Cuffie wireless in carcere: Comodità o violazione dei diritti soggettivi del detenuto?
L’ordinanza in esame affronta un tema apparentemente minore, ma che tocca il delicato equilibrio tra le esigenze organizzative e di sicurezza degli istituti penitenziari e i diritti soggettivi del detenuto. La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla legittimità del divieto di utilizzare auricolari senza filo in cella, chiarendo i confini tra una legittima scelta gestionale e una potenziale lesione dei diritti della persona ristretta.
I Fatti del Caso: Dalle Cuffie Senza Filo al Ricorso in Cassazione
Un detenuto si era visto sostituire gli auricolari senza filo, che utilizzava per ascoltare il televisore, con un modello tradizionale dotato di filo e prolunga. Ritenendo lesiva tale disposizione, aveva presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che lo aveva però respinto. La questione è quindi approdata al Tribunale di Sorveglianza, il quale ha confermato la decisione, qualificando il reclamo come generico e non giurisdizionale.
Il Tribunale ha validato la scelta dell’amministrazione penitenziaria, motivata da due ordini di ragioni:
1. Sicurezza interna: L’uso di dispositivi wireless potrebbe comportare il rischio di captare flussi comunicativi esterni non autorizzati.
2. Impossibilità tecnica: Gli apparecchi televisivi in dotazione nell’istituto non erano compatibili con auricolari diversi da quelli, con filo, forniti.
Non soddisfatto, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, le ragioni di sicurezza erano basate su una mera supposizione non dimostrata, tanto che in passato l’uso di tali dispositivi gli era stato consentito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse alcun errore di diritto e che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza fosse logica e corretta.
Le Motivazioni: la tutela dei diritti soggettivi del detenuto
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella distinzione tra una modalità organizzativa e la violazione di un diritto. Il ricorrente, secondo la Corte, ha lamentato in modo generico la lesione di un “diritto soggettivo”, senza tuttavia specificare quale diritto sarebbe stato concretamente violato.
L’uso di un dispositivo con filo anziché senza filo, hanno osservato i giudici, non costituisce una limitazione né, tantomeno, un impedimento alla possibilità di ascoltare l’apparecchio televisivo. Di conseguenza, la scelta dell’amministrazione penitenziaria non incide sul nucleo fondamentale di alcun diritto, ma si configura come una semplice modalità organizzativa.
La Corte ha inoltre sottolineato come il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente valutato la ragionevolezza della disposizione. Essa era giustificata da precise esigenze di sicurezza e da limiti tecnici oggettivi, che il ricorrente non aveva peraltro contestato nel merito. La decisione di sostituire le cuffie, pertanto, non appare né arbitraria né irragionevole.
Conclusioni: I Limiti ai Diritti Soggettivi del Detenuto
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’ordinamento penitenziario: le esigenze organizzative e di sicurezza di un istituto possono legittimamente comportare delle limitazioni, a condizione che queste non comprimano i diritti fondamentali della persona detenuta. La scelta tra un tipo di auricolare e un altro, quando la funzione (l’ascolto) è comunque garantita, non attiene alla sfera dei diritti soggettivi del detenuto, ma rientra nella discrezionalità gestionale dell’amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto non solo perché infondato nel merito, ma perché sollevava una questione non idonea a essere qualificata come lesione di un diritto protetto a livello giurisdizionale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La sostituzione di cuffie wireless con cuffie con filo viola un diritto soggettivo del detenuto?
No, secondo l’ordinanza, la sostituzione rientra in una modalità organizzativa della casa circondariale e non incide su un diritto soggettivo del detenuto, in quanto non limita né impedisce la sua possibilità di ascolto.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto legittima la decisione dell’istituto penitenziario?
Il Tribunale ha ritenuto la decisione ragionevole e non arbitraria, motivata da ragioni di sicurezza (il rischio di captazione di flussi comunicativi esterni) e dalla oggettiva impossibilità tecnica di utilizzare cuffie senza filo con gli apparecchi in dotazione all’istituto.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42412 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso in data 23 dicembre 2022, con il quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettato il reclamo con cui egli chiedeva di poter ottenere nuovamente gli auricolari senza filo, in passato da lui utilizzati per l’ascolto del televisore, lamentando che l’amministrazione penitenziaria li aveva sostituiti con una cuffia dotata di filo e prolunga.
Il Tribunale ha ritenuto, conformemente al magistrato di sorveglianza, che la disposizione della casa circondariale, motivata da ragioni di sicurezza interna e dal fatto che gli apparecchi in uso in quel carcere non consentono l’uso di auricolari diversi da quelli forniti al detenuto, non comporti un attuale e grave pregiudizio ai diritti soggettivi del medesimo, ed ha pertanto ribadito la qualificazione del reclamo come generico e non giurisdizionale, giudicando altresì ragionevole e non arbitraria la disposizione contestata, in quanto motivata da rischi per la sicurezza, per una ipotizzabile possibilità di captazione di flussi comunicativi esterni, e dalla oggettiva impossibilità di impiego di cuffie senza filo con gli apparecchi in dotazione;
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il Tribunale ha errato nel qualificare il reclamo come generico, comportando la disposizione della casa circondariale la violazione di un diritto soggettivo, compiuta in assenza di giustificazioni, avendo la stessa ordinanza impugnata evidenziato che essa è poco funzionale, e ipotizzando la sussistenza di ragioni di sicurezza mediante una mera supposizione, non dimostrata, circa la possibilità del detenuto di comunicare con altri soggetti mediante l’uso degli auricolari senza filo, con ciò contrastando con il fatto che, in passato, l’uso di tali apparecchi gli era stato consentito.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta una violazione di legge insussistente e un vizio di motivazione manifestamente infondato, lamentando genericamente l’erroneità del provvedimento impugnato nel negare la violazione di un diritto soggettivo, senza indicare, però, quale diritto del detenuto sarebbe violato, e per quale ragione l’uso di un dispositivo auricolare dotato di filo anziché di uno privo di esso costituisca una limitazione o addirittura un impedimento alla sua possibilità di ascoltare gli apparecchi a cui
esso venga collegato. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, in modo logico e giuridicamente corretto, che la disposizione adottata dalla casa circondariale di Novara costituisce solo una modalità organizzativa, che non incide sul diritto di quel detenuto e non risulta irragionevole, dal momento che il ricorrente non ha contestato l’affermazione della impossibilità di applicare, sugli apparecchi in uso in quell’istituto penitenziario, un dispositivo diverso da quello consegnatogli.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
GLYPH