Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35973 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vittoria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 05/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 13 marzo 2024, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere autorizzato ad utilizzare un apparecchio radio sintonizzabile sui canali FM, nonché di potersi sintonizzare con la televisione sui soli canali radio digitali della RAI, cosa che gli era stata negata dalla direzione del carcere di Terni.
Il Tribunale di sorveglianza rilevava che il divieto di un generalizzato accesso ai canali radio FM, previsto dall’art. 14, comma 6, della circolare dipartimentale, era giustificato da effettive esigenze di sicurezza e ordine pubblico, essendo risultato che attraverso i suddetti canali radio era possibile veicolare messaggi dall’esterno e che, inoltre, il detenuto non aveva lamentato in modo specifico una concreta compromissione del suo diritto alla informazione.
Avverso il citato provvedimento NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. pro pen., insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica; al riguardo osserva, anzitutto, che il Tribunale ha omesso di motivare rispetto alla richiesta di accedere ad ulteriori canali radio (oltre ai tre della RAI) sull’apparecchio televisivo e che le indicate ragioni di sicurezza si pongono in contrasto con la possibilità (anche per i detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) di sintonizzazione di tutti i canali televisivi nazionali presenti sulla piattaforma digitale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt, 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in
difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).
2.1. Con riguardo, ad esempio, all’accesso dei detenuti ai programmi televisivi ; è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all’informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, COGNOME, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandala Rv. 279456). Ne consegue che tale situazione di fatto non integra una effettiva violazione dei diritti del detenuto e, dunque, non giustifica l’intervento giurisdizionale a tutela.
2.2. Quindi, è necessario verificare in concreto le modalità di attuazione del diritto onde verificare se siano tali da incidere sulla effettività del medesimo. Nel caso in esame, il presupposto fattuale del reclamo del detenuto era la circostanza che la direzione dell’istituto, conformemente alla circolare DAP del 2 ottobre 2017, aveva assicurato l’accesso ai soli canali radio AM ed ai tre canali radio RAI sul televisore.
All’evidenza, siffatta conformazione dell’esercizio del diritto all’informazione e all’intrattenimento non è tale da limitare un effettivo esercizio di esso, ma costituisce una mera modalità organizzativa, necessaria nella gestione della complessa struttura a fronte della nota ampiezza dell’offerta radiofonica e delle particolari esigenze di sicurezza connesse alla possibilità di veicolare messaggi attraverso i canali radio in modulazione di frequenza (FM).
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2025.