Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5862 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE inammissibile per genericità e manifesta infondatezza , nonché riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa con congrua e corretta motivazione;
considerato, infatti, che l’autorizzazione a comparire rilasciata al ricorrente c errore chiaramente riconoscibile e tale da non generare equivoci, contenendo e riferimenti al procedimento penale in relazione al quale l’autorizzazione era stata non risultando che il COGNOME avesse nello stesso giorno udienza dinanzi al Tribunale (pag.2); che, pertanto, alcuna lesione o compressione del diritto a partecipare a dinanzi al Tribunale di Foggia è riscontrabile;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere ,estensore
Il Presidente