Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44214 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELNOVO NE’ MONTI( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LODI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/scntite le conclusioni del PG COGNOME .COGNOME e,te. t c.,c1.).-*..c-c0 i ect P-k. 21 –r-em -e-t-k n J tuf 2,’Ve. ot,k ›t i COM,/
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in da 13 dicembre 2021 ha applicato la misura patrimoniale della confisca nei confron di COGNOME NOME (soggetto proposto) e di alcuni soggetti terzi.
1.1 In particolare sono state oggetto di confisca:
numerose unità immobiliari formalmente intestate alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indicate nel dispositivo della decisione di primo grado da pag. 66 a p 68;
numerose unità immobiliari formalmente intestate alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indicate nel dispositivo della decisione di primo grado da pag. 68 a pag.
alcune unità immobiliari formalmente intestate a COGNOME NOME e COGNOME NOME, site in Milano (INDIRIZZO), in Sauze di Cesana e in Monegli indicate nel dispositivo della decisione di primo grado da pag. 70 a pag. 71;
un terreno formalmente intestato a COGNOME Arianna, in Cormano;
una polizza assicurativa intesta a COGNOME NOME e alcuni saldi att conto corrente bancario.
1.2 Quanto alla pericolosità sociale di COGNOME NOME, il Tribunale ha rit sussistente l’ipotesi tipica di cui all’art.1 comma 1 lett. B del d.lgs. n.159 sia pure non all’attualità (si è applicata la confisca in via disgiunta).
Secondo il Tribunale il COGNOME, sulla base degli esiti dei procedimenti penali hanno visto coinvolto (in particolare presso l’autorità giudiziaria di Pavia e di Velletri), è un soggetto abitualmente dedito ad evasioni fiscali, real attraverso un sofisticato sistema di intrecci societari nel settor intermediazione di manodopera per servizi di logistica.
La pericolosità è ritenuta sussistente dal 2004 al 2019, con elevati profitti riciclati nel settore immobiliare tramite le RAGIONE_SOCIALE di cui sopra.
Va evidenziato, quanto alle modalità di svolgimento del procedimento di prim grado, che alla prima udienza del 15 febbraio 2021 il Tribunale ha respinto ta istanze istruttorie avanzate NOME difesa del COGNOME NOMENOME
1.3 Quanto al tema della correlazione temporale e della individuazione dei be passibili di confisca viene evidenziato che:
la residenza all’estero del COGNOME è un dato meramente formale, posto che dag atti emerge che il proposto vive stabilmente in Italia, ove ha il centro dei interessi;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2009 e pacificamente riferibile al proposto, è il principale strumento di reimpiego dei profitti illeciti realiz corso del tempo ed ha NOMEisito immobili per un valore complessivo superiore ag 11 milioni di euro (gli NOMEisti si sono verificati tra il 2010 e il 2017) . S che le risorse finanziarie per i singoli NOMEisti provenivano o da conti rife RAGIONE_SOCIALE (che all’epoca non disponeva di redditi leciti congrui) o da RAGIONE_SOCIALE rif alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘ controllata dal RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE senza giustificazione commerciale (i determina l’affermazione per cui doveva trattarsi dei profitti COGNOME eva tributarie);
la RAGIONE_SOCIALE , anch’essa pacificamente riferibile al proposto, è sta costituita nel 2010 ed ha parimenti NOMEistato unità immobiliari negli anni 2 per un milione di euro (NOMEisto all’asta fallimentare del 2015 con ri finanziarie provenienti da cooperative riferibili al medesimo COGNOME) e nel 2 per 360.000 euro (in parte con mutuo bancario ed in parte con rimesse provenien da cooperative riconducibili al COGNOME);
i beni immobili intestati a COGNOME NOME sono stati NOMEistati tra il 2012 2017, con risorse provenienti da COGNOME NOME, così come quelli intesta COGNOME NOME;
la polizza Vita accesa in favore di COGNOME NOME è NOME sottoscr nel 2014 ed alimentata con risorse finanziarie provenienti da COGNOME NOME
Secondo il Tribunale (v. pag. 62 del decreto di primo grado), gli accertame giudiziari relativi alle condotte di evasione fiscale per le annualità 2015 (pari a 1,8 milioni di euro) consentono di ritenere che tutti gli impieghi rea dal COGNOME siano confiscabili, in ragione di una totale confusione tra utilità lecite e utilità illecite che viene riferita anche agli anni precedenti.
La Corte di Appello di Roma con decreto emesso in data 15 settembre 2022 ha confermato la prima decisione.
2.1 D primo punto oggetto di valutazione in secondo grado è quello relativo tema della residenza anagrafica in Svizzera di COGNOME NOME NOME COGNOME ricad di detta condizione sulla confiscabilità dei beni.
La Corte di Appello ritiene, in premessa, che in ipotesi di residenza o di all’estero I possa essere sottoposto a confisca, in ragione del contenuto letter dell’art.18 comma 4 del d.lgs. n.159 del 2011, il compendio patrimonia relativamente ai (soli) beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attiv illecita o ne costituiscono il reimpiego (con esclusione dei beni che ris sproporzionati rispetto alla redditività lecita).
Ciò posto, la Corte di merito esclude che COGNOME NOME NOME ritenu destinatario di simile disposizione di legge, posto che:
gli affari illeciti del COGNOME sono stati pacificamente realizzati in Italia, cui si è manifeNOME in concreto la pericolosità sociale (secondo la nozio ‘dimora’, rilevante a fini di prevenzione);
solo dal gennaio 2016 la residenza anagrafica è NOME trasferita in Svizze che / in ogni caso i avrebbe al più comportato la esclusione COGNOME NOMEisizioni confiscate ‘per sproporzione’ in epoca posteriore a tale data;
peraltro, come già dimostrato dal Tribunale, la residenza in Svizzera è se meramente formale quantomeno discontinua, posto che la presenza, anche dopo il 2016, del COGNOME in Italia è atteNOME in numerose occasioni, evidenziate in specifico NOME Corte di Appello alle pagine 14 e 15 del decreto impugnato.
2.2 II secondo punto oggetto di valutazione è rappresentato NOME questi relativa al diritto alla prova, di cui al novellato (con legge n.161 del 2017 comma 4 bis del d.lgs. n.159 del 2011.
In fatto, COGNOME NOME ha formulato in primo grado richieste istruttor escussione testi (in un primo momento in numero di 13, poi ridotte a 4 sogge tra cui i due verbalizzanti di polizia giudiziaria), non ammessi dal Tribunale concedeva termine per il deposito di documentazione.
Sul tema la Corte di Appello, nel respingere l’eccezione di nullità della decisio primo grado afferma, in sintesi, che:
il procedimento probatorio in riferimento alla trattazione della domanda confisca è autonomo rispetto a quello relativo alla applicazione della misu
personale ed è regolamentato, dunque, non già dall’art.7 ma dall’art. del d.lgs. n.159 del 2011 (in particolare al comma 3) ;
in ogni caso, trattandosi di violazione – quella del diritto alla prova non deriva la nullità della decisione di primo grado, la parte avrebbe dov chiedere la assunzione della prova denegata in secondo grado, cosa che non è avvenuta. Si reputa, peraltro, congruamente motivata la decision del Tribunale nella parte in cui concedeva un termine per la produzione documenti o di investigazioni difensive.
2.3 II terzo punto oggetto di valutazione riguarda il tema della condiz soggettiva di pericolosità.
Circa tale aspetto la Corte di Appello evidenzia che :
per gli anni 2004-2006 vi è decisione irrevocabile (GIP Tribunale di Milano) applicazione della pena per condotte di dichiarazione fraudolenta e uso di f fatture per operazioni inesistenti con evasione IVA ;
per agli anni 2012 – 2019 vi è sentenza irrevocabile per ulteriore applicaz della pena (GIP Tribunale Velletri) in riferimento ai reati di autoricicl corruzione, collusione con militari della GdF ed ancora sentenza del Tribunale Pavia per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. ed ulteriori reati tributari
per il periodo intercorso tra il 2006 e il 2012 vi è la considerazione per ‘professionalità delittuosa’ mostrata e il livello organizzativo riscontrato n portano a ritenere sussistente il modus operandi anche in un periodo antecedente, considerazione supportata dalle numerose segnalazioni di operazioni sospet avvenute sin dal 2009; si compie riferimento ad ulteriore procedimento pendent presso il Tribunale di Milano per condotte di dichiarazioni fraudolente avvenute il 2013 e il 2019.
Non vi è pertanto, secondo la Corte di Appello, alcuna interruzione della att delittuosa lucrogenetica a partire dal 2004 e sino al 2019, come ritenuto giudice di primo grado, data l’omogeneità tra le condotte delittuose risale 2004 con quelle accertate successivamente e gli altri indicatori suindicat confisca, in tale dimensione, rispetta il criterio della correlazione tempor condizione soggettiva di pericolosità ed incremento patrimoniale, essendo st confiscati beni NOMEistati dall’anno 2010 in avanti.
2.4 Il quarto punto preso in esame NOME Corte di Appello riguarda la confiscab dei beni sotto il profilo del giudizio di sproporzione o comunque di di derivaz NOME attività illecita.
