Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350), alcuna nullità è ravvisabile in merito alla presunta incompatibilità degli stessi prospettata con il secondo motivo, né, con riguardo all’eccezione sollevata con il primo motivo, rileva il silenzio serbato dal Tribunale sulla deduzione in tal senso articolata con l’atto di opposizione, al più interpretabile come sollecitazione all’astensione dei componenti dello stesso collegio, la quale, anche quando non raccolta, non pregiudica la facoltà dell’interessato di proporre istanza di ricusazione.
2.3 Peraltro è privo di fondamento lo stesso presupposto da cui muove il ricorrente, non sussistendo invero alcuna causa di incompatibilità dei giudici che hanno adottato il provvedimento impugnato. Già prima delle modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. n. 159/2011 dalla I. n. 167/2017, infatti, la giurisprudenza di legittimità h costantemente ritenuto che, avverso il rigetto dell’istanza volta al riconoscimento del diritto abitare l’immobile sottoposto al sequestro di prevenzione fino alla sua definitiva confisca, fosse proponibile esclusivamente opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione, trattandosi di provvedimento il quale non attiene all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura per cui non è prevista alcun mezzo di impugnazione (ex multis Sez.6, n. 38264 del 03/07/2019, COGNOME, Rv.276714; Sez. 5, n. 57130 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 274444; Sez.1, n. 19460 del 25/01/2018, COGNOME, Rv.273128; Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262428; Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266156).
Successivamente all’intervento della menzionata novella, che ha trasferito al Tribunale in composizione collegiale la competenza funzionale a decidere sull’istanza, questa Corte ha poi chiarito che, avverso il decreto di rigetto della suddetta istanza, è consentito solo il rimedio dell’incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell’opposizione, da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p., il quale procede a sua volta a norma dell’art. 666 dello stesso codice (Sez. 5, n. 16144 del 05/03/2024, Salvatori, Rv. 286331). E nel medesimo senso già Sez. 5, n. 10105 del 21/02/2024, Rv. 286109, che ha convertito l’originario ricorso per cassazione proposto dal ricorrente avverso il primigenio rigetto della sua istanza da parte del Tribunale, aveva del resto avuto modo di sottolineare come avverso tale decisione, doveva ritenersi ammessa soltanto l’opposizione al medesimo giudice sempre in composizione collegiale e nelle forme dell’incidente di esecuzione.
Ciò nel rispetto del principio fissato dalle Sezioni Unite per cui l’opposizione a provvedimenti del giudice dell’esecuzione non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in
contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, NOME COGNOME, Rv. 220577).
3. Il terzo motivo è infondato. Risulta dagli atti che il pubblico ministero ha trasmesso al Tribunale l’informativa di p.g. di cui tratta il ricorso con nota del 18 giugno 2024 dunque con largo anticipírispetto al termine fissato dall’art. 127 comma 2 c.p.p. per il deposito delle memorie delle parti nel procedimento camerale. In proposito vale il consolidato principio per cui nel suddetto procedimento, per la sua struttura scarsamente formale e le cui regole si applicano nel giudizio di prevenzione, è consentito al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l’osservanza dei principi sull’ammissione della prova di cui all’art. 190 c.p.p.; non è in altri termini necessaria l’assunzione delle prove dichiarative in contraddittorio tra l parti, essendo sufficiente che al proposto sia consentito, mediante l’esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto ed il diritto di controdedurre (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Raccagno, Rv. 269250; Sez. 6, n. 40552 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271055).
Il diritto al contraddittorio sulla prova è stato dunque rispettato nel caso di specie avendo avuto la difesa il tempo sufficiente per prendere visione dell’informativa prodotta dal pubblico ministero per eventualmente controdedurre all’udienza tenutasi per decidere sull’opposizione ovvero per presentare nei cinque giorni prima memorie e documentazione di segno contrario, fermo restando che è onere del difensore compulsare il fascicolo processuale fino allo spirare del citato termine di cui al secondo comma dell’art. 127 c.p.p.
