Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ZHONGMING nato in Cina il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA in data 14/4/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 14/4/2023 che ha confermato la sentenza del Tribunale Bologna del 12/1/2022 con la quale erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all’art. 110, 512 bis cod. pen. avere, in concorso tra loro e con la sorella di NOME (non ricorrente), concordato l’attribuzione fittizia della disponibilità dell’immobile sito in Bologna INDIRIZZO (appartamento) e n. 11 ( autorimessa), nel 2007, a Wu
NOME, sorella del ricorrente e nel 2015 a COGNOME COGNOME, GLYPH moglie di NOME COGNOME, al fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di COGNOME, soggetto condannato per delitti contro il patrimonio e per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
Con un unico atto impugnatorio, i ricorrenti articolano quindici motivi di ricorso che così si riassumono:
1.Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 512 bis cod. pen. e 4 D.I.vo 159/2011 e difetto di motivazione.
I giudici di merito hanno ritenuto integrato il delitto di trasferimento fraudolento di valori, in mancanza del presupposto e cioè la qualità di soggetto “proposto” o “proponibile” per la applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di HU, posto che nel 2007 e cioè al momento dell’aggiudicazione dell’immobile in sede di asta giudiziaria a Wu NOME, il ricorrente era stato condannato per delitti ( artt. 474 e 648 cod. pen.), non rientranti nel novero di quelli per i quali era possibile l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale inoltre, in quella data, allo Hu non era applicabile la confisca per sproporzione non essendo intervenuta la condanna per delitto di cui all’art. 416 finalizzato alla consumazione del delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
Tale questione di diritto, costituente specifica doglianza in appello, sarebbe stata obliterata dalla Corte di merito che non ha fornito alcuna risposta sul punto incorrendo così nel vizio di omessa motivazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 512 bis cod. pen., avendo la Corte di merito ritenuto integrato il delitto di intestazione fittizia, con riferimen all’operazione del 2007, senza che fosse dimostrata la natura simulata dell’aggiudicazione, la titolarità di fatto dell’immobile in capo all’imputato, l provenienza, dall’imputato, delle risorse utilizzate per l’acquisto del bene.
Gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte di appello per la configurabilità del reato, e cioè il fatto che NOME e la moglie avessero utilizzato sporadicamente l’immobile, secondo la difesa, non dimostrerebbero che l’imputato nel periodo dal 2007 al 2015, gestiva il bene uti dominus.
La difesa aveva inteso approfondire tale aspetto mediante integrazione probatoria (escussione della teste assistita COGNOME) ma la Corte di merito ha disatteso tale richiesta ritenendo superflua la sua audizione e dando per dimostrata la tesi accusatoria senza nemmeno vagliare la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, fondata su elementi documentali e testimoniali che dimostravano come i ricorrenti avessero, nel periodo dal 2006 al 2015, risieduto e lavorato fuori dalla città di Bologna.
Con il terzo motivo si fanno valere vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato di intestazione fittizia commesso nel 2007. La Corte di appello non avrebbe puntualmente indicato il contributo causale fornito dagli imputati in particolare dalla COGNOME, alla realizzazione del delitto.
Il quarto motivo concerne la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di intestazione fittizia, dato dal dolo specifico. La Corte di appello avrebbe ricavato la prova dell’elemento soggettivo del reato dalla natura stessa degli atti negoziali finalizzati a sottrarre il bene alla confisca e dalla loro presunta natura simulata o fittizia, richiamando passi della sentenza di primo grado nella quale non si rinviene una motivazione sul punto.
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ex art. 512 bis cod. pen. , in riferimento all’operazione di acquisto dell’immobile nel 2015, da parte di NOME. La Corte di merito ha richiamato passi della sentenza di primo grado che aveva valorizzato elementi indiziari, secondo il difensore inconducenti ( il basso importo del prezzo, l’utilizzo da parte del venditore e dell’acquirente del medesimo conto corrente per il pagamento dei ratei di mutuo, il pagamento del saldo, con assegno che non risulta essere stato mai incassato) ovvero circostanze in relazione alle quali la difesa aveva articolato una spiegazione plausibile ed evidenziato l’illogicità della tesi accusatoria. L’acquisto ad opera della COGNOME, secondo la difesa, era effettivo e supportato dalle risorse economiche prodotte dalla ricorrente la quale ha dimostrato di svolgere attività lavorativa ed ha un reddito.
Con il successivo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen., riferito all’operazione del 2015, mancando la prova dell’elemento soggettivo del reato. La Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado che aveva valorizzato le dichiarazioni dell’imputato circa il fatto di avere intestato il bene alla moglie perché gravato da “pendenze”, ritenendola una confessione, quando invece NOME intendeva riferirsi non già alle pendenze penali ed alla possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ma alle pendenze civili e fiscali; aggiunge che, nel caso, il dolo specifico non sussisterebbe in capo a NOME in quanto entrambi i coniugi risultavano titolari di redditi in grado di supportare l’acquisto per cui non era ipotizzabile una confisca per sproporzione. Non sarebbe, infine, provato che la NOME abbia voluto compiere un atto simulato per consentire al marito di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, non essendo
sufficiente ai fini della configurabilità del reato il dolo generico ( il difenso richiama la giurisprudenza di legittimità più rigorosa che ritiene imprescindibile, per il concorrente, il dolo specifico).
Con il settimo motivo COGNOME contesta la ritenuta recidiva aggravata la cui motivazione sarebbe erronea perchè fondata sui precedenti penali risalenti al 2007/2008, mentre la condotta successiva tenuta dall’imputato sarebbe improntata al rispetto delle leggi e, pur ammettendo la consumazione del delitto contestato, lo stesso non avrebbe rilievo ai fini della recidiva perché determinato dalla finalità di proteggere una bene di primaria importanza da eventuali apprensioni.
Con il successivo motivo si sviluppano analoghe argomentazioni per contestare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva aggravata, che il giudice di primo grado ha escluso in ragione del divieto di cui all’art. 69, co. 4, cod. peri., norma rispetto alla quale il ricorrente sollev questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 27 e 3 della Cost.
Con il nono motivo COGNOME si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati e quelli commessi nel 2007 e 2008 (commercio di prodotti contraffatti) tenuto conto della loro realizzazione nel medesimo contesto temporale.
Il decimo motivo contesta la statuizione sulla confisca ex art. 240, co. 1, cod. pen., mancando la prova del nesso di concreta pericolosità che collega la cosa all’imputato ( la COGNOME è incensurata e NOME dal 2008 non ha commesso altri reati considerando che quello del 2015 ha riguardato il medesimo stesso bene).
Con il successivo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla statuizione sulla confisca dell’autorimessa che, secondo la difesa, non potrebbe considerarsi profitto del reato posto che lo stesso era stato già schermato nel 2007 e dunque non costituiva un vantaggio suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, né ha costituito un arricchimento della capacità di godimento e utilizzazione del patrimonio del ricorrente.
Con il dodicesimo motivo si contesta la confisca del bene come profitto del reato, sotto il diverso profilo della natura, almeno parzialmente lecita, dell’operazione di acquisto dell’immobile effettuata dalla COGNOME nel 2015 avendo la ricorrente versato le rate del mutuo per un importo di euro 47.000,00.
Con il tredicesimo motivo si contesta la disposta confisca per la mancata correlazione temporale tra l’acquisto e il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del ricorrente COGNOME. Nella sentenza non sarebbero stati
indicati elementi dai quali desumere che l’acquisto era stato effettuato con risorse provenienti dall’attività criminosa così da giustificare la misura ablatoria.
14.15. Con i motivi n. 14 e 15 ci si duole della mancata assunzione della prova testimoniale del teste assistito COGNOME la cui deposizione, evidenzia il ricorrente, è stata ritenuta dal Tribunale superflua e il cui esame è stato ritenuto dalla Corte di appello non necessario. Entrambe le decisioni sarebbe violative del diritto alla prova perché così facendo sarebbe stato impropriamente anticipato il momento di valutazione della prova nel suo complesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le censure articolate nei motivi 14 e 15 evidenziano un error in procedendo di valenza assorbente rispetto a tutte le altre censure proposte con il ricorso, ad eccezione della prima.
Il primo motivo, con il quale si deduce l’inconfigurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori per la mancanza in capo a NOME della qualità di soggetto “proponibile” o proposto per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale non essendo egli (nel 2007), indagato per reati presupposto ovvero per reati in relazione ai quali era applicabile la confisca disciplinata dall’art. 12 sexies L. 356/1992, risultando a quell’epoca solo indagato e non condannato per il delitto associativo finalizzato alla commissione dei delitti di cui all’art. 474 cod pen., nonché la carenza di motivazione sul punto, è manifestamente infondato.
La Corte di appello a pag. 19 della sentenza impugnata ha richiamato, ai fini della qualità di soggetto “proposto” o “proponibile” per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale di HU, le pendenze penali ex art. 474 cod. pen. a suo carico sin dal 2001 e la denuncia del 2007 della Guardia di Finanza per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., posti in essere in concorso con altro soggetto cinese, quali elementi oggettivi che potevano fargli temere l’applicazione della misura di patrimoniale e che consentivano quindi in astratto, di qualificare le attribuzioni del bene immobile, prima alla sorella e poi alla moglie, come intestazioni fittizie, volte a schermare la reale titolarità della proprietà per metterla al sicuro da provvedimenti ablativi.
Si tratta di elementi che consentono di ritenere sulla base della normativa vigente nel 2007 che Hu fosse soggetto suscettibile di confisca di prevenzione posto che questi rientrava nella categoria dei soggetti pericolosi generici di cui all’art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011, norma che richiama l’art. 1 d.lgs. 159/2011 il quale ricalca la fattispecie descritta dell’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, che , come è noto, comprende “coloro che per la condotta ed il tenore
di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» .
Tanto premesso, deve tuttavia osservarsi che i giudici di merito seppure hanno correttamente ravvisato il presupposto soggettivo del reato e cioè l’appartenenza di HU alla categoria dei pericolosi generici in considerazione di elementi oggettivi quali i procedimenti penali pendenti ritenendo, per questo, che egli potesse ragionevolmente presumere l’applicazione di misure ablative, oltre che della confisca, provvedimento che come specificato in sentenza doveva essere adottato in concreto ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., a seguito delle condanne divenute definitive per fattispecie indicate dalla predetta normativa ( art. 474 cod. pen., 292 DPR 43/1973; art. 295 DPR 43/1973 e 649 cod. pen.), sono incorsi in una duplice violazione processuale quando, nella valutazione del diritto alla prova dell’imputato, hanno omesso di valutare il motivo di appello con il quale si contestava la revoca dell’ordinanza ammissiva della prova dichiarativa, consistente nella testimonianza di COGNOME, adottata dal primo giudice, e quando hanno rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria motivando sulla irrilevanza della stessa in virtù della possibile opposizione, da parte del teste assistito, del diritto al silenzio.
Con riguardo al primo profilo risulta dal verbale dell’udienza del 18/1/2022, cui il Collegio ritiene di dovere accedere in forza della natura processuale dell’eccezione proposta, che il Tribunale, dopo avere ammesso come teste COGNOME, indicata dalla difesa nell’interesse del’imputato, ha dapprima differito l’audizione della stessa e poi, alla fine, ha revocato l’ammissione deducendo la sufficienza dell’istruttoria condotta, senza ulteriormente motivare in ordine al tema di prova che avrebbe potuto essere approfondito mediante l’esame della teste (l’acquisto e la disponibilità effettiva del bene da parte di WU).
Ritiene il collegio che detta revoca, disposta in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, integri una nullità generale, per violazione del diritto della parte di difendersi provando, desumibile dall’art. 495, co. 2, cod. proc. pen., e dall’art. 6, co. 3, lett. d) CEDU , e costituente parte integrante del diritto al contraddittorio di cui all’art. 111, co. 2, Cost. (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732; Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166), senza che possa ravvisarsi alcuna sanatoria, ai sensi e agli effetti dell’art. 182, co. 2 , cod. proc. pen., (Sez. 2, 9761 del 10/2/2015 , Rv. 263210), posto che nel caso in esame risulta che il difensore dell’imputato avesse chiesto la audizione della teste e, all’udienza del 18/1/2022, vista l’assenza della stessa, avesse insistito per sentirla. A fronte del manifestato persistente interesse della difesa alla assunzione della testimonianza, deve quindi escludersi che vi fosse un consenso
tacito alla revoca della ordinanza ammissiva della prova che andava espressamente motivata.
La sentenza di appello è illegittima anche sotto un secondo profilo. Il ricorrente aveva contestato, nel merito, la ritenuta superfluità della prova orale posta a fondamento della ordinanza di revoca da parte del Tribunale e chiesto la rinnovazione istruttoria. La Corte di appello ha rigettato la richiesta perché motivi di appello erano “meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito, già adeguatamente trattati da Tribunale e di cui si rileva l’infondatezza tanto che non appare necessario introdurre la rinnovazione istruttoria attraverso l’escussione di COGNOME NOME , computata, la quale – peraltro- potrebbe legittimamente opporre il diritto al silenzio” ( pag. 23 della sentenza impugnata).
La soluzione recepita nella sentenza impugnata non è condivisibile.
La Corte di appello non ha fornito una risposta sul tema della prova carente posto che non si confronta con i motivi di appello con i quali ci si doleva dell’errore di giudizio sotteso alla mancata assunzione della prova testimoniale; inoltre la decisione appare giuridicamente scorretta posto che la motivazione del rigetto della richiesta di riapertura dell’istruttoria, poggia su una valutazione di irrilevanza della prova effettuata ex ante, dando per acquisito un dato probatorio, circa la disponibilità effettiva del bene in capo ai ricorrenti, che andava dimostrato e che la difesa aveva tentato di contrastare adducendo una prova potenzialmente liberatoria, di tal che la stessa non poteva essere esclusa sulla base di un giudizio di irrilevanza svolto a priori.
La valutazione circa la decisività della prova da assumere deve essere compiuta, infatti, accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiest siano tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice. Questa Corte ha da tempo affermato che in detta indagine, l’ammissione della prova non può essere esclusa in base alla presunzione, ancorché ragionevole, della sua inattendibilità, in rapporto alle acquisizioni già esistenti agli atti, giacché, così facendo, verrebbe ad essere anticipato il giudizio sulla valutazione della prova nel suo complesso, che, invece, deve essere espresso soltanto dopo che la prova medesima sia stata esperita (Sez. 6, n. 10109 del 26/06/1997, Rv. 208816; Sez. 2, n. 2689 del 17/11/1999, Rv. 215714).
Tale impostazione è stata contestata dai ricorrenti i quali hanno correttamente impugnato l’ordinanza di revoca della prova dichiarativa, unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., proprio perché l’impugnazione riguardava il merito della decisione istruttoria e le sue conseguenze sul piano dell’accertamento di responsabilità ed hanno con i motivi di appello la rinnovazione istruttoria. La Corte di appello ha fornito una
risposta insufficiente e non corretta perché basata sulla valutazione di irrilevanza della prova svolta a priori impedendo sostanzialmente alla difesa di fornire elementi a discarico, limitando così indebitamente il diritto di difesa (Sez. 6,n. 11341 del 17/11/2022, Rv. 284577)
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve rilevarsi che, essendo maturata, nelle more, la prescrizione del reato contestato nei confronti di COGNOME, la sentenza impugnata va annullata nei suoi confronti senza rinvio e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, quanto a COGNOME rispetto al quale la prescrizione non è maturata in considerazione della contestata e ritenuta recidiva qualificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2024
Il consigliere est.
Il pre idente