Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Bari il 01/11/1987;
avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 28/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen. presentato da NOME COGNOME (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.) e diretto ad ottenere che la saletta di socialità del carcere venisse dotata di attrezzatura idonea allo svolgimento di attività fisica. In particolare, il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta escludendo la sussistenza di un rischio grave ed attuale di pregiudizio.
Avverso il citato provvedimento NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 35bis Ord. pen. con riferimento all’art. 33 Cost. ed il vizio di motivazione mancante per non essere stato considerato che il diritto allo sport è ormai un diritto costituzionalmente tutelato.
2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis Ord. pen. e 666 del codice di rito ed il vizio di motivazione per la mancata fissazione di apposita udienza camerale per decidere sul reclamo in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla
discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010 – 01).
Nel caso in esame, il reclamo proposto dall’odierno ricorrente in considerazione del suo oggetto (riguardante la richiesta di dotare la sala dedicata alla socialità di
ulteriori attrezzature sportive, oltre a quelle già presenti) deve intendersi come reclamo generico
ex art. 35 Ord. pen. non vertendosi in materia di diritti
soggettivi del detenuto, ragione per la quale non deve nemmeno essere fissata apposita udienza in camera di consiglio.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.