Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto emesso in data 01 marzo 2024 il magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui l’amministrazione penitenziaria gli ha vietato di ricevere, dai familiari, alcuni specifici alimenti non compresi nell’elenco di cui al mod. 72, affermando che tale divieto non ledeva alcun diritto soggettivo, ed era giustificato dalle preminenti esigenze di sicurezza.
Avverso il decreto il detenuto NOME COGNOME, con atto redatto personalmente, ha proposto un “ricorso” al Tribunale di sorveglianza il cui presidente, rilevato che il magistrato di sorveglianza aveva qualificato il reclamo a lui presentato come “generico” e pertanto non impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza, con provvedimento emesso in data 21 marzo 2024 ha riqualificato tale impugnazione come un ricorso per cassazione, ed ha restituito gli atti al magistrato di sorveglianza per l’inoltro a questa Corte.
3. Tale decisione non è corretta.
Questa Corte, in particolare con la sentenza Sez. 1, n. 32394/2024 del 11/04/2024, Rv. 286716, ha affermato che il sistema di tutela delle posizioni giuridiche dei detenuti introdotta dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 94/2014, rafforzando quella assicurata alla lesione dei diritti soggettivi, impone al magistrato di sorveglianza, a cui venga proposto un reclamo, la previa verifica dell’oggetto della tutela richiesta, in quanto soloin relazione a quella rivolta ai diritti soggettivi è previsto un reclamo di natura giurisdizionale, discipliNOME dall’art. 35-bis Ord. pen., restando invece estranee a tale forma di tutela le dedotte lesioni di interessi di natura diversa, per le quali il detenuto può accedere al ricorso generico, discipliNOME dall’art. 35 Ord. pen.
In assenza di una classificazione normativa dei “diritti soggettivi”, intesi quali le «aspirazioni alla fruizione e al godimento di beni della vita che restano insensibili alla restrizione di libertà, in quanto ricollegate funzionalmente a quel residuo di libertà che non può e non deve essere rimesso alla mera discrezionalità amministrativa», la individuazione di tali posizioni giuridiche è affidata alla concretizzazione giurisprudenziale, secondo cui rientrano nella sfera dei diritti soggettivi «esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell’individuo» (ad esempio il diritto alla salute, alla tutela della dignit personale, al mantenimento dei rapporti affettivi con il nucleo familiare). La inerenza di un simile interesse all’esercizio di un diritto, peraltro, deve essere
valutata con una certa ampiezza, perché l’esercizio dei diritti si esplica in una molteplicità di casi, ed anche le singole modalità di regolamentazione di questo possono qualificarsi come lesioni al diritto soggettivo stesso.
In presenza di un reclamo, pertanto, il magistrato di sorveglianza deve in primo luogo valutare la inerenza o meno della pretesa del detenuto ad un diritto soggettivo, anche retrostante, valutazione da cui dipende la qualificazione del reclamo come generico, ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., o giurisdizionale, ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen.. Deve, poi, valutare la ragionevolezza del limite posto dal provvedimento dell’amministrazione penitenziaria oggetto del reclamo alla fruizione del preteso diritto, con specifica attenzione, nel caso di limiti posti ad un detenuto soggetto al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen., anche alla necessità che l’eventuale diversità del trattamento rispetto a quello assicurato ai detenuti sottoposti al regime penitenziario ordinario sia ragionevole e giustificata da esigenze di contenimento della pericolosità soggettiva.
4. Con riferimento al caso di specie, questa Corte ha più volte ritenuto che i reclami e i ricorsi proposti dai detenuti sottoposti al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis Ord. pen. contro il divieto di acquistare o ricevere alimenti non compresi nell’elenco di cui al mod. 72 attengono al diritto soggettivo alla salute e alla sana alimentazione, ed hanno, pertanto, natura giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., potendo altresì tali divieti, se non giustificati da effettive ragioni organizzative o di sicurezza, comportare un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello applicato ai detenuti sottoposti al regime ordinario. La sentenza Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794, ha stabilito, in particolare, che «In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., è illegittima la disposizione dell’amministrazione penitenziaria che, nell’individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l’acquisto di quelli compresi nel “modello 72” dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole “surplus” di afflittività del regime carcerario differenziato», mentre con riferimento all’acquisto o alla ricezione di singoli alimenti si è ritenuto legittimo il diviet opposto dall’amministrazione penitenziaria, in casi specifici, se adeguatamente giustificato (vedasi Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, Rv. 286328; Sez. 1, n.25958 del 17/04/2024, n.m.; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532).
Nel caso di specie, pertanto, il reclamo proposto dal detenuto è stato erroneamente qualificato come “generico”, essendo inerente, secondo la prospettazione dell’istante, all’esercizio del diritto ad una alimentazione sana,
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nonché essendo tale divieto asseritamente tale da introdurre un trattamento irragionevolmente differenziato tra detenuti, anche sottoposti al medesimo regime penitenziario.
Il “ricorso” presentato dal detenuto, pertanto, deve essere qualificato come un reclamo giurisdizionale, discipliNOME dall’art. 35-bis Ord. pen., la cui fondatezza deve essere valutata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, a cui l’atto è stato indirizzato. Tale qualificazione esclude, di conseguenza, l’applicabilità dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., e la conseguente declaratoria di inammissibilità per essere stata impugnazione proposta senza l’assistenza di un difensore abilitato.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente