Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FERRARA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo cam.. vt- K.-eCa 12 Noi eJ
( i4i
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione f a mezzo del difensore di fiducia ( avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputata ai sensi dell’art. 131-bis c.p., pronunziata il 20 marzo 2023 dalla Corte di appello di Bologna / che, su ricorso del Procuratore generale, ha riformato la decisione del Tribunale di Rimini che l’aveva assolta dalla contravvenzione prevista dall’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada, perché il fatto non sussiste.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 603, comma 3-bis, (?{it’ art. 178 lett. c), cod. proc. pen., nonché dell’art. 6, paragrafo 3, lett. d), della CEDU e vizio di motivazione. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione di una prova testimoniale decisiva di cui non ha disposto la rinnovazione come invece avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. attesa l’impugnazione del pubblico ministero che lamentava l’omessa o erronea valutazione della testimonianza di COGNOME NOME.
La difesa osserva ancora che la sentenza di proscioglimento rispetto alla sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste costituisce una raformatio in peius, che, se pure non dispiega alcun effetto penalistico, è sostanzialmente una sentenza di condanna, per esempio per il casellario giudiziario, dove la sentenza ex art. 131-bis cod.pen. viene iscritta.
Il ricorrente richiama anche la giurisprudenza di questa Corte in tema di rinnovazione nel caso di ribaltamento in appello, a partire da Sezioni Unite Dasgupta, e sottolinea che la riforma in appello è avvenuta esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa del teste COGNOME sullo stato di alterazione dell’imputata, che ha portato in modo decisivo a riformare in peius la sentenza di primo grado.
Tale momento della decisione della 4orte di appello induce a ritenere la nullità della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
2.1 Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente rileva un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone di giudizio “oltre ogni ragionevole dubbio” attesa la
decisività della testimonianza di COGNOME NOME, come riletta dalla torte di appello.
2.2. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge degli artt. 602 e 523, cod. proc. pen. e 24 e 111 cost. con conseguente nullità della sentenza perché la Corte di appello di Bologna non ha consentito alla difesa di prendere posizione sui fatti di cui in imputazione in quanto non si è svolta la discussione finale, e la difesa non ha potuto presentare le sue conclusioni chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Non avendo avuto alcuna decisione in merito alla rinnovazione della prova testimoniale la difesa osserva che né il procuratore generale né il difensore hanno avuto la possibilità di presentare le conclusioni oralmente nel merito e nemmeno la difesa ha avuto la possibilità di difendersi ed argomentare in merito ai rilievi dei motivi di appello. Da tale sviluppo processuale la difesa deduce una violazione delle regole del contraddittorio tra le parti con una compromissione dei diritti della difesa e quindi con conseguente violazione degli artt. 24, comma e 111 cost. nonché art. 6 cedu.
.2.3 Con un quarto motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per violazione del dovere della cosiddetta motivazione rafforzata nella sentenza di appello, che grava sul Giudice di appello che riformi la pronunzia assolutoria. La Corte distrettuale specificamente non ha dimostrato l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti della sentenza del primo giudice, come invece richiesto dall’unanime giurisprudenza così venendo meno all’obbligo di motivazione rafforzata che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
OrtE tAt -z”ii 1. Il Collegio ritiene che sul piano logico debba trat GLYPH la fondatezza del terzo motivo di ricorso che porta a ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso.
In particolare, dalla lettura del verbale di udienza si evince che il motivo di ricorso de quo è fondato. All’udienza del 20 Marzo 2023 il difensore aveva presentato istanza per la trattazione in presenza per discutere oralmente sul merito dell’impugnazione e di conseguenza non aveva presentato conclusioni scritte ìconfidando nella possibilità di discutere
nel merito, in esito all’udienza, per chiedere la conferma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. All’inizio dell’udienza la difesa eccepiva la mancata richiesta dell’assunzione della testimonianza di COGNOME NOME segnalando che la mancata rinnovazione della prova avrebbe comportato la nullità della sentenza. Ma il presidente del collegioidopo aver interloquito con le parti /non dava luogo ad alcuna discussione nel merito né venivano formulate le rispettive conclusioni. La Corte d’appello, quindi, si ritirava relativamente alla questione meramente processuale sollevata circa la rinnovazione e la prova testimoniale davanti al giudice di appello ma dopo la camera di consiglio la Corte direttamente procedeva alla lettura del dispositivo della sentenza con pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
In primo luogo, considerando lo svolgimento dell’udienza ( è avvenutA una lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, così come del diritto del pubblico ministero di offrire alla torte di appello le proprie conclusioni, ingenerando la nullità della decisione.
Di conseguenza sono assorbiti gli altri motivi di ricorso attinenti al merito della decisione.
.5. Si deve però osservare che si procede per la contravvenzione ex art. 187, comma 1 e 1 -bis, cod. strada, commessa in data 7 settembre 2018. Atteso che alla data odierna è trascorso un tempo di 5 anni, 4 mesi e 10 giorni, superiore a quello necessario per considerare il reato prescritto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il consigliere estensore