4. I restanti motivi sono infondati e in parte inammissibili.
La decisione impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, entrambe in grado di sostenerla. Da un lato i giudici del merito si sono, infatti, sostanzialmente richiamati al consolidato principio per cui il proposto che versi in stato di bisogno può essere autorizzato, ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad abitare l’immobile sequestrato, a condizione che lo stesso fosse già destinato ad abitazione familiare allorquando è stata disposta la misura, non assumendo rilevanza eventuali esigenze abitative sopravvenute (Sez. 6, n. 20566 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279268), dall’altro ha escluso che il NOME non sia in grado di soddisfare l’esigenza abitativa se non autorizzato a rientrare nell’immobile di Benevento sottoposto a sequestro.
La prima ratio trova il suo fondamento essenzialmente nelle dichiarazioni rilasciate al momento dello sfratto dalla moglie del NOME, COGNOME NOME, la quale nell’occasione
aveva attestato che il marito si era allontanato dall’abitazione familiare, all’epoca radicata proprio nell’immobile menzionato, ben prima dell’inizio della sua detenzione, con conseguente separazione di fatto della coppia. In proposito non sono infondate le doglianze difensive in merito alla mancata esaustiva valutazione del narrato della COGNOME, la quale aveva altresì riferito come successivamente i due coniugi si erano riavvicinati, dichiarazioni che hanno trovato conferma nella documentazione attestante come il prevenuto avesse trascorso proprio nell’abitazione di Benevento i permessi di cui ha usufruito durante la sua lunga detenzione.
Ciò peraltro non è sufficiente per imporre l’annullamento del decreto impugnato. Come ricordato, infatti, il provvedimento trova autonoma giustificazione anche sulla considerazione del fatto che il prevenuto e il suo nucleo familiare dispongono nell’attualità di una effettiva sistemazione abitativa, venendo conseguentemente meno il primo presupposto per la concessione del godimento del bene sottoposto a sequestro, ossia l’impossibilità di soddisfare altrimenti l’esigenza abitativa.
In proposito l’eventuale errore in cui è incorso il Tribunale nell’affermare che la moglie e la figlia del prevenuto sarebbero formalmente residenti nel comune di Ponte non risulta decisivo, atteso che in maniera non illogica, sulla base di quanto riferit nell’informativa prodotta dal pubblico ministero, ha comunque ritenuto che le due donne abbiano stabilito la propria dimora proprio nell’immobile sito in quel comune, di cui peraltro la moglie del COGNOME risulta essere comproprietaria. Non meno illogica è la conclusione a cui è pervenuto il provvedimento impugnato in merito al fatto che anche lo stesso COGNOME dimora nello stesso luogo, atteso che al suo indirizzo viene recapitata la corrispondenza a lui intestata, argomentazione che peraltro il ricorso non ha confutato, rivelandosi in tal senso generico.
Del resto delle due l’una: o, come sostenuto dalla difesa, il nucleo familiare si è riocongiunto e dunque quella sita nel comune di Ponte è la casa nella quale anche il COGNOME è comunque legittimato ad abitare, anche volendo prescindere dalle logiche considerazioni svolte dai giudici del merito per affermare che egli effettivamente vive nel suddetto immobile, o tale ricongiungimento non è mai avvenuto ed allora risulta fondata la prima ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata.
In entrambe i casi inconferenti sono gli ulteriori rilievi difensivi in merito all’omes considerazione dello stato di indigenza del ricorrente – peraltro meramente asserito ed all’omesso bilanciamento delle esigenze della prevenzione con i diritti costituzionali e convenzionali del prevenuto, atteso che, in difetto dei presupposti normativamente previsti per l’operatività dell’istituto configurato dall’art. 40 d.lgs. n. 159 del 2 alcuna valutazione comparativa di tal genere era imposta al Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 8/10/2024