Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15671 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1129/2025
CC – 28/03/2025
R.G.N. 4221/2025
CARMINE RUSSO
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 27/05/1964 avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha, per ciò che riguarda questo giudizio, accolto il reclamo proposto dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria contro la decisione del magistrato di sorveglianza di Milano del 4 ottobre 2024 nella parte in cui essa aveva concesso al condannato NOME COGNOME detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., di poter utilizzare il fornelletto per la cottura dei cibi nella cella di detenzione per 24 ore al giorno, e respinto il reclamo proposto dal detenuto contro la medesima ordinanza del magistrato di sorveglianza, nella parte in cui essa aveva respinto la richiesta del detenuto di acquistare e mantenere nella propria cella un frigorifero.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale, con riferimento alla questione delle fasce orarie per la cottura dei cibi, ha accolto il reclamo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria evidenziando che la diversità di regime tra i detenuti in regime ordinario e quelli in regime differenziato Ł conseguenza del numero di ore che ciascuno di essi trascorre all’interno della camera detentiva e dalla diversa offerta di attività trattamentali di cui godono i detenuti in regime ordinario, il che comporta la necessità di organizzare in modo diverso la convivenza nei medesimi spazi per evitare esalazioni propagazione di odori e produzioni di rumori anche consistenti nel medesimo momento; Ł anche ragionevole l’esigenza di evitare l’obbligo supplementare di attenzione da parte della polizia giudiziaria, che conseguirebbe al riconoscimento della facoltà di cucinare per ventiquattro ore al giorno, in un orario, quello notturno, in cui essa Ł impiegata in misura ridotta.
Per quanto riguarda la richiesta del condannato di poter acquistare e mantenere un frigorifero,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15671/2025 Roma, lì, 22/04/2025
il Tribunale ha ritenuto che le esigenze particolari del condannato, derivanti dalle sue condizioni di salute, di poter conservare cibi al fresco sono garantite dalla possibilità, riconosciuta dall’amministrazione penitenziaria, di acquistare una borsa termica morbida, mentre va evitata la possibilità di acquisto di un frigorifero, oggetto soggetto a manomissioni e facilmente utilizzabile anche per l’occultamento di oggetti non consentiti.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge relativamente alla decisione sulle fasce orarie per la cottura dei cibi, evidenziando che il detenuto, per ragioni di salute, Ł soggetto ad un regime alimentare specifico ed ha bisogno di cucinare 24 ore al giorno; il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a verificare che esistono fasce orarie differenziate, ma avrebbe dovuto decidere se l’individuazione di tali fasce orarie differenziate sia accompagnata da ragioni apprezzabili che giustifichino tali differenziazione e che non rivelino un trattamento maggiormente afflittivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge relativamente alla decisione di non permettere all’imputato di mantenere un frigorifero nella propria cella, in quanto la richiesta di un frigorifero non Ł un vezzo del detenuto, il quale, per ragioni di salute deve sottostare ad una rigida dieta alimentare, ragion per cui il cibo deve non solo essere cucinato durante tutte le 24 ore della giornata, ma anche essere conservato correttamente; non v’Ł chi non veda come ci si trovi al cospetto di una decisione che ha mancato di confrontarsi con il dato fornito dalla difesa che ha evidenziato che il ricorrente deve sottoporsi a una dieta alimentare specifica a lui prescritta per ragioni di salute; l’ordinanza non spiega altresì la sussistenza di ragioni di sicurezza ostative al possesso di un frigorifero.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, in cui il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui gli ha impedito l’utilizzo del fornelletto per la cottura dei cibi per tutte le ventiquattro del giorno, Ł infondato.
Il ricorso deduce che il detenuto, per ragioni di salute, deve seguire un regime alimentare specifico, per cui il diritto di poter utilizzare il fornelletto per ventiquattro ore al giorno deve essere considerato espressione del suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato.
L’argomento Ł infondato. Il ricorso ha illustrato, e provato mediante allegazioni, la patologia di cui Ł afflitto il ricorrente ed ha documentato la dieta che deve seguire per contenerla, ovvero una dieta povera di carboidrati, ma Ł stata assertivo ed autoreferenziale nella parte in cui ha collegato questo regime dietetico obbligato alla necessità di cucinare in qualsiasi ora del giorno e della notte. Oltre alla descrizione della patologia di cui soffre il detenuto e della dieta che deve seguire, il ricorso non ha, infatti, allegato delle evidenze scientifiche da cui risulti che una persona che si trova nelle condizioni di salute del ricorrente debba poter soddisfare i propri bisogni alimentari in qualsiasi momento della giornata e non possa seguire, invece, una programmazione ordinata e ragionevole di cottura e consumazione dei cibi.
Non riuscendo a collegare la necessità di utilizzo del fornelletto in orari diversi da quelli di cottura dei cibi previsti nell’istituto penitenziario alle proprie specifiche condizioni di salute, il ricorso
non riesce ad evidenziare, pertanto, alcuna violazione di legge nella decisione impugnata.
Il ricorso deduce anche, in termini piø generali, che l’ordinanza impugnata non avrebbe dovuto limitarsi a verificare che nell’istituto penitenziario esistono fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi tra detenuti in regime ordinario e detenuti regime speciale, ma avrebbe dovuto valutare se l’individuazione di tali fasce orarie differenziate non riveli un trattamento maggiormente afflittivo per i detenuti in regime speciale.
L’argomento Ł infondato, perchØ ciò che chiede il ricorso Ł proprio ciò che ha fatto l’ordinanza impugnata che non si Ł limitata a verificare che nel carcere ove Ł detenuto il ricorrente Ł previsto un trattamento differenziato, ma ha ritenuto che le ragioni di tale trattamento siano ragionevolmente giustificate dalla necessità per le strutture del penitenziario in cui Ł detenuto il ricorrente di organizzare in modo diverso la convivenza nei medesimi spazi, in coerenza con gli approdi cui Ł pervenuta la giurisprudenza di legittimità che Ł formata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi» (su cui v. , per tutte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc. Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc. Bolognino, n.m.).
Il secondo motivo, in cui il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo per poter tenere un frigorifero in cella, Ł infondato.
Il ricorso deduce che le condizioni di salute