Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, con decreto del 1 marzo 2024 rigettava il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento della Amministrazione penitenziaria di diniego di acquisto di una borsa frigo rigida, ovvero di utilizzo del frigorifero della sezione, qualificando tale reclamo ex art. 35 OP e, dunque, procedendo de plano.
Il Magistrato di sorveglianza, a sostegno della propria decisione, citava un recente arresto di questa Corte che riteneva che con la sostituzione delle tavolette refrigeranti all’interno delle borse frigorifero morbide fosse comunque assicurata al detenuto la refrigerazione dei cibi e conservata la catena del freddo, e, dunque, latamente, il diritto ad una sana alimentazione.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto tramite il proprio difensore lamentando la violazione degli artt. 35 bis, 69 L. 354/75 e 666 cod proc pen., lamentando l’omessa fissazione dell’udienza e l’omessa attivazione della procedura di controllo giurisdizionale di cui alle citate norme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi circa le modalità stabilite dalla amministrazione penitenziaria in punto di conservazione dei cibi, affermando che in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall’amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all’interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 17/11/2022 Rv. 283974)
In perfetta assonanza con tale orientamento, il provvedimento impugnato qualifica il diniego da parte della amministrazione penitenziaria della possibilità di utilizzare il frigorifero della sezione, ovvero una borsa frigo rigida, quale espressione di una scelta insindacabile operata in ragione di esigenze di ordine e disciplina interne, che non va in alcun modo ad incidere sul diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, in un’ottica di tutela del diritto alla salute.
La corretta conservazione dei cibi, infatti, è assicurata altrimenti dalla utilizzazione di borse frigo morbide all’interno delle quali sono collocate tavolette refrigeranti che possono venire sostituite, per mantenere la corretta conservazione
degli alimenti; il fatto che non sia consentito – per ragioni di sicurezza interne – la condivisione del frigorifero, ovvero l’utilizzo della borsa frigo rigida, riguarda le modalità di esplicazione del diritto, ma non comporta in radice la lesione del diritto medesimo.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente non ha evidenziato alcun profilo fattuale che induca a ritenere che quella che è una decisione che rientra nella discrezionalità della amministrazione penitenziaria e che incide unicamente sulle modalità di esercizio di un diritto, possa arrivare a ledere il diritto stesso.
Con altra pronuncia, nel ricorso del Ministero della Giustizia avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva accolto il reclamo di un detenuto avverso il diniego della amministrazione penitenziaria di utilizzo del frigorifero di sezione e di borse frigo rigide, questa Corte – nel solco della sopra enunciata linea interpretativa – ha affermato che la decisione del Tribunale di sorveglianza ingiustificatamente incide sulle modalità dell’adempimento da parte dell’Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatele, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre (Sez. 1, n. 24223 del 16/05/2022, COGNOME, non mass.).
Non ravvisandosi, dunque, nel diniego in oggetto, come corretto, alcuna lesione di un diritto soggettivo, il Magistrato di sorveglianza ha deciso de plano il reclamo del detenuto che ha qualificato ex art. 35 L. 354/75, non incorrendo in alcuna violazione di legge.
Il ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato, è caratterizzato da aspecificità, poiché, dopo una panoramica delle pronunce di livello costituzionale e di legittimità che si sono susseguite in materia di tutela dei diritti dei detenuti, fa un accenno alla problematica degli orari di cottura dei cibi, laddove il provvedimento impugnato ha ad oggetto, come visto, le modalità – non già di cottura – bensì di conservazione dei cibi.
2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente