Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento
RITENUTO IN FATTO
L’RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento del 23 febbraio 2024 rigettava il reclamo proposto dal detenuto COGNOME NOME avverso la circolare DAP del 2 ottobre 2017 nella parte in cui prevede l’obbligo dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis OP di riconsegnare pentolame, fornellino e stoviglie al personale Polizia Penitenziaria dalle 20.00 alle 7.00 del giorno successivo.
Il Magistrato di Sorveglianza riteneva che l’oggetto del reclamo non attenesse alla lesione di un diritto soggettivo del detenuto, bensì ad aspetti peculiari dell’organizzazione interna penitenziaria.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 69 L. 354/75 OP e 666 cod. proc pen.
Il ricorrente richiamava la sentenza n. 26 del 11/2/1999 della Corte cost che aveva dichiarato la illegittimità degli artt. 35 e 69 L. 354/75 nella parte in cui ta norme non prevedono una tutela giurisdizionale piena dei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale.
Successivamente, con la sentenza Sezioni Unite n. 25079/2003 la Corte ha individuato – come mezzo procedimentale con cui lamentare la lesione di posizioni giuridiche da parte dell’ amministrazione penitenziaria – la procedura prevista dagli artt. 14 ter e 69 OP.
Nel caso concreto, il detenuto lamentava la violazione della parità di trattamento rispetto ai detenuti di alta e media sicurezza in ragione del fatto che questa Corte ha ritenuto che sia legittimo il divieto di cottura dei cibi in certe fasce orarie, purchè sia divieto generalizzato e non limitato solo a particolari categorie di detenuti, rispetto alle quali avrebbe assunto carattere vessatorio.
Lamentava, infine, il mancato rispetto dell’art. 666 cod proc pen poiché il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto fissare l’udienza e non provvedere de plano.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il Magistrato di sorveglianza ha riqualificato l’istanza ex art. 35 bis L. 354/1975 quale reclamo generico ex art. 35 L. 354/75 e, dunque, non ha ritenuto di instaurare il contraddittorio, mentre secondo il ricorrente – lamentandosi la violazione di un diritto soggettivo – la procedura da seguire avrebbe dovuto essere quella di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
Preliminarmente occorre evidenziare che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).
In questa prospettiva, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.).
Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell’Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell’art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile. (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017 Rv. 271905)
Da ciò deriva, da un lato, che la identificazione della esistenza .- o meno – di una condizione definibile in termini di « diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti (attivi o omissivi) dell’Amministrazione resta affidata alla concretizzazione giurisprudenziale, secondo le linee interpretative pregresse ( tra le molte, Sez. VII n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490; Sez.VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489) che collocano in tale ambito esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato, dall’altro che lì dove sia ‘manifesta’ lassenza di
tale carattere della pretesa, la domanda – al di là di come prospettata dalla parte – non è idonea ad attivare il nuovo di tutela giurisdizionale descritto dall’art. 35 bis ord. pen., posto che tale formalizzazione del procedimento presuppone che – alla base – si controverta di un limite posto all’esercizio di un «diritto».
1.2 Secondo la giurisprudenza di legittimità, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con i regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).
Tale regolamentazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria inciderebbe sulla modalità di esercizio in concreto del diritto, il quale sarebbe, comunque, suscettibile di ampia fruizione, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo che connotano la vita in comune all’interno di un carcere (cita Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non massimata).
Invero, la Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenut sottoposti al regime speciale (sent. n. 186 del 2018), ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria) (Sez. 1, n. 26011 del 05/05/2022, Min. della giustizia in proc. Terracchio, n.nn.).
Tuttavia, è stato sottolineato come sia necessario evitare che in tal modo si crei, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41 – bis, ord. pen., un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi.
Pertanto, ciò che risulta censurabile in sede giurisdizionale non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti a regime speciale, bensì la mancanza di ragioni apprezzabili che giustifichino tali differenziazioni, con l’unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività dell detenzione nel regime speciale rispetto al regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Min. della giustizia in proc. Crea, n.nn.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Min. della giustizia in proc. Bolognino, n. m.).
1.3 Rilevato, dunque, che la previsione di fasce orarie nelle quali è possibile cucinarsi i cibi non attinge il diritto riconosciuto a tutti i detenuti, anche que sottoposti a regime speciale, di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale (così Cost. 182/2018) e che rientra nella potestà della amministrazione penitenziaria il prevedere le concrete modalità di esplicazione di tale diritto, ex art. l’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata», è necessario accertare nel concreto perché la previsione di tale limitazione per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis esorbiterebbe tale potere e sarebbe ingiustamente gravatoria.
1.4 I precedenti citati dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato affermato da questa Corte che tali limitazioni, se applicate solo ai detenuti sottoposti al regime speciale, sarebbero ingiustamente discriminatorie, in realtà non prendono posizione su tale aspetto della questione, limitandosi ad annullare con rinvio al Tribunale di sorveglianza, al fine di chiarire proprio tale circostanza se, cioè, come e a quali categorie di detenuti fossero state applicate tali limitazioni.
1.5 Venendo al caso di specie, è incontestato che la previsione di fasce orarie è stata circoscritta, all’interno dell’Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottopo al regime differenziato e non anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti, pertanto non si appalesa alcuna necessità di rinviare al Tribunale di sorveglianza per un approfondimento sotto tale aspetto.
Il ricorrente, tuttavia, non ha fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nelle camere detentiva, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.
Non è stato cioè chiarito, per esplicito e all’esito di un’analisi specifica, se la previsione di fasce orarie, stabilita solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato, fosse in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzatorio da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio. (Sez. 1, Sentenza n. 36940 del 2022).
Per le ragioni testè esplicitate il ricorso è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente