Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5292  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha GLYPH chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo di NOME COGNOME, soggetto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato il reclamo volto ad ottenere la tutela inibitoria ed un risarcimento, attesa la mancata consegna, in data 26/11/2020, di una confezione di gamberi, perché non richiesta la sera precedente.
Il Tribunale osservava in premessa che la mancata consegna del cibo richiesto da COGNOME è avvenuta successivamente ad un precedente ordinanza con la quale il Magistrato aveva ordinato alla Direzione dell’Istituto di consentire scambi di generi alimentari in corrispondenza dei pasti e senza formalità; ciò posto, il giudice a quo riteneva che la segnalata mancanza fosse episodica e di minima significanza, inidonea a configurare la violazione di un diritto del detenuto o un trattamento inumano o degradante.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 41-bis ord. pen., nonché agli artt. 3 e 27 Cost., censurando l’erronea applicazione della disciplina in tema di scambio di generi alimentari tra detenuti sottoposti a tale regime speciale, come risultante all’esito delle sentenze adottate dalla Corte costituzionale.
 Il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile.
L’unica questione di diritto che il ricorrente sembra prospettare nel ricorso attiene alla legittimità della restrizione alla facoltà di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al regime speciale – che siano appartenenti al medesimo gruppo di socialità – consistente nell’onere di presentare all’Amministrazione la relativa istanza il giorno prima dello scambio. Sul tema, la giurisprudenza si è a più riprese espressa ritenendo che tali provvedimenti non neghino il diritto, ma si limitino a regolarne l’esercizio (Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022, dep.
2023, Min. giust. c. Gallo, n.m.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, n.m.).
Da ultimo è stato affermato che la previsione di una richiesta da presentare il giorno precedente a quello in cui deve avvenire lo scambio non è una regolamentazione talmente limitativa da non garantire in concreto l’esercizio del diritto, ed è, peraltro, funzionale all’esercizio del controllo dell’amministrazione penitenziaria sugli scambi che non potrebbe esercitarsi con la ponderazione necessaria se fosse ammessa la possibilità di una richiesta presentata immediatamente precedente allo scambio (Sez. 1, n. NUMERO_DOCUMENTO del 27/06/2023, Li Bergolis, n.m.).
3. Invero, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il diniego sia illegittimo ma non tutelabile a mezzo della tutela inibitoria e risarcitoria, posta l’assenza di un pregiudizio rilevante all’esercizio di un diritto, e, a fortiori, di un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della singola condotta inosservante dell’Amministrazione.
In effetti, il reclamo giurisdizionale in materia di diritti, ai sensi degli ar 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. – a differenza del reclamo generico di cui all’art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. – non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905).
Questo arresto, in motivazione, ha chiarito che laddove sia ‘manifesta’ l’assenza di tale carattere della pretesa, la domanda neppure è idonea ad attivare il procedimento di tutela giurisdizionale descritto dall’art. 35 bis ord. pen. e andrebbe dichiarata inammissibile inaudita altera parte.
Tanto meno una tale domanda potrebbe essere ritenuta idonea ad attivare validamente il procedimento volto ad ottenere la tutela risarcitoria, che postula che il reclamante lamenti di aver subito “condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Il ricorrente, sul punto, non oppone argomenti idonei ad evidenziare la natura illegittima del provvedimento. Limitandosi ad articolare censure generiche e astratte e a prospettare un difetto motivazionale che, in realtà, è assente, non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, omettendo di spiegare in quali termini un singolo episodio di diniego allo scambio di oggetti sia
stato in grado di determinare un pregiudizio “grave” e “attuale” all’esercizio di un proprio diritto, se non anche un trattamento inumano e degradante.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2023.