Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40062 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40062 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara, il 15 novembre 2021, ha respinto il reclamo da lui presentato in relazione all’omessa fruizione, in occasione degli esami universitari sostenuti, rispettivamente, il 17 giugno ed il 4 novembre 2021, di un tavolo e di una sedia con schienale.
A tal fine, ha rilevato che, in entrambe le circostanze, NOME ha utilizzato un idoneo piano di appoggio ed uno sgabello e che la mancanza dello schienale non integra, vieppiù in considerazione della ridotta durata delle prove di esame, lesione al diritto alla salute o allo studio rilevante ai sensi degli art. 35-bis e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge sul rilievo che egli, a dispetto di quanto asserito dal Tribunale di sorveglianza, è stato costretto, all’atto di sostenere gli esami, ad utilizzare, quale piano d’appoggio, una lastra di alluminio inclinata non adatta allo scopo e che l’indisponibilità di una sedia con lo schienale ha significativamente vulnerato sia il suo diritto allo studio che quello alla salute.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, debitamente chiarito, in punto di fatto, che il piano di appoggio messo a disposizione di COGNOME gli consentiva, secondo quanto rappresentato dall’amministrazione penitenziaria anche con il conforto di documentazione fotografica e l’ausilio di un operatore, che si era prestato ad una simulazione, di collocare tutto l’occorrente (carta, penna e dizionario di italiano); asserzione, questa, alla quale il ricorrente contrappone obiezioni prive di qualsivoglia riscontro oggettivo e, perciò, non idonee ad integrare l’allegata violazione di legge, unico vizio, in questi casi, deducibile, stante il disposto dell’art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354.
Non dissimili sono i rilievi che si impongono con riferimento al residuo profilo, che il Tribunale di sorveglianza ha affrontato in modo pienamente coerente con il vigente quadro normativo, ritenendo, in specie, che l’omessa collocazione, in occasione degli esami, di una sedia munita di schienale pur contemplata da apposita raccomandazione del sanitario preposto, in quanto funzionale ad evitare l’acutizzazione del dolore alla schiena dal quale il detenuto era, al tempo, afflitto – ha inciso sulle modalità di esercizio dei diritti evocati senza, tuttavia, comprometterne l’effettività avuto riguardo, specificamente, sia alla durata, contenuta, rispettivamente, in novanta e centoventi minuti, delle prove di esame che del loro esito positivo, che costituisce conferma dell’ininfluenza del disagio determiNOME dall’assenza dello schienale sulla resa del candidato.
A fronte di un percorso argomentativo logico e coerente, COGNOME ribadisce che la presenza dello schienale, garantitagli, in cella, durante le ore di studio, sarebbe stata ancor più indispensabile nei giorni di esame, in tal modo sviluppando un’obiezione che non tiene conto della ratio sottesa alla decisione impugnata, imperniata sulla concentrazione dell’esame in non più di due ore, lasso temporale di gran lunga più di breve di quello in cui egli, impegNOME a preparare l’esame, potrebbe risentire in misura assai più consistente dell’indisponibilità dello schienale.
Tanto, peraltro, in perfetta coerenza con la posizione assunta dal medico del carcere il quale, all’atto di rilasciare nulla osta all’uso della sedia con schienale per motivi di studio, ha rimesso all’amministrazione penitenziaria la decisione in ordine all’approntamento di tale presidio in occasione degli esami che, ha chiosato il Tribunale di sorveglianza, NOME ha sostenuto in una condizione di circoscritto disagio o fastidio che non si è tradotta in un grave pregiudizio all’esercizio di un diritto soggettivo.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/05/2023.