Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Milano h dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso provvedimento ai sensi dell’art. 35 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. P dal Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 8 marzo 2023.
Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ha per oggetto doglianz inerenti alla mancata prestazione di cure adeguate sin dall’accesso nella circondariale Milano-Opera, con particolare riferimento alle prescrizioni medico psichiatra che aveva indicato la necessità di un’allocazione del dete in cella singola, in regime aperto.
A ragione della decisione il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato la impugnabilità di detto provvedimento, non ravvisandosi alcuna posizion giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO deducendo un unico motivo con il quale denuncia l’inosservanza ed errone applicazione dell’art. 35 Ord. pen. e vizio di contraddittorietà e man illogicità della motivazione.
La qualificazione del reclamo ai sensi dell’art. 35 Ord. pen, sarebbe er vertendosi in materia di reclamo ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., l’ essendo non già l’interesse alla corretta esecuzione della pena, ma un concr attuale pregiudizio, conseguente al comportamento dell’amministrazione penitenziaria, per il diritto alla salute.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto co requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedim impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve, invero, condividersi il rilievo difensivo secondo cui il recl proposto dal detenuto avrebbe dovuto essere ricondotto nell’ambito dell’art. bis Ord. pen.
E’ fermo nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità l’am applicativo del ricorso giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis Ord. pen. nel quadro normativo attualmente vigente.
Mentre il reclamo generico ex art. 35 Ord. pen. è rivolto alla tutela mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il re giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale soffe medesimo in conseguenza di un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (fra molte, Sez. 1, n. 54117 del 14/6 Costa, Rv. 271905).
In questa prospettiva, il magistrato di sorveglianza è chiamato, a front reclamo proposto dal detenuto, a procedere alla corretta qualificazione d strumento giuridico azioNOME, verificando, preliminarmente, se sia configurab riguardo alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta t dall’Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il re deve essere qualificato come generico ai sensi dell’art. 35, comma 1, n. 5, pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenut impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un dir soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso atto o un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperib è quello dell’art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta pienamente impugnabile.
3. Sotto altro, concorrente profilo, osserva il Collegio che la le novembre 1998, n. 419 di riordino della medicina penitenziaria e il d.lg luglio 199, n. 230 hanno sancito il diritto dei detenuti e degli i all’erogazione delle prestazioni di prevenzione diagnosi, cura e riabilitazio stesse condizioni dei cittadini in stato di libertà nell’osservanza de essenziali e uniformi, di assistenza individuati dal piano sanitario naziona piani sanitari regionali e in quelli locali.
Determina, quindi, un’evidente lesione del diritto alla salute, tutelato d 32 Cost., il prospettato mancato rispetto della prescrizione del medico psich sulla necessità della sistemazione in una cella singola, in regime aperto, si strumento utilizzabile dal detenuto per opporvisi non può non essere che qu di natura giurisdizionale, discipliNOME dall’art. 35-bis Ord. pen..
Per le ragioni sin qui esposte, riconosciuta l’inerenza della domanda detenuto alla tutela di un diritto soggettivo, il provvedimento del Tribuna sorveglianza di Milano, che ha avallato la qualificazione del reclamo co “generico”, dev’essere annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Mila per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d Sorveglianza di Milano.
Così deciso il 20 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente