Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4792 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/01/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: CASA CIRCONDARIALE di SASSARI RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE – in accoglimento del reclamo presentato da NOME COGNOME, soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – ha disposto che il detenuto potesse adoperare il lettore per ascoltare compact disk , all’interno RAGIONE_SOCIALEa propria camera detentiva, senza limiti di orario e, infine, che potesse acquistare ulteriori supporti musicali di libero commercio, direttamente tramite l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE o l’impresa di mantenimento.
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il D.A.P., evidenziando come la notte vi sia una ridotta presenza del personale di custodia, così scemando le possibilità di efficace controllo e aggiungendo che i supporti musicali, una volta manipolati, ben si prestano anche a eventuali utilizzi impropri. Secondo il reclamante, inoltre, non sussiste il relativo diritto soggettivo, in capo al detenuto.
1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il reclamo del D.A.P., ritenendo l’utilizzo del lettore CD assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici, consentiti nell’intero arco RAGIONE_SOCIALEe ventiquattro ore. Le esigenze di vigilanza poste a
fondamento del reclamo, inoltre, sono state reputate prive di riscontro, anche in considerazione del fatto che si tratta di materiale acquistato tramite l’impresa di mantenimento. Circoscrivere l’utilizzo del lettore CD alle sole ore diurne, infine, rappresenterebbe una profonda limitazione all’esercizio di un diritto del soggetto ristretto.
Ricorrono per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica e il Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, in persona del Ministro in carica, con unico atto di impugnazione a firma RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, deducendo un solo motivo – articolato in plurime doglianze – che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e a mezzo del quale viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nonchØ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa Circolare del D.A.P. del 02/10/2017.
L’ordinanza impugnata si fonda su una valutazione di carattere esclusivamente astratto, ma manca di interrogarsi sull’incidenza che l’ampliamento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di utilizzo del lettore CD in orario notturno possa avere, sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento. In realtà, la sezione che ospita i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all’art. 41bis Ord. pen. Ł una RAGIONE_SOCIALEe piø affollate RAGIONE_SOCIALE‘intero territorio nazionale e i controlli demandati al personale riguardano non solo la messa in sicurezza esterna dei dispositivi, ma anche il controllo circa la natura del contenuto. Trascura inoltre, il Tribunale di sorveglianza, l’abitudine dei detenuti di servirsi dei supporti magnetici in modo improprio, ossia per verificare la presenza del personale penitenziario.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Circolare del D.A.P. del 02/10/2017 regolamenta le modalità di possesso e di utilizzo di strumenti tecnologici, da parte dei soggetti sottoposti al regime detentivo ex art. 41bis legge 354 del 1975 e, segnatamente: a) consente di detenere una radio e una televisione; b) prevede l’autorizzazione all’acquisto di un apparecchio di modico valore, sfornito di connessioni esterne. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, questa limitazione non terrebbe conto del diritto del detenuto di personalizzare l’ascolto di musica per finalità ricreative.
L’accertamento RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, compiuta dal provvedimento impugnato, Ł però espressiva di un apprezzamento astratto, che rischia di vincolare la Direzione del carcere a una prestazione inesigibile, colma di adempimenti non individuati concretamente, in termini di risorse umane e materiali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Quanto alle regole ermeneutiche che governano la materia, giova anzitutto precisare come venga in rilievo – nel presente procedimento – non il diritto del detenuto di poter adoperare un lettore di compact disk (diritto a lui già accordato) bensì le modalità di esercizio di tale diritto, con particolare riferimento alla possibilità di fruire di tale dispositivo in orario notturno.
2.1. Noto Ł poi come il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammetta la tutela RAGIONE_SOCIALEe posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di “diritto”, incise da condotte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge RAGIONE_SOCIALE e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio”. L’utilizzo di tale rimedio postula allora la sussistenza – in capo al detenuto – di una posizione giuridica attiva, non ulteriormente comprimibile per effetto RAGIONE_SOCIALEa
carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonchØ una condotta, imputabile all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, che si collochi in una situazione di illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 281907, in motivazione; si veda anche Sez. 1, n. 43516 del 27/06/2023, Mignolo, n.m., nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹¨, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggettivi RAGIONE_SOCIALEa persona, anche quale diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di misure e provvedimenti organizzativi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui Ł garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549)››.
2.2. Sul punto, questa Corte ha anche ripetutamente chiarito – con riferimento ai condannati sottoposti al regime penitenziario differenziato ex art. 41bis Ord. pen. – come occorra sempre procedere a una valutazione, in ordine al fatto che l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione dei supporti magnetici – e dei relativi lettori digitali – abbia, o meno, un riflesso dannoso sull’organizzazione complessiva RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di controllo e sicurezza (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 285656; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 282213). ¨ utile anche il richiamo a Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE Giustizia, Rv. 285811 (sebbene pronunciata in tema di ricezione di libri e giornali), la quale ha ribadito la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘adozione di limitazioni, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, laddove esse non determinino ‘un’eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti’.
In via ancor piø generale, ci si può poi rifare ad un principio di diritto valido in una molteplicità di situazioni, enunciato da Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 283895, la quale – ancora in tema di regime differenziato ex art. 41bis Ord. pen. – ha precisato come siano da ritenersi legittime le limitazioni imposte dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, laddove esse non vadano a incidere direttamente su un determinato diritto soggettivo (nel caso di specie, veniva in rilievo quello all’affettività), incentrandosi invece – in via esclusiva – sulle modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEo stesso, che restano specificamente affidate alla discrezionalità amministrativa.
Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (si ripete: se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) riveste una natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha assunto l’avversata decisione, al contrario, omettendo di considerare adeguatamente il pur rappresentato impiego di risorse umane, inevitabilmente necessario, al fine RAGIONE_SOCIALE‘ascolto preventivo dei CD; tale inadeguata valutazione, peraltro, si incentra
proprio su uno dei pilastri del diniego opposto in sede amministrativo, rispetto alla richiesta inoltrata dal condannato.
3.2. Carente e contraddittoria, inoltre, risulta l’affermazione secondo la quale il divieto di uso del lettore CD, in orario notturno, debba essere intesa alla stregua di una rilevante limitazione del diritto. Tale asserzione, infatti, non Ł seguita dalla esposizione degli aspetti specifici, che siano reputati atti a integrare una lesione del diritto e non, piuttosto, una legittima regolamentazione – in sede amministrativa – RAGIONE_SOCIALEe modalità di esplicazione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Per concludere, il tema proposto dal ricorso, ossia la possibilità di utilizzo del lettore CD, senza limitazioni in orario notturno, integra una questione che attiene alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di esercizio del diritto, non venendo in rilievo alcuna lesione RAGIONE_SOCIALEo stesso. A fronte di una specifica valutazione negativa, motivatamente compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE circondariale, la quale ha rappresentato – in maniera nØ illogica, nØ incongrua – la sussistenza di rilevanti difficoltà di tipo organizzativo, non Ł consentito al giudice di sorveglianza assumere una funzione di tipo direttamente gestionale e operare una valutazione di tipo genuinamente sostitutivo, consentita esclusivamente nel caso in cui venga posto a fondamento del rifiuto una motivazione del tutto irragionevole.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in quanto adottata in materia eccedente ì corretti confini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione. Per le medesime ragioni, deve essere annullata l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE su reclamo del 04/05/2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE emessa nei confronti di COGNOME NOME su reclamo del 4 maggio 2022.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME