Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen., avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Udine, in data 25 ottobre 2023, aveva respinto la sua richiesta di poter lavorare con costanza e più ore al giorno, e in particolare nella cucina, come richiesto.
Il Tribunale ha ritenuto non violato il diritto al lavoro del detenuto, il quale ha ammesso di avere lavorato nell’anno 2023 per circa 2-3 mesi e risulta sottoposto ad un programma di trattamento che prevede anche l’avvio di un percorso scolastico e un’attività ricreativa di pittura. Inoltre, ricevute informazioni dall’istituto penitenziario circa l’avvenuta riduzione del 40%, per l’anno in questione, delle somme dirette a pagare le retribuzioni dei detenuti, e circa la conseguente impossibilità di far svolgere ai detenuti ristretti al 41-bis Ord. pen. altre attività lavorative, peraltro necessariamente limitate ai locali comuni della sezione ad essi riservata, ha ritenuto che la breve durata del periodo lavorativo svolto sia dipesa da un’impossibilità oggettiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e delle norme costituzionali.
L’ordinanza impugnata, limitando il diritto al lavoro del detenuto, viola gli artt. 15 e 27 Cost., perché con tale limitazione ostacola il suo percorso rieducativo, rendendo così inumano e degradante il suo trattamento detentivo. I meri impedimenti burocratici, contro i quali l’istituto penitenziario non risulta avere assunto alcuna iniziativa, non possono giustificare la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, violazione che riguarda, in particolare, i detenuti sottoposti al regime differenziato. L’assegnazione al lavoro, pertanto, non è rimessa alla discrezionalità del direttore del carcere, in quanto fa parte del programma rieducativo, che costituisce un elemento fondamentale della qualità del trattamento carcerario.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non si confronta con l’ordinanza, che fonda la decisione sul dato oggettivo accertato dal Tribunale di sorveglianza, e la cui veridicità non è messa in dubbio dal ricorrente, della drastica riduzione delle risorse economiche che il Ministero ha fornito all’istituto penitenziario in questione, destinate al pagamento delle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno. Tale riduzione non costituisce un mero impedimento
burocratico, che la direzione del carcere potrebbe in qualche modo superare, bensì una impossibilità oggettiva, alla quale la predetta direzione risulta avere risposto mantenendo comunque invariato il monte delle ore settimanali di lavoro assegnate ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 -bis Ord.pen., tanto che il ricorrente risulta avere svolto un’attività lavorativa, almeno per un breve periodo di tempo. Il diritto al lavoro del ricorrente non è stato, quindi, violato o gravemente limitato, né è stato violato il suo diritto ad un trattamento detentivo non inumano o degradante, avendo egli proseguito il trattamento predisposto, comprendente anche altre attività, sebbene non retribuite.
Il ricorrente non si confronta con il dato oggettivo della impossibilità di ampliamento dell’orario di lavoro per la carenza, a seguito di una decisione ministeriale, dei fondi necessari per la sua retribuzione, ma lamenta genericamente una violazione al diritto al lavoro e al trattamento rieducativo, senza tenere conto del fatto che egli è stato ammesso al lavoro e lo ha svolto, sia pure non nella misura da lui preferita, ed ha continuato ad essere ammesso ad altre attività, riconnprese nel programma di trattamento riabilitativo per lui predisposto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore