Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3581  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
/ avversp l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA 1,tGLYPH 04./T,sp oift , p-4 , <
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da NOME COGNOME e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 19/10/2022, che aveva disatteso il reclamo proposto dal suddetto detenuto, assoggettato al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., in ordine agli orari di consegna delle lenzuola e degli altri effetti puliti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., agli artt. 7 e 41-bis legge n. 354 del 1975, nonché all'art. 9 del d.P.R. n. 230 del 2000, all'art. 5 della Circolare DAP n. 3676/7126 e agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il Tribunale di sorveglianza – in ipotesi difensiva – avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto specifico dedotto, inerente alla ragione impeditiva della consegna anche al COGNOME (come già accade in relazione ad altri detenuti) delle lenzuola pulite, in orario diverso rispetto a quello deputato alla consumazione dei pasti e, segnatamente, a metà mattina o a metà pomeriggio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Va in premessa ricordato che il ricorso per cassazione, avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti, è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi (si vedan tra le molte, Sez. 7 n. 23379 del 12.12.2012, COGNOME, rv 255490 e Sez. 7 n. 23377 del 12.12.2012, COGNOME, rv 255489). Da tale generale previsione deriva che – per poter individuare la natura della posizione giuridica soggettiva, meritevole di tutela giurisdizionale – debba aversi riguardo, da un lato, alla tipologia di interesse del soggetto che si assume lesa (posto che soltanto gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona, rappresentando essi la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo, possono essere qualificati in termini di diritt soggettivi), dall'altro alla conformazione normativa del potere organizzativo esercitato dall'amministrazione penitenziaria (posto che, lì dove la norma primaria conferisce un potere discrezionale all'amministrazione, non può parlarsi di violazione di un diritto soggettivo, ma al più di interesse legittimo, direzionato all verifica del corretto utilizzo di tale potere discrezionale). Ciò posto, va detto che tema sollevato, prima nel reclamo e poi nel ricorso, non attiene alla effettiva lesione di un diritto soggettivo, limitandosi a segnalare genericamente – come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata – una semplice difficoltà nella
ricezione (mai negata, a quanto emerge dagli atti) delle lenzuola pulite e di altri effetti del medesimo genere. Il ricorso, del resto, non si spinge nemmeno a chiarire le ragioni della lamentata difficoltà e tende, in definitiva, a provocar impropriamente una difforme valutazione sotto il profilo fattuale, non consentita in sede di legittimità, senza prospettare fondate e consentite argomentazioni critiche, rispetto a quanto sussunto nel provvedimento avversato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.