Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30220 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30220 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE SASSARI parte offesa nel procedimento RAGIONE_SOCIALE PENITENZIARIA parte offesa nel procedimento
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA parte offesa nel procedimento nel procedimento a carico di:
NOME nato a CATANIA il 23/08/1977
avverso l ‘ ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza in data 28 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria avverso l ‘ ordinanza n. 276/23 del 31 gennaio 2023 con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari, previa disapplicazione dei contrari ordini di servizio, aveva disposto, su reclamo di NOME COGNOME detenuto nella Casa circondariale di Sassari in regime di art. 41bis Ord. pen., che egli potesse acquistare un dispositivo per la ‘lettura’ de i compact disc e i relativi supporti CD contenenti brani musicali e aveva ordinato alla Direzione dell’istituto penitenziario di dare attuazione al provvedimento entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
1.1. Il Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell ‘ art. 41bis Ord. pen. e l ‘ erronea applicazione dell ‘ art. 14 della circolare 2 ottobre 2017, non avendo il Tribunale di sorveglianza tenuto conto della potestà dell ‘ Amministrazione di adottare, nei confronti delle persone sottoposte al regime differenziato, limitazioni necessarie a impedire loro di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza, né dei principi della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di verificare se l ‘ utilizzo di tali beni potesse comportare inesigibili adempimenti da parte della stessa Amministrazione, sì da rendere ragionevole la scelta operata dalla direzione del carcere di non consentirne l ‘ acquisto.
1.2. Con sentenza n. 23944 in data 17 giugno 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l ‘ ordinanza impugnata rilevando come il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare compact disc ad uso ricreativo, non avesse verificato se il relativo impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, potesse comportare, in capo all ‘ Amministrazione penitenziaria, inesigibili adempimenti in relazione alle necessarie operazioni di messa in sicurezza e allo loro incidenza sulle risorse e sull ‘ organizzazione della stessa Amministrazione.
1.4. Con ordinanza in data 28 febbraio 2025, emessa in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria. Dopo aver disposto un approfondimento istruttorio diretto a verificare quali fossero le operazioni tecniche di messa in sicurezza dei lettori di CD al fine di evitarne manomissioni e sui CD musicali, il Collegio di merito ha dato atto che dalle informazioni pervenute dalla Direzione del carcere di Bancali era emerso come la messa in sicurezza dei supporti CD non costituisse un impegno inesigibile, occorrendo semplicemente «apporre dei sigilli di sicurezza allo scopo di prevenire l ‘ eventuale manomissione e smontaggio»; operazione realizzata con l ‘ applicazione di adesivi plastici in prossimità delle saldature in modo da consentire
la celere verifica di un loro improprio utilizzo. Quanto, invece, al controllo sul contenuto dei supporti, da attuare mediante l ‘ ascolto degli stessi, l ‘ affermazione secondo cui tale attività, gravante sull ‘ ufficio addetto alla censura, ‘ svierebbe ‘ gli addetti dall ‘ espletamento dei loro compiti ordinari è stata ritenuta del tutto avulsa da dati reali e, soprattutto, dal fatto che la relativa valutazione vada riferita alla richiesta del singolo detenuto e all ‘ impatto di questa, e non di altre eventuali e ipotetiche istanze, sulle esigenze organizzative del carcere nel momento in cui essa è stata formulata, ovviamente anche in rapporto ad analoghe richieste presentate, contestualmente, da altri detenuti, nel caso specifico non segnalate dall ‘ Amministrazione, e considerato anche il numero di CD oggetto della richiesta. Dunque, secondo il Tribunale, l ‘ Amministrazione si sarebbe basata sull ‘ astratta ipotesi di un numero indefinito e, comunque, elevato di CD detenibili da ciascuna persona sottoposta al regime dell ‘ art. 41bis , senza indicare circostanze concrete a sostegno della propria decisione (quali l ‘ elevato numero di richieste contestualmente avanzate da altri detenuti ovvero l’ elevato numero di CD musicali richiesti dallo stesso soggetto, implicanti la necessità di continue operazioni di ascolto) e ha concluso per l ‘ insussistenza di ragioni organizzative oltremodo gravose che giustificassero, su un piano di ragionevolezza, il rigetto opposto a NOME COGNOME per l ‘ acquisto del lettore CD e dei CD musicali. Sotto un diverso profilo, il Tribunale ha ritenuto non pertinente