Diritto all’Affettività in Carcere: Quando il Ricorso è Inammissibile
Il tema del diritto all’affettività per le persone detenute è al centro di importanti evoluzioni giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti procedurali per far valere tale diritto, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso ritenuto generico. Analizziamo questa decisione per comprendere i confini e le modalità di tutela di un diritto fondamentale anche in stato di detenzione.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava un reclamo al Magistrato di Sorveglianza per ottenere il riconoscimento del suo diritto all’affettività, così come affermato da una nota sentenza della Corte Costituzionale. Oltre a ciò, richiedeva un ristoro economico per le condizioni di detenzione subite. Il Magistrato di Sorveglianza dichiarava il reclamo inammissibile.
Contro questa decisione, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione. La difesa lamentava che il provvedimento impugnato non avesse adeguatamente considerato la richiesta, né quella relativa al diritto di vivere la propria affettività, né quella connessa al risarcimento.
La Decisione della Cassazione sul Diritto all’Affettività
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione prettamente processuale: il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità perché non si confrontava in modo adeguato con le ragioni del provvedimento impugnato.
In sostanza, il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in sede di reclamo, senza attaccare specificamente il ragionamento giuridico seguito dal Magistrato di Sorveglianza. Questo comportamento processuale configura la cosiddetta ‘aspecificità del ricorso’, una causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato due punti cruciali nelle sue motivazioni.
In primo luogo, ha richiamato una recente e fondamentale sentenza della Corte Costituzionale (n. 10/2024), che ha sancito l’illegittimità di una norma dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la possibilità per il detenuto di svolgere colloqui intimi con il proprio partner, senza controllo a vista del personale di custodia, salvo specifiche ragioni di sicurezza o disciplinari.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che, nel sistema delineato da tale pronuncia, l’intervento della magistratura di sorveglianza è successivo a una fase che spetta primariamente all’amministrazione penitenziaria. È quest’ultima, infatti, a dover definire le modalità operative e a valutare concretamente la possibilità di organizzare tali colloqui. Nel caso di specie, la direzione del carcere aveva comunicato l’impossibilità attuale di attuare iniziative per la fruizione dei colloqui intimi. Di conseguenza, la pretesa del detenuto non poteva ancora essere valutata nel merito dal giudice.
In secondo luogo, proprio perché il ricorso non contestava questo specifico ragionamento – ovvero la sequenza procedurale che vede prima l’amministrazione e poi il giudice – ma si limitava a riproporre le medesime doglianze, è stato giudicato generico e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione offre un’importante lezione procedurale. Sebbene il diritto all’affettività sia stato riconosciuto a livello costituzionale, la sua concreta attuazione richiede un percorso ben definito. Non è sufficiente appellarsi al principio generale, ma è necessario seguire l’iter corretto. I detenuti e i loro difensori devono prima interfacciarsi con l’amministrazione penitenziaria per la definizione delle modalità operative. Solo in seguito a un diniego o a un’inerzia di quest’ultima, sarà possibile adire il Magistrato di Sorveglianza. Un ricorso che salti questo passaggio o che non contesti specificamente le ragioni di un provvedimento giudiziario rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico. Non contestava in modo puntuale le motivazioni della decisione del Magistrato di Sorveglianza, ma si limitava a ripetere le argomentazioni già esposte nel precedente reclamo.
Qual è il ruolo del Magistrato di Sorveglianza riguardo al diritto all’affettività in carcere?
Secondo l’ordinanza, l’intervento del Magistrato di Sorveglianza è previsto come successivo alle determinazioni dell’amministrazione penitenziaria. Spetta prima all’amministrazione definire le modalità operative per i colloqui intimi; solo dopo si può ricorrere al giudice.
Un detenuto può ottenere subito colloqui intimi dopo le sentenze della Corte Costituzionale?
No, non immediatamente. L’attuazione del diritto dipende dalla definizione delle modalità operative da parte delle singole direzioni carcerarie. Nel caso specifico, la direzione dell’istituto penitenziario aveva comunicato l’impossibilità attuale di porre in essere tali iniziative.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 35-bis e ter ord. pen. volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’affettività, come sancito dalla sent della Corte costituzionale n. 301 del 2012;
Rilevato che il ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato non abbia sostanzialmente dedotto nulla in merito alla richiesta di riconoscimento di un ristoro economico per detenzione inumana;
Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che ha correttamente evidenziato come nel sistema prefigurato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 06/12/2023, dep. 26/01/2024 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 I. 26/07/1975 n. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando n ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o ragion giudiziarie), l’intervento della magistratura di sorveglianza è previsto come successivo al determinazioni dell’amministrazione penitenziaria, e che la direzione della CR RAGIONE_SOCIALE Parma ha comunicato l’impossibilità attuale di porre in essere iniziative volte alla definizione d modalità operative per la fruizione dei colloqui intimi;
Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltan per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata, donde la sostanziale aspecificità dell’odierna impugnazione.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024
DEPOS7ATA •