Circa tale aspetto, la Corte di Appello evidenzia (a pag. 25) che se da un per alcuni degli anni ricadenti nel periodo di pericolosità – il COGNOME ha dic redditi significativi a fini fiscali / ciò non toglie che gli impieghi (investimenti immobiliari) siano stati di gran lunga superiori, in ciò formulando un giud complessivo di sproporzione. Si ritengono dunque confiscabili anche gli NOMEis realizzati, tramite la RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2010 e 2011 (dal va superiore ad un milione di euro), data l’assenza di provvista lecita riferibile periodo al COGNOME (periodo in cui risultano censite ben 9 segnalazioni di operaz bancarie sospette).
Quanto alla deduzione difensiva tesa alla riduzione quantitativa della confisca redditività lecita pari a circa trecentomila euro per anno, dal 19980(2017) la di Appello rileva che la provenienza lecita di tali redditi non è NOME dimos che in ogni caso le NOMEisizioni patrimoniali sono state ‘schermate’ NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non è NOME indicata la riferibilità di ciascuna provvi singoli beni confiscati.
Quanto alla posizione dei terzi appellanti viene evidenziato che:
gli NOMEisti sono stati realizzati da COGNOME NOME NOME durante il perio accertata pericolosità;
la asserita riconducibilità alla volontà del COGNOME NOME di realizzare, modo, una riparazione pecuniaria ai pregressi obblighi di mantenimento non onorati viene ritenuta incongrua, dato che al momento degli NOMEisti i sogg destinatari avevano una età ricompresa tra i 23 e 28 anni (NOMENOME e 37/41 an (NOMENOME, dunque persone maggiorenni e fuori dai doveri di mantenimento, né risulta che i destinatari abbiano mai formulato azioni o richieste per il recu siffatto credito;
quanto alla polizza vita inteNOME alla COGNOME / COGNOME rit ene del tutto carente il presupposto della buona fede, trattandosi di soggetto coinvolto nelle att illecite del COGNOME NOMENOME NOMENOME NOME NOMENOME NOME, in primo gr provenienza da parte del COGNOME COGNOME somme investite.
Gli atti di ricorso.
4.1 COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di leg articolato in cinque motivi.
4.1.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge riferimento ai contenuti dell’art.18 comma 4 d.lgs. n.159 del 2011.
La difesa del ricorrente muove dal presupposto secondo cui la disposizione parola esclude la confiscabilità di beni ‘per sproporzione’ e la ammette, in c soggetto residente all’estero, solo per accertata ‘derivazione o reimpiego’.
Nel caso in esame la confisca ha un valore maggiore rispetto a quella dispost sede penale (per 4 milioni di euro) e riferita ai profitti dei reati tributari dunque è NOME realizzata – si afferma – per ritenuta sproporzione.
Ciò risulta contrario al dato normativo, né sarebbe NOME NOME la n meramente formale della residenza in Svizzera del COGNOME.
La permanenza di interessi economici in Italia non si pone in contraddizione c la effettività della residenza in Svizzera. Si ritiene, peraltro, non ca riferimento operato NOME Corte di Appello al caso deciso con sentenza Cass. 51640 del 2016. Ciò che la Corte dì Appello avrebbe dovuto dimostrare era l fittizietà della residenza in Svizzera, aspetto su cui si registra as motivazione.
4.1.2 Al secondo motivo il ricorrente deduce violazione di principi costituzio (utili cost.) e convenzionali (art.6 CEDU) in riferimento al diri contraddittorio e alla prova.
Il tema posto dal ricorrente è quello della effettività del diritto all espressamente previsto dall’art. 7 comma 4bis del d.lgs. n.159 del 2011, co novellato NOME legge n.161 del 2017.
Si rappresenta che in sede di «ammissione COGNOME prove» era NOME depositata testi con indicazione di 14 soggetti.
A fronte del diniego opposto dal Tribunale, la difesa limitava a due soli te NOME.NOME COGNOME, redattore della principale informativa e l’amministrato giudiziario dott. NOME COGNOME) la richiesta istruttoria, che veniva nuova disattesa. Sul piano della rilevanza, la stessa era in re ipsa, trattandosi dei principali portatori di conoscenze anche in chiave di accusa.
Si ritiene dunque violato il diritto alla prova, quale componente del ‘g processo’, da assicurarsi anche al soggetto sottoposto al procedimento prevenzione.
Si ritiene, sul punto, inconferente la motivazione del diniego del motivo di app posto che la denunzia di violazione della norma processuale, espressione di un ampio principio, era NOME comunque operata e spettava – casomai – alla Corte secondo grado attivarsi mediante l’esercizio del potere ex officio, posto che il Tribunale aveva del tutto impedito lo svolgimento della istruttori contraddittorio.
Si deduce anche la erroneità – in diritto – della affermazione per c procedimento di prevenzione patrimoniale non troverebbe applicazione la disposizione di legge di cui all’art. 7 comma 4bis del d.lgs. n.159 del 201 citano approdi giurisprudenziali in tema di applicazione dei principi del g processo in sede di prevenzione.
4.1.3 Al terzo motivo il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e del processo in riferimento al difetto di correlazione tra contenuto della prop confisca.
Si riprende, in particolare, il tema della ‘estensione temporale’ della r 1(2 ‘ 1 7 pericolosità ad un periodo (dal 2004 in avanti) diverso da quello indicato in di proposta ed in sede di sequestro iniziale (dal 2009 in avanti), per violazio contraddittorio e del diritto di difesa, dimensionato sulla prospettiva introdo proponente.
Si contesta la motivazione espressa, sul punto, NOME Corte di Appello.
4.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione soggetti
pericolosità tra l’anno 2004 e l’anno 2012. Si ripropone la tesi secondo cui / in riferimento al periodo intercorso tra il 2004 e il 2012 ( non vi era possibilità alcuna di ritenere sussistente – secondo i para dettati da Corte cost. n.24 del 2019 – la condizione di pericolosità soggetti COGNOME. La motivazione offerta sarebbe meramente apparente e ciò rifluisce sul confisca dei beni NOMEistati nel 2010 e nel 2011.
4.1.5 Al quinto motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento al pretesa illegittimità di tutti i redditi personali riferibili a COGNOME NOME
La difesa del ricorrente evidenzia che la ‘redditività lecita’ del COGNOME atteNOME NOME stessa Guardia RAGIONE_SOCIALE in sede di ricostruzione patrimonial In modo apodittico la Corte di secondo grado ne avrebbe omesso la – anch parziale – incidenza sul giudizio di sproporzione, sostenendo la genericità allegazione o comunque una riconducibilità (inNOME) alla attività ill oggetto dei correlati accertamenti penali.
4.2 n ricorso proposto – nelle forme di legge – da COGNOME NOME e COGNOME NOME deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione.
Si rappresenta che è pacifica la circostanza di fatto per cui gli immobili sono NOMEistati con risorse finanziarie provenienti da COGNOME NOME. Tuttavia, i terzi hanno rivendicato:
la buona fede, in ragione del fatto che si trattava di una elargi economica dovuta alla necessità di rimediare al mancato mantenimento post separazione del COGNOME NOME NOME moglie;
quanto all’immobile sito in Moneglia, in ogni caso, si deduce la n confiscabilità in ragione della totale assenza di correlazione temporale la pretesa attività delittuosa svolta da COGNOME NOMENOME NOMENOMENOME originarioNOME come riconosciuto NOME stessa Corte di Appello, è avvenu nell’anno 2000 e nel 2013 si è soltanto verificata la ulteriore cessio uno dei figli all’altra.
4.3 II ricorso proposto – nelle forme di legge – da COGNOME NOME dedu con unico motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione.
Anche in tal caso si ripropone il tema della buona fede, fermo restando ch inconteNOME la provenienza COGNOME risorse – con una causale di donazione COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è, nei limiti che si diranno, fondato
Il primo motivo del ricorso introdotto da COGNOME NOME è infondato, per ragioni che seguono.
2.1 Ad avviso del Collegio è erronea in diritto la tesi, peraltro seguita dai del merito, per cui la disposizione di cui all’art.18 comma 4 del d.lgs. n.1 2011 sia norma «limitativa» del potere di disporre la confisca dei beni riferib soggetto portatore di pericolosità (in presenza di correlazione temporale) in ip di accertata sproporzione tra valore degli investimenti e redditività lecita.
La disposizione che regolamenta la proponibilità dell’azione patrimoniale in cas residenza all’estero del soggetto portatore di (antecedente) pericolosità è introdotta – nel tessuto della legge n.575 del 1965 – dall’articolo 2 dell n.55 del 1990, in un contesto «sistematico» profondamente diverso rispetto quello attuale e va pertanto re-interpretata alla luce COGNOME profonde innova intervenute medio tempore.
2.2 In particolare, occorre considerare come l’intera disciplina della confi prevenzione abbia assunto – con l’arresto SU 2014 COGNOME un carattere di strumento ‘recuperatorio’ COGNOME utilità patrimoniali riferibili al soggetto inq in una COGNOME fattispecie tipiche di pericolosità e «derivanti» NOME attivit posta in essere nel periodo temporale caratterizzato NOME particolare condizione soggettiva.
A differenza del passato, il presupposto della necessaria correlazione temporale (tra condizione soggettiva di pericolosità ed NOMEisizione dei beni) consen identificare in modo diverso il parametro della sproporzione, che va ritenu come precisato NOME stessa Corte costituzionale nella nota decisione n.24 del – un mero parametro probatorio di accertamento indiziario della ‘provenienza’ dei beni NOME attività delittuosa commessa dal soggetto, e non un presupposto diritto sostanziale .
In altre parole, la confisca di prevenzione resta una confisca non stretta pertinenziale ma nel cui ambito il parametro della sproporzione, unitamente a conNOMEzione COGNOME reiterate attività illecite consente – sul piano log ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite).
Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa di legittimità (v. Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) ( altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertame ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita e impiego COGNOME risor modo prodotte, come precisato da Corte cost. n.24 del 2019 : « la circost che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività econ da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina orig del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e au rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio COGNOME misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazi presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima proven »«
Da ciò deriva che, ove sia rispettato il parametro della correlazione tempora beni oggetto di confisca di prevenzione vanno sempre ritenuti (anche quando su piano probatorio si è fatto ricorso alla verifica di sproporzione) derivanti NOME attività illecita del soggetto, trattandosi – come si è detto – di uno s ablativo con natura recuperatoria della ricchezza intrinsecamente correlata attività illecita (sia essa quella accertata in sede penale o ragionevo accertata in sede di prevenzione, all’interno del periodo ricostruito in fa conNOMEtiva).
La attualizzazione della interpretazione della disposizione di legge, con l precisazioni sin qui operate, porta dunque a superare l’orientamento precede (v. Sez. VI n. 51640 del 8.11.2016, rv 268824) ed a ritenere che:
la residenza all’estero del soggetto proposto (lì dove vi siano manifestazi pericolosità sul territorio nazionale) è una condizione presa in esame dal legisl allo scopo di evidenziare come non risulti possibile la sottoposizione del sogg alla misura personale;
in presenza di regolare instaurazione del contraddittorio risulta poss l’applicazione / nei confronti del soggetto residente all’estero, della mis patrimoniale della confisca in riferimento ai beni che siano ritenuti – nel ri del parametro della correlazione temporale – derivanti dall’attività illecita
ove il criterio di accertamento della derivazione risulti essere quello sproporzione tra valore dei beni e redditività lecita del periodo.
2.3 Quanto sinora affermato conduce al rigetto del motivo di ricorso, se necessità di vaglio sulla fittizietà o meno della residenza all’estero di COGNOME NOME e fermo restando ciò che si esporrà in seguito in rapporto agli ulte motivi di ricorso.
Il secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME è fondato, per ragioni che seguono.
3.1 Sul tema della effettività del diritto alla prova del soggetto propos procedimento di prevenzione, anche alla luce dell’intervento legislativo adott con legge n.161 del 2017, non risultano precedenti in sede di legittimità ogg di massimazione.
Come è noto, il legislatore del 2017 ha introdotto una previsione espressa (ar comma 4bis) che testualmente recita : Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione COGNOME parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate NOME legge o superflue.
Pur mancando il riferimento ad una espressa richiesta di parte e pur in un cont legislativo che continua a fare riferimento, per la fase della cognizione e con r di compatibilità sui punti non espressamente regolamentati, al modello legale procedimento di esecuzione (v. art. 7 comma 9), è innegabile che con tale innes normativo sia stato introdotto il «diritto alla prova» nel procedimen prevenzione.
Il potere di ammissione COGNOME prove (sia documentali che orali, non essendo limitazione alcuna nella disposizione di legge) è infatti costruito ‘potere/dovere’ del giudice procedente con il solo filtro della rilevanza e con esclusione COGNOME prove vietate o di quelle superflue.
Ciò del resto è pienamente in linea con gli assetti giurisprudenziali sia inter sovranazionali ches~ ultimi anni (v. Corte cost. n.24 del 2°19)ihann° promos e realizzato un innalzamento dei profili di garanzia di un procedimento che indubbiamente tende ad incidere (pur senza avere natura strettamente penale) s diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà personale o il diritto di
Va menzionato, sotto tale profilo, il recente arresto S.U. in tema di imparzialità del giudice della procedura di prevenzione (sent. n. 25951 del 2022, Lapelosa).
In tale decisione, che afferma l’applicabilità al procedimento di prevenzione ipotesi di ricusazione di cui all’art. 37 comma 1 cod.proc.pen. come risulta seguito dell’intervento additivo Corte cost. n.283 del 2000, si è de motivazione : L’adeguamento del sistema della prevenzione ai princ costituzionali e convenzionali, inciso sia da novelle legislative che da pro giurisprudenziali, ha così ridefinito non solo il perimetro sostanziale della ma anche quello procedimentale, determinando la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento, accompagnata da un graduale allineamento dapprima ai principi generali del giudizio ordinario .. e poi a quelli propri del giusto .
Pertanto, l’estensione dell’area della ricusabilità del giudice è NOME necessaria – dalle Sezioni Unite di questa Corte – proprio in ragione della avv necessità di estendere i principi del «giusto processo» al settore della preven in virtù della considerazione della incidenza di simili misure su diritti di costituzionale.
3.2 Ora, tornando al diritto alla prova, riconosciuto sul piano legislativo, precisare – anche in riferimento al caso concreto – l’ambito di applicazione previsione di legge e il suo modus applicativo.
3.2.1 Un primo aspetto è quello evidenziato NOME Corte di Appello nella decisi impugnata, secondo cui la disposizione dell’art.7 comma 4bis si applicherebbe alle sole procedure tese ad applicare la misura personale e non anche alle procedu di prevenzione patrimoniali, governate esclusivamente NOME norma di cui all’art del d.lgs. n.159 del 2011.
L’assunto non può essere condiviso.
In primo luogo va osservato che tutte le misure di prevenzione (sia personali patrimoniali) presuppongono la ricognizione, da parte del giudice, della condizi tipica di pericolosità del soggetto proposto (cd. fase conNOMEtiva del giu Anche nelle ipotesi di confisca cd. disgiunta (per assenza di domanda in t personale o per la ritenuta cessazione della pericolosità soggettiva) il compito del giudice della prevenzione è quello di accertare l’esistenza o meno della pericolosità – anche storica – del proposto e tale accertamento non può che es governato NOME disposizione di legge di cui all’art. 7 del d.lgs. n.159 del 20 include, come si è detto, il diritto alla prova).
In secondo luogo va rilevato che l’art.23 del citato d.lgs. – in tema di proced teso alla applicazione COGNOME misure patrimoniali – al primo comma espressament richiama le disposizioni di cui al titolo I, capo II, sezione I, tra cui rientr articolo 7, salvo che sia diversamente disposto. I commi successivi dell’art.23 regolamentano, in particolare, la posizione dei terzi proprietari o compropri dei beni sequestrati, soggetti cui – già prima dell’intervento normativo del era espressamente concessa la facoltà di chiedere l’NOMEisizione’ di ogni eleme utile ai fini della decisione sulla confisca’.
In altre parole, la specialità dell’articolo 23 (su cui, per tutte, v. Sez. del 6.7.2016, rv 268652, decisione che verrà ripresa in seguito), sino all’inte di novellazione adottato sul testo dell’art.7 con la legge del 2017, era p quella di disegnare un embrionale ‘diritto alla prova’ in capo ai terzi chiam intervenire nel procedimento, lì dove il diritto alla prova, con la legge n.1 2017, è stato esteso e generalizzato, con la conseguenza che anche il sogge proposto ne è oggi titolare.
3.2 Il secondo aspetto che va investigato è quello dello statuto di impugnab del diniego di ammissione della prova, ritualmente richiesta ai sensi dell’ comma4 bis da una COGNOME parti.
Ciò perché, in particolare, la disposizione in parola non è presidiata NOME sa di nullità, testualmente prevista solo per altre disposizioni in rito (v. art. 7 del citato d.lgs.). Non opera, pertanto, il meccanismo tipico della querela nullitatis con eventuale regressione per vizio del procedimento, anche perché trattasi di vizio che riguarda l’assunzione COGNOME prove e non le modal instaurazione del contraddittorio.
Secondo la Corte di Appello, nella decisione impugnata, da ciò deriva che l’uni rimedio alla violazione sarebbe quello di formulare, contestualmente a deduzione, istanza di ri-assunzione della prova denegata in secondo grad adempimento non realizzato nel caso di specie NOME parte.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Le violazioni del procedimento di ammissione della prova, anche se non presidiat NOME sanzione di nullità, sono da ritenersi «violazioni della legge process (come stabilito, proprio in ipotesi di violazione del diritto alla prova del sensi dell’art. 23 d.lgs. n.159 del 2011, dal citato arresto Sez. I n. 49180 de che il Collegio condivide) in quanto tali deducibili sia nel giudizio di primo
che in sede di legittimità. Peraltro, in sede di legittimità il ricorso, in m prevenzione, è ammesso per ogni ‘violazione di legge’ e non soltanto per violazioni presidiate da sanzione di nullità .
Il giudice di grado superiore che riceve la denunzia di violazione di leg dunque, tenuto ad esaminarla e, se fondata, opera in funzione dei poteri a riconosciuti NOME legge processuale.
Ove si tratti di giudice di secondo grado può esercitare – in funzione di rim alla violazione accertata – i poteri di completamento istruttorio tipici della merito (dunque assumere le prove erroneamente denegate) ove si tratti di giudi di legittimità dovrà valutare l’effettività della violazione e, se del caso, a con rinvio al giudice di appello.
Non vi è pertanto alcuna preclusione o decadenza per essersi la parte priv limitata a dedurre l’esistenza della violazione, senza contestualmente chiedere la ri-assunzione della prova in secondo grado.
3.3 II terzo profilo da esaminare riguarda il modo di esercizio del potere/do del giudice e, di riflesso, la fondatezza o meno della denunzia di violazione norma in parola.
La scarna regolamentazione legislativa impone di rintracciare le coordina applicative nei principi generali, nel modo che segue.
E’ evidente che la introduzione del diritto alla prova nel procediment prevenzione non comporta la ‘necessaria assunzione in contraddittorio’ di ogni elemento di prova, restando utilizzabili (salvo il caso di prove vietate o illec atti depositati dall’autorità proponente in sede di instaurazione del procedim
Anche sul piano dei principi costituzionalya natura ‘non penale’ del procedimen di prevenzione esclude che possano trovare piena applicazione i commi 3, 4 e dell’art.111 Cost., dovendosi ritenere applicabile la sola parte ‘non penalist tema di giusto processo.
Ed è in rapporto alla perdurante utilizzabilità degli atti depositati in proposta che va orientato – a parere del Collegio – il potere del Tribunale, a della richiesta di ammissione della prova orale, di apprezzare la rilevanza eventuale superfluità della richiesta.
In via di esemplificazione, al di là del parametro intuitivo della rile (pertinenza con l’oggetto del procedimento), la richiesta di ammissione della pr
orale non potrà essere ritenuta superflua tutte le volte in cui la escussione in contraddittorio – anche di una fonte di prova ricompresa nel materiale cartaceo oggetto di deposito – possa risultare utile a verificare i profili di attendibilità dichiarante o ad incrementare la conoscenza su punti controversi dell’inquadramento soggettivo di pericolosità o del giudizio di riferibilità (o d sproporzione) dei beni al soggetto proposto.
In tal senso, non necessariamente la prova di cui si chiede l’ammissione deve essere inquadrata – in via prospettica – come elemento a discarico, essendo ricompresa nel diritto alla prova – in via generale – la possibilità di rivolger domande o sollecitazioni anche alle fonti di prova tendenzialmente a carico.
Per tale ragione, venendo al caso di specie, va rilevato che la richiesta introdotta nel procedimento di primo grado NOME difesa del COGNOME, quantomeno come ridimensionata dopo il primo diniego (nei limiti indicati nell’atto di ricorso), era d ritenersi prima facie ammissibile in rapporto alla previsione di legge di cui all’art. 7 comma 4 bis ed alla complessità – anche nei suoi aspetti patrimoniali – del presente procedimento, né poteva essere diversamente regolamentato dal giudice procedente (attraverso la produzione di documenti o memorie) il diritto alla escussione COGNOME fonti in contraddittorio.
La violazione di legge – in detti profili – va pertanto ritenuta sussistente, il comporta l’annullamento della decisione emessa nei confronti di COGNOME NOME con rinvio alla Corte di Appello di Roma, allo scopo di realizzare la raccolta in contraddittorio COGNOME prove non ammesse dal Tribunale.
La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (v. SU Gattuso).
La decisione di annullamento con rinvio non preclude la valutazione – ove non assorbiti – degli ulteriori motivi di ricorso.
4.1 In particolare va rilevato che il terzo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME è – in ogni caso – infondato.
La decisione del Tribunale della prevenzione, in particolare, se fondata su atti del procedimento su cui si è realizzato il contraddittorio, non è vincolata né alla
tipologìa di pericolosità prospettata dall’organo proponente né alle valutaz operate (anche in sede di sequestro) sulla estensione temporale del periodo pericolosità. La particolare natura del giudizio di prevenzione, che r parametrato sulla ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità tip alla esistenza o meno COGNOME condizioni per procedere alla ablazione patrimonial se da un lato richiede – per conformazione legale della terzietà – l’impulso di dall’altro tollera conformazioni giudiziali (derivanti da valutazione della co provvista cognitiva) sia della categoria tipica di pericolosità che degl parametri incidenti sulla decisione (v. in tema di variazione della categ soggettiva, tra le molte, Sez. I n. 32032 del 10.6.2013, rv 256450).
Le doglianze difensive, in dette ipotesi, vanno rivolte al giudice di appello e v direzionate non già alla ‘variazione’ in quanto tale, quanto alla ‘fondatezz percorso decisionale che è stato posto a base della decisione di primo grado, in risultando rispettato – nei suoi tratti essenziali – il principio del contraddittorio.
4.2 II quarto motivo è, in tutta evidenza, assorbito NOME decisione di accoglime del secondo motivo di ricorso, trattandosi di punto della decisione da rivalu all’esito dell’attività istruttoria.
4.3 Analoga sorte di assorbimento va riservata al quinto motivo di ricorso, in t di redditività lecita e incidenza sul giudizio di sproporzione.
Quanto ai ricorsi proposti dai terzi, gli stessi possono essere definiti restando il rinvio del giudizio nei confronti di COGNOME NOME, risultato es titolare ‘effettivo’ dei beni oggetto di confisca.
5.1 Per quanto riguarda il ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, il ricorso è fondato limitatamente all’immobile sito in Moneglia, l’assorbente ragione che l’impiego COGNOME risorse da parte di COGNOME NOME ris avvenuto nell’anno 2000, ben lontano NOME insorgenza del periodo di pericolosi (qualunque sia l’esito del giudizio di rinvio) . La variazione di intestazione avv nel 2013 non ha comportato altro impiego di risorse e, pertanto, viene a mancar il presupposto ‘fondante’ la confisca di prevenzione, rappresentato NOME necess correlazione temporale.
Per il resto, il ricorso è infondato.
Va qui ribadito, in proposito, che questa Corte di legittimità ha più volte ch che la condizione di ‘buona fede’ (nel senso di non coinvolgimento e ignoranz della attività illecita svolta dal soggetto pericoloso) rileva a fini di tut
eventuale posizione creditoria, ma non rileva a fini di mantenimento del diritt proprietà, posto che in tale secondo caso ciò che rileva è che il bene di cui si sia stato NOMEistato dall’attuale titolare a titolo oneroso. E’ soltanto l’acq impiego di risorse ‘proprie’ (nel caso in esame nemmeno allegato) che spezza il nesso di ‘riferibilità’ del bene al soggetto portatore di pericolosità.
Appare utile, sul punto, riproporre la motivazione già espressa nella decisi condivisa dal Collegio, Sez. I n. 42238 del 2017 : va precisato, in prem che la questione in diritto riguarda la interpretazione della disposizione all’art. 24 co.1 del d.lgs. n.159 del 2011, nella parte in cui detto articolo prevede la confisca dei beni «riferibili» al soggetto pericoloso, anc formalmente intestati a terzi. La condizione del titolare, in tesi di accu ‘formale’, del bene, è oggetto di particolare protezione da parte dell’ordinam nel senso che al fine di pervenire alla ablazione patrimoniale (con sacrifici diritto di proprietà, qualificato come apparente) è necessario che l’accusa fornisca (al di là COGNOME ipotesi di presunzione relativa di cui all’art. 26 co.2 dell’at di legge) la prova concreta della fittizietà dell’intestazione ( tra le molte, p particolare chiarezza, v. già Sez. 1 n. 6279 del 10.11.1997, rv 208941 sul t previgente: in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correla all’applicazione di misure di prevenzione, incombe all’accusa l’onere di dimostr rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del car puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finali favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed auton disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratteri un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l’apparente titolarità del terzo, dev’essere accertata con indagine rigorosa, ed approfondita, avendo il giudice l’obbligo di spiegare le ragioni della rit interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spe indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, preci concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto c tende a dimostrare). In altre parole, ed arrivando ad oggi, la a caratterizzazione COGNOME misure di prevenzione patrimoniale (v. Sez. 2015 COGNOME) come strumento di inibizione della pericolosità «trasferita» al ben in forza della ragionevole conNOMEzione di una sua ‘genesi illecita’ (il ben nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione della attività illecita, correlate alle attività contra legem del proposto) impone di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che ‘quel bene’ rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall’inteNOMErio formale.
Dunque, a fronte del dato rappresentato NOME formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere – quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili – se l’impiego COGNOME risorse economiche, per l’NOMEisto, la realizzazione, le migliorìe, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell’NOMEisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l’intestazione formale e l’impiego di risorse proprie o comunque ‘diverse’ da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell’NOMEisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l’NOMEisto del bene è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il venditore è soggetto pericoloso) perchè tale condizione (l’NOMEisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate. .
Quanto ai beni residui il ricorso dei terzi va, pertanto, repinto.
5.2 Per le ragioni appena esposte al par. 5.1 è, altresì, infondato il ricorso di COGNOME NOME, trattandosi pacificamente di bene derivante da risorse provenienti da COGNOME NOME, in periodo di inconteNOME pericolosità.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME COGNOME NOME limitatamente all’immobile sito in Moneglia, località Crovetta, di cui dispone la restituzione all’avente diritto.
Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME con rinvio pe nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento COGNOME spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente