Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7546 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il 10/04/1976 avverso il decreto del 18/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterbo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 18 luglio 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo rigettava il reclamo del detenuto NOME COGNOME NOME avente avverso la decisione della Direzione della Casa Circondariale di Viterbo che gli negava l’autorizzazione all’acquisto di una pianola elettrica e di alcuni testi di studio, in quanto non era dedotto alcun grave pregiudizio all’esercizio di un diritto.
Il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso detto provvedimento articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamentava violazione degli artt. 15, 35 bis e 41 bis L. 354/75 in relazione all’art. 27 Cost.
2.1 Il ricorrente lamentava che non fosse stato dato corso alla procedura di cui all’art. 35 bis L. 354/75 con correlativa instaurazione del contraddittorio; ciò avrebbe consentito al ricorrente di evidenziare come, presso la Casa Circondariale di Sulmona, dalla quale proveniva, gli fosse stato concesso di studiare musica e di utilizzare un pianoforte.
Secondo il ricorrente, il Magistrato di Sorveglianza avrebbe errato nel non individuare nel reclamo del detenuto le caratteristiche di cui all’art. 35 bis L. 354/75 posto che egli lamentava la violazione – da parte dell’Amministrazione penitenziaria – di un diritto soggettivo, riconosciuto dall’art. 15 della citata legge, e tutelato dall’art. 27 Cost., circa la finalità rieducativa della pena.
In ogni caso, trattandosi di trattamento differenziato per i detenuti, che deve essere collegato a ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto individuare le ragioni per le quali, in un giudizio di comparazione fra i diversi interessi, l’amministrazione penitenziaria abbia deciso di comprimere quello del detenuto a proseguire
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 27145/2024
nell’attività di studio della musica.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
Il ricorrente depositava memoria di replica alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza Ł chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 – 01)
In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. – a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. non Ł volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona. (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017 Rv. 271905)
Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza di Viterbo, ritenendo che il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria non incidesse su una posizione di diritto soggettivo del detenuto, anche quale proiezione di un diritto intangibile della persona, ha qualificato detto reclamo ex art. 35 L. 354/75 e ha provveduto de plano al rigetto del medesimo.
¨ pur vero che questa Corte ha ritenuto che il diniego all’acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall’istituto non potere essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto (Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024 Cc. Rv. 286672), ma non si può parificare tale situazione a quella di cui si lamenta il ricorrente.
¨ evidente che il diniego all’acquisto di testi di studio e di un pianola per esercitarsi incide, come lamentato, sul diritto allo studio che Ł riconosciuto ai detenuti come elemento fondamentale del trattamento penitenziario dall’art. 15 della L. 354/75, che ha una sua diretta derivazione costituzionale nell’art. 27 Cost, e che non subisce limitazioni nemmeno in ragione della sottoposizione al regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75, posto che anche il detenuto o l’internato sottoposto a tale regime può iscriversi a corsi di studio e, dunque, a maggior ragione gli può essere consentito di svolgere attività di studio da autodidatta e può altresì acquistare e detenere libri; il ricorrente, infatti, aveva già avuto l’autorizzazione, mentre era detenuto nella Casa di Reclusione di Sulmona, ad utilizzare il pianoforte e a studiare musica.
Il dinego da parte dell’amministrazione si appalesa dunque, da un lato, confliggente con una posizione di diritto soggettivo del detenuto e, dall’altro, totalmente immotivato e privo di ogni ragionevolezza, anche se posto in correlazione con le particolari esigenze di sicurezza che pervadono il trattamento riservato ai soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75.
La circolare DAP del 2 ottobre 2027, infatti, consente l’acquisto di riviste e libri tramite l’impresa di mantenimento e ciò al fine di contemperare il diritto del detenuto allo studio e all’informazione e di
evitare che tali supporti possano divenire veicolo per scambio di informazioni o direttive con i sodali, tanto Ł vero che ne Ł vietata la ricezione dall’esterno attraverso canali non controllati.
Taledisciplina ha passato anche il vaglio di costituzionalità, poichØ la Corte costituzionale, con sentenza n. 122 dell’8 febbraio 2017, ha sancito che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, nØ il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sØ le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in sØ, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno (Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285811 – 01).
Il diniego tout court espresso dalla amministrazione si pone, in definitiva, come illegittimo e immotivato, in ragione della normativa esistente che, per quanto certamente restrittiva, in ragione delle speciali esigenze di sicurezza, consente l’acquisto di libri e oggetti.
L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Viterbo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Viterbo.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME