Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Noia il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 20/02/2024 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alle conclusioni scritte già depositate in data 01/10/204;
presso atto che il difensore del ricorrente non è comparso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa in data 17/03/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Noia che, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME responsabile dei delitti di rapina aggravata, illegale detenzione e ricettazione di
un’arma da sparo con matricola abrasa e lo aveva condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 2.4000,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell’imputato articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett. C) cod. proc. pen con riferimento agli artt. 178 e 179 codice di rito pe omessa traduzione dell’imputato all’udienza di appello, ancorchè ristretto in carcere per i fatti oggetto di giudizio.
Rileva il ricorrente che COGNOME, tramite il difensore fiduciario, aveva chiesto in data 29 settembre 2023 la celebrazione del secondo grado di giudizio alla presenza delle parti e, contestualmente, la traduzione in aula per potervi partecipare personalmente. Alla prima udienza la Corte di appello rilevava la mancata traduzione e disponeva un primo differimento al 9 gennaio 2024 e poi – per analoga ragione – al 9 febbraio 2024 e al 20 febbraio 2024, data nella quale ancora non veniva disposta la traduzione e, tuttavia, l’imputato era dichiarato assente ed il collegio definiva il processo emettendo sentenza con la quale confermava la pronuncia di primo grado.
Si è dunque verificata una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che attinge sia la dichiarazione di assenza che l’udienza celebrata dai giudici di appello e il provvedimento conclusivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti processuali, consentito al Collegio in ragione della natura del motivo di ricorso dedotto, emerge la seguente sequenza processuale:
a seguito di proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Noia resa il 17 marzo 2023 nei confronti di NOME, era emesso in data 13 settembre 2023 decreto di citazione per l’udienza del 19 dicembre 2023, nel quale si dava atto dello stato di detenzione dell’imputato, ristretto presso la casa circondariale di Poggioreale;
il successivo 29 settembre l’AVV_NOTAIO, allora difensore fiduciario di COGNOME, avanzava tempestiva richiesta di trattazione orale del processo;
-alla prima udienza, celebrata nella forma della trattazione scritta poiché il Collegio non era venuto a conoscenza della richiesta di cui sopra, era disposto rinvio del giudizio al giorno 9 gennaio 2024 per tardiva comunicazione alle parti delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale;
in data 9 gennaio 2024 era disposto ulteriore differimento al 9 febbraio 2024, dandosi atto della tempestiva richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore fiduciario e disponendosi la celebrazione del giudizio in tale forma;
all’udienza del 9 febbraio 2024, il giudizio era nuovamente rinviato al successivo 20 febbraio 2024 atteso che non risultava notificato al legale di fiducia il verbale redatto in data 9 gennaio 2024 con il quale era stato disposta la trattazione in forma orale; in tale sede si rappresentava, inoltre, che si verteva in caso di rito abbreviato e che l’imputato, detenuto in carcere, non aveva chiesto di presenziare al processo;
all’udienza del 20 febbraio 2024 NOME era dichiarato assente e si procedeva alla discussione orale delle parti, con conseguente deliberazione in camera di consiglio e lettura del dispositivo di conferma della sentenza di primo grado.
Dalla sequenza processuale sopra richiamata, seppure diversa da quella illustrata nel ricorso, emerge pacificamente che all’atto della instaurazione del giudizio di appello l’imputato si trovava in regime di detenzione carceraria che permaneva per tutta la durata del processo, celebrato nella forma della trattazione orale a seguito di richiesta del difensore di fiducia; tale status era perfettamente conosciuto dalla Corte di appello sin dal momento della emissione del decreto di citazione e alcuna espressa rinuncia a presenziare si rinviene agli atti.
Nel verbale dell’udienza del 9 febbraio 2024 si attestava che non era stata disposta la traduzione in aula dell’imputato trattandosi di processo celebrato in abbreviato e non avendo questi formulato espressa richiesta di presenziare personalmente.
La verifica degli atti processuali porta ad affermare che il giudizio di appello è stato celebrato senza assicurare la presenza dell’imputato il cui status detentivo era conosciuto. Risulta, pertanto, erronea/la dichiarazione di assenza, atteso il legittimo impedimento a comparire del ricorrente che precludeva la trattazione del processo di merito, la cui celebrazione risulta di conseguenza radicalmente viziata per effetto della mancata, rituale, instaurazione del contraddittorio.
L’interpretazione a cui pare far riferimento la Corte territoriale secondo cui la traduzione in udienza non andava disposta vertendosi in giudizio abbreviato e non avendo NOME chiesto di presenziare, è in contrasto con i principi affermati con la pronunzia Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, la quale, pur riguardando una ipotesi diversa (la restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall’imputato senza chiedere al giudice della misura l’autorizzazione ex art 22 disp. att. cod. proc. pen.), in motivazione ha fornito delle indicazioni di principio destinate ad estendersi in termini inequivoci anche alla fattispecie qui in esame.
In tale pronuncia si è infatti affermato che, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza (casi nei quali il legittimo impedimento è in re ipsa), il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a
conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta di costui, deve disporre la sua traduzione, salvo che univocamente risulti una libera rinuncia ad esercitare tale diritto. Incombe quindi sul giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni, tutti i pote l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante, dovendosi escludere la legittimità di una interpretazione fondata sulla configurazione della partecipazione dell’imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerità del processo.
Nel caso di specie, la condizione di restrizione carceraria di NOME era perfettamente conosciuta dalla Corte di appello sin dal momento della emissione del decreto di citazione e nessuna espressa rinuncia a presenziare si rinviene agli atti sicché il giudice di merito era tenuto ad adottare il provvedimento autorizzatorio necessario ad assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante. Conseguenza della mancata traduzione è l’avvenuta celebrazione del giudizio al di fuori delle condizioni legittimanti.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso Così deciso il 25/10/2024