il riferimento all ‘ aggravio organizzativo sul personale dell ‘ istituto nelle ore notturne, in cui i CD musicali potrebbero essere manomessi per essere utilizzati come strumento di offesa: circostanza che il Collegio ha ritenuto non correlabile alle esigenze di ordine e sicurezza proprie del regime differenziato, quanto al più generale aspetto della tutela dell ‘ incolumità personale in carcere cui sono finalizzati altri istituti giuridici, come la sorveglianza particolare di cui all ‘ art. 14bis Ord. pen., ritenendo irragionevole una limitazione adottata soltanto per i detenuti in regime speciale e non per la generalità dei ristretti. Su tali basi, l ‘ ordinanza impugnata ha concluso che il soddisfacimento dell ‘ interesse del detenuto a una scelta personalizzata in ambito musicale non comporti pericoli per l ‘ ordine e la sicurezza e neppure, nella fattispecie concreta, adempimenti inesigibili o eccessivamente gravosi a carico dell ‘ Amministrazione, sicché il diniego di autorizzazione all ‘ acquisito e all ‘ utilizzo di lettore e CD musicali è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato.
La Casa circondariale dl Sassari, il Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto per il tramite dell ‘ Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 37, d.P.R. n. 230 del 2000 e 41bis Ord. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione all ‘ incidenza delle operazioni di messa in sicurezza dei lettori digitali e di controllo dei singoli compact disc musicali, sull ‘ organizzazione della vita dell ‘ istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali. L ‘ Ufficio di sorveglianza stravolgerebbe, riscrivendolo, il contenuto della relazione della direzione della Casa circondariale di Sassari data 27 febbraio 2025, secondo cui: l ‘ istituto sarebbe «sprovvisto di personale competente alla messa in sicurezza di tali dispositivi»; gli addetti al casellario del reparto 41bis non potrebbero che limitarsi ad apporre degli adesivi plastici in prossimità delle saldature; le operazioni di ascolto dei CD da parte degli addetti all ‘ Ufficio Censura ne aggraverebbero notevolmente le attività, risultando troppo onerose rispetto all ‘ organizzazione dell ‘ istituto penitenziario e del reparto 41bis , nel quale sono ospitati novanta detenuti; il numero di supporti CD è «indeterminato», potendo ogni detenuto depositare presso il casellario del reparto un numero indefinito di CD, sicché non vi sarebbero risorse di personali sufficienti per effettuare gli accertamenti. In particolare, l ‘ affermazione attribuita alla Direzione del carcere secondo cui il controllo sui lettori sarebbe «l ‘ impegno meno gravoso», non si rinverrebbe nella relazione, ove l’Amministrazione avrebbe attestato di essere «sprovvista di personale competente alla messa in sicurezza di tali dispositivi», certificando di non essere in grado di assolvere il relativo impegno. Quanto, poi, all ‘ ascolto dei CD, sfuggirebbe all ‘ Ufficio di sorveglianza che, al momento, sarebbero assai numerosi i detenuti del reparto 41bis che avrebbero presentato reclami e ricorsi del medesimo contenuto di quello proposto da Nizza, dei cui procedimenti i ricorrenti riportano i numeri identificativi; ciò che smentirebbe l ‘ affermazione del Tribunale circa la «non esistenza di richieste di altri detenuti». Il contenuto della relazione, dunque, sarebbe stato travisato, così come le conclusioni rassegnate dalla Direzione dell ‘ istituto penitenziario.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 41bis Ord. pen. e dell ‘ art. 14, circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 per avere il Tribunale consentito l ‘ uso del lettore CD nell ‘ intero arco delle ventiquattro ore giornaliere e, dunque, anche in orario serale e notturno, allorché la vigilanza penitenziaria è meno intensa. Ciò renderebbe ragionevole il ritiro, in tale orario, degli oggetti potenzialmente sensibili sotto il profilo della sicurezza, generalmente prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale dall ‘ art. 6 della Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, dovendosi evitare che costoro possano approfittare della minorata difesa dell ‘ Amministrazione tentando di manomettere tali strumenti, come del resto riconosciuto da altri Uffici di sorveglianza, come quello di Roma. Infine, si
sottolinea come il divieto di acquisto dei CD si giustificherebbe con l ‘ esigenza di impedirne, specie in orario notturno, un improprio utilizzo, quali specchietti per accertarsi dell ‘ assenza del personale penitenziario nei dintorni, onde poter illecitamente comunicare o scambiare oggetti con i ristretti appartenenti a un diverso gruppo di socialità, nonché quali armi da taglio, con grave rischio per l’incolumità de gli agenti penitenziari e gli altri detenuti.
In data 1° luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Muovendo dal primo motivo di ricorso giova preliminarmente ricordare che il rimedio giurisdizionale previsto dall ‘ art. 35bis Ord. pen. è esperibile dal detenuto in presenza di una delle situazioni di pregiudizio previste dall ‘ art. 69, comma 6, lett. b ), Ord. pen., ovvero di una situazione di attuale e grave pregiudizio all ‘ esercizio dei diritti della persona detenuta o internata conseguente alla inosservanza, da parte dell ‘ Amministrazione, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento di esecuzione. Lo stesso art. 35bis stabilisce, al comma 4, che «avverso la decisione del magistrato di sorveglianza (sul reclamo giurisdizionale) è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell ‘ avviso di deposito della decisione stessa»; e, al successivo comma 4bis , introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, che «la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell ‘ avviso di deposito della decisione stessa». Va ulteriormente soggiunto che la giurisprudenza di legittimità riconduce alle ipotesi di violazione di legge il caso della motivazione inesistente o meramente apparente nonché quello dei vizi della motivazione così radicali da rendere l ‘ apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l ‘ itinerario logico seguito dal giudice (si veda, per il tema generale dei rapporti tra la nozione di violazione di legge e la mancanza o apparenza della motivazione quanto affermato, con riferimento alle misure di prevenzione, da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, in motivazione; nonché, in materia di sequestro preventivo o probatorio, da Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, in motivazione; v. anche Sez. U, n.
25933 del 29/05/2008, Malgioglio, in motivazione). Pertanto, nel caso del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale in materia di reclamo giurisdizionale, specie sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi dell ‘ illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione di cui all ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen.
2.1. Tanto premesso deve escludersi che, nel caso in esame l ‘ ordinanza impugnata presenti una motivazione inesistente o apparente.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha offerto una propria interpretazione del contenuto della relazione trasmessa dalla Direzione dell ‘ istituto penitenziario; interpretazione che rientra nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento del materiale istruttorio e che, di certo, non si può ritenere del tutto inidonea a ricostruire l ‘ iter logico-argomentativo della decisione impugnata. Secondo il Tribunale isolano, in sostanza, l ‘ attestazione contenuta nella suddetta relazione circa l ‘ indisponibilità di risorse sufficienti a garantire il controllo peccherebbe di astrattezza, nel senso che non contestualizzerebbe quanto in essa riferito, non indicando quanti soggetti, allo stato, siano stati autorizzati a detenere i dispositivi e i relativi supporti e non consentendo, pertanto, di apprezzare la reale incidenza di una nuova autorizzazione sulle esigenze organizzative dell’Amministrazione . Una motivazione, questa, che appare il frutto di una valutazione di merito che gli angusti limiti entro cui è consentito, avverso tale tipologia di provvedimenti, il ricorso per cassazione, non consente di censurare.
Né sono scrutinabili, in questa sede, le ulteriori affermazioni svolte in ricorso.
Quanto alla analitica indicazione dei reclami e ricorsi che sarebbero stati proposti nella materia che occupa, non è chiaro quanti di essi siano pendenti e quanti siano stati definiti, né quali detenuti, cui essi sono riferibili, siano ancora ristretti nella Casa circondariale di Sassari (atteso che, alcuni procedimenti sembrano risalenti a molti anni or sono). Quanto, invece, all ‘ osservazione secondo cui ogni persona sottoposta al regime differenziato potrebbe detenere un numero indeterminato di supporti presso il casellario del reparto, è appena il caso di osservare che fintanto che egli non ne chieda la consegna, la presenza di essi non dovrebbe impegnare il personale nelle operazioni di ascolto; e che, in ogni caso, non sarebbe affatto irragionevole una misura con cui l ‘ Amministrazione eventualmente ovviasse a tale inconveniente limitando il numero di supporti depositabili presso il casellario.
3. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione.
Quanto alle considerazioni sulla possibilità di un uso improprio dei supporti, che i detenuti sottoposti al regime differenziato potrebbero utilizzare come strumento di offesa o, comunque, in pregiudizio delle esigenze di ordine e sicurezza interne all’istituto , deve ribadirsi, come correttamente osservato dal
Collegio di merito, che tale argomentazione è del tutto eccentrica rispetto alle finalità proprie delle limitazioni previste dall ‘ art. 41bis , che non è funzionale a contenere la pericolosità penitenziaria delle persone detenute, quanto la possibilità per esse di comunicare con l ‘ esterno e, conseguentemente, di mantenere i collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza.
Analogamente, quanto all ‘ uso dei dispositivi in orario serale e notturno, il provvedimento impugnato ha ritenuto non ragionevole la giustificazione addotta in ordine al relativo divieto, ovvero che esso sia da correlare a un aggravio organizzativo gravante sull ‘ istituto nelle ore notturne, in cui i CD musicali potrebbero essere utilizzati come strumento di offesa. E ciò sul presupposto che, ancora una volta, non sia pertinente il richiamo alla possibilità di un improprio utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, atteso che il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto (da ultimo, tra le tante, v. Sez. 1, n. 34368 del 30/04/2024, COGNOME, non massimata). Rispetto a quest’ultima, infatti, può ipotizzarsi l ‘ adozione di misure, come la sorveglianza particolare prevista dall ‘ art. 14bis Ord. pen., che comportano l ‘ adozione di specifiche restrizioni volte a impedire, ad esempio, la detenzione di oggetti utilizzabili per l ‘ offesa alla persona, ma sempre in presenza di concrete esigenze legate ad atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale penitenziario o delle altre persone ristrette (in argomento v. Sez. 5, n. 39742 del 18/09/2024, COGNOME, non massimata). Ma, appunto, in tali evenienze si è completamente al di fuori dall’ambito di operatività del regime differenziato delineato dall’art. 41 -bis Ord. pen.
Anche in tal caso, invero, si è in presenza di una motivazione che non può certo ritenersi apparente, né inesistente, sicché anche sotto tale profilo il ricorso non può ritenersi ammissibile. Se è vero che la censura è stata formulata come violazione dell ‘ art. 41bis Ord. pen. e, più precisamente, come inosservanza della norma della circolare , contenuta all’art. 6, che disciplina il ritiro in orario notturno di determinati oggetti, deve rilevarsi che la relativa disposizione è stata ritenuta, come detto, non ragionevole, quantomeno rispetto alla detenzione dei lettori CD e dei relativi supporti, rispetto agli scopi propri del regime differenziato. E una volta riconosciuto in capo alla magistratura di sorveglianza il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza del potere di auto-organizzazione dell ‘ Amministrazione penitenziaria (cfr., in argomento, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Strangio, Rv. 280532 – 01), la censura sul contenuto della decisione giurisdizionale finisce per configurarsi nei termini di una richiesta di sindacato sulla motivazione, il quale, come detto, non è consentito dall ‘ art. 35bis , comma 4bis , Ord. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo un consolidato orientamento interpretativo la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia, ricorrenti per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35bis e 35ter Ord. pen., non devono essere condannati, in ragione della loro natura di parti pubbliche, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650 – 01).
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 8 luglio 2025