Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento conto COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 23/02/2024 dal Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE respingeva il reclamo proposto congiuntamente dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 20 giugno 2023, che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che si era lamentato RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di acquistare, in regime di sopravvitto, il lievito la farina, autorizzando tale acquisto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in particolare, confermava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ritenendo che una tale limitazione, benché nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era applicata anche ai detenuti comuni, fosse illegittima, non trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza, non essendo dimostrato che l’uso e la cottura degli alimenti controversi potessero dare luogo a una situazione di pericolo, con la conseguenza che il divieto in questione si risolveva in un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regolamentazione stabilita per i detenuti comuni RAGIONE_SOCIALEe carceri continentali.
Avverso questa ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, avendo la magistratura di sorveglianza esercitato poteri non giurisdizionali, non essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale di diritti soggettivi e avendo COGNOME avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, senza contestare la lesione del diritto alla salute ovvero a una sana alimentazione del detenuto.
Con il secondo motivo di ricorso di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, conseguenti all’erronea applicazione del principio di non discriminazione dei detenuti, che presuppone l’omogeneità RAGIONE_SOCIALEe situazioni poste a confronto, rilevante soltanto per la popolazione detenuta all’interno del medesimo istituto penitenziario, assoggettata alla medesima disciplina intramuraria.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, per avere il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE disconosciuto illogicamente le ragioni sottese al divieto di introduzione in
istituto del lievito e RAGIONE_SOCIALE farina, che risultavano pericolose perch potenzialmente infiammabili.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Deve, infine, rilevarsi che il difensore di fiducia depositava memoria difensiva, datata 20 giugno 2024, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘originario reclamo e richiamando le ragioni che imponevano il respingimento del ricorso in esame, pregiudicando l’originario divieto di acquisto dei generi alimentari controversi il diritto alla salute del detenuto, che trovava copertura costituzionale nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto congiuntamente dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEe posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti, che siano state vulnerate da condotte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE violative di disposizioni previste dalla legge RAGIONE_SOCIALE e dal relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto o all’internato un pregiudizio grave e attuale.
L’attivazione del rimedio risarcitorio, dunque, presuppone l’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettiva, che è configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alle pretese del detenuto di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tali, hanno un’immediata incidenza anche sul diritto alla salute (tra le altre, Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, Rv. 281794 – 01).
Ne discende che eventuali limitazioni a tali prerogative, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità RAGIONE_SOCIALE pena, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 (Corte cost., sent. n. 186 del 2018).
Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggetti dei ristretti, conseguenti all’adozione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degl istituti, garantendo l’ordine e di sicurezza interna e, al contempo, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, laddove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, incidono legittimamente sull’originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, cit.).
3. In questa cornice, deve osservarsi cha la direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE vietava l’acquisto, in regime di sopravvitto, di farina e lievit compiendo una valutazione di natura organizzativa che, all’evidenza, rientrava negli ambiti di regolamentazione intramuraria di sua esclusiva pertinenza, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioni che le giustificavano.
Occorre, in proposito, richiamare la facile infiammabilità di tali sostanze, attestata dagli accertamenti compiuti dal RAGIONE_SOCIALE, che deve essere correlata alla loro non essenzialità alimentare, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali, idonee a garantire una dieta completa ed equilibrata.
Non sussiste, al contempo, alcuna ingiusta e vessatoria discriminazione, atteso che l’evocata disparità di trattamento non sussiste tra i soggetti ristrett all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia in regime ordinario sia in regime differenziato, in quanto la stessa ordinanza impugnata rappresentata che nell’istituto in esame, l’acquisto di farina e lievito non sono consentiti neppure ai detenuti comuni.
Ne discende che, una volta acclarato che il divieto di acquisto di farina e lievito in regime di sopravvitto, non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza intramuraria e non incidente sul diritto all’alimentazione e alla salute, il fatto che all’interno RAGIONE_SOCIALEe diverse re carcerarie nazionali vigano regole diverse non integra, di per sé, un’intollerabile penalizzazione, costituendo, piuttosto, il portato RAGIONE_SOCIALE‘adattamento RAGIONE_SOCIALEe regole al contesto concreto nel quale le stesse sono destinate a operare.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che le valutazioni sul carattere non discriminatorio del trattamento devono essere condotte alla luce del contesto penitenziario e territoriale di riferimento, salvo consentire l che i detenuti in regime differenziato siano gli unici a potere acquistare determinati beni alimentari, godendo di una posizione privilegiata rispetto ai detenuti comuni, ai
quali tale prerogativa è preclusa (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, Rv. 281618 – 01).
Tali conclusioni, del resto, hanno ricevuto definitiva conferma da questa Corte, che ha affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di regime differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non autorizzi l’acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all’alimentazione» (Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286328 – 01).
Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, cui consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 28 novembre 2023 nei confronti di COGNOME NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e conseguentemente l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE del 28 novembre 2023 nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso il 25 giugno 2024.