Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10292 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME (ORA COGNOME NOME nata a Faenza il 10/02/1993
COGNOME NOME nata a Roma il 10/04/1961
avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
udite le conclusioni del difensore delle ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che ha insistito motivi di impugnazione e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME (ora NOME COGNOME) e NOME COGNOME a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2024, con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa -in data 18 febbraio 2021- dal Tribunale di Ravenna, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME (ora NOME COGNOME NOMECOGNOME per essere il reato estinto per avvenuta prescrizione e confermando la condanna di NOME COGNOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di truffa.
Le ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 601 cod. proc. pen. e 24 Cost.
Con il decreto di citazione per il giudizio di appello emesso in data 13 marzo 2023, la Corte territoriale avrebbe espressamente avvertito le parti che il processo sarebbe proseguito per la sola conferma delle statuizioni civili, atteso il decorso dei termini di prescrizione del r tale inequivoca indicazione avrebbero indotto le ricorrenti a non presentare motivi nuovi di appello ex art. 585 cod. proc. pen. e a non richiedere la trattazione orale del giudizio di appello
La difesa ha, inoltre, rimarcato che, successivamente alla notifica del decreto di citazione, le ricorrenti non avrebbero ricevuto le conclusioni del Procuratore generale e la memoria prodotta dalla parte civile.
La Corte territoriale, confermando la condanna nei confronti di COGNOME anche agli effetti penali in contrasto con quanto indicato nel decreto di fissazione del giudizio appello, sarebbe incorsa in una evidente violazione di legge nonché in una lesione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.
Le ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’element soggettivo del reato di truffa.
La Corte territoriale avrebbe errato nel fondare la consapevolezza delle ricorrenti circa la falsità della fideiussione sulla scorta della sola ricezione di un decreto ingiuntivo in quant giudizio della difesa, il suddetto documento si sostanzierebbe in una mera richiesta di pagamento per un’obbligazione civile di cui sono debitori in solido le ricorrenti ed il Consorzi Fidi Italia, senza mai dare conto della falsità della fideiussione.
La Corte territoriale avrebbe, altresì, omesso di tenere in considerazione l’immediata opposizione al decreto ingiuntivo da parte di NOME COGNOME, circostanza che, secondo la difesa, sarebbe sintomatica di un’assoluta mancanza di consapevolezza circa la falsità della fideiussione da parte della ricorrente.
Le ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, lamentano violazione di legge nonché illogicità della motivazione in ordine all’assoluzione del coimputato COGNOME ed all’affermazione di responsabilità nei confronti delle ricorrenti.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente assolto il coimputato COGNOME e non anche le ricorrenti, senza tenere conto che il COGNOME avrebbe seguito -in prima persona- l’intera pratic della fideiussione con il Consorzio Italia Fidi e che l’istruttoria non avrebbe fornito elem ulteriori e idonei a provare la penale responsabilità delle ricorrenti rispetto a quelli p fondamento dell’assoluzione del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME (ora Apostoli Monti) è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. GLYPH Il primo motivo di impugnazione è dedotto in carenza di interesse.
Il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione d ricorso per cassazione, deve sempre sussistere un concreto interesse all’impugnazione, previsto
dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizio generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.
L’impugnazione, pertanto, può essere proposta solamente nel caso in cui la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole al ricorrente. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatt attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce d aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazion di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella final negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199).
Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che la ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento della sentenza nella parte in cui la sola co-imputata NOME è stata condannata anche agli effetti penali, stante la contestuale pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei suoi confronti.
1.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono articolati esclusivamente in fatto e quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poter Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
La Corte di merito, in base al combinato disposto degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in conformità al principio costituzionale favor rei, ha adeguatamente valutato i motivi di appello concernenti la statuizione sui capi penali che, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, non erano sottratti alla piena cognizione del giudice del gravame, in presenza della parte civile costituita (Sez. U, n. 36208 de 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, COGNOME Rv. 286861; da ultimo, Sez. 2, n. 47711 del 14/11/2024, COGNOME, non nnassimata).
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-fattuali posti a fondamento del rigetto del motivo di appello con cui l’imputata aveva chiesto l’assoluzione e la conseguente conferma delle statuizioni civili (vedi pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità,
è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifes illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Cort territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e co emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME è fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni.
2.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
NOME COGNOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna l’ha condannata a mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 per il reato di truffa;
il decreto di citazione per il giudizio di appello emesso in data 13 marzo 2024 contiene i seguente avvertimento “i/ processo, atteso il decorso dei termini di prescrizione de/reato, prosegue in sede penale per la sola eventuale conferma delle statuizioni civili”;
la ricorrente non ha avanzato istanza di trattazione orale né ha depositato motivi nuovi di appello o memorie conclusive;
la Corte di appello, all’esito dell’udienza del 23 febbraio 2024, svoltasi con le forme d giudizio cartolare, ha confermato la condanna di NOME COGNOME COGNOME alla pena determinata dal primo giudice, non ritenendo perfezionato il termine massimo di prescrizione per la sussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica.
2.2. Ciò premesso, deve essere affermata la violazione del diritto al contraddittorio e l’evidente compressione dei diritti di difesa dell’imputata NOME COGNOME COGNOME in ragione de erronea individuazione dei motivi di appello oggetto di esame da parte della Corte di appello (“eventuale conferma delle statuizioni civili”).
Appare evidente che l’indicazione contenuta nel decreto di fissazione ha indotto la ricorrente a ritenere che il giudizio di appello avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente il motiv di gravame con cui era stata chiesta la revoca delle statuizioni civili e che la scelta processua di non presentare motivi nuovi e di non richiedere la trattazione orale del ricorso sia sta indebitamente alterata da tale fuorviante indicazione.
È del tutto evidente, dunque, la violazione di contraddittorio che tale modus procedendi ha indotto, essendo stata, di fatto, sottratta alla ricorrente la possibilità di interloquire della decisione, in ordine al motivo di appello inerente all’accertamento della sua penal responsabilità in relazione al reato di truffa.
Ne consegue che la pronuncia oggetto di ricorso è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa così come tutelati dagli artt. 24 e 11 l’accertamento di tale nullità comporta l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di
NOME COGNOME COGNOME e la necessità di rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Cor di appello di Bologna (il reato alla stessa contestato non risulta ancora prescritto alla d odierna).
Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione di impugnazione sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso dedotto da NOME COGNOME
All’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME (ora Apostoli Monti) consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOMEora NOME COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 gennaio 2025
Il Presidente Il Consiqliere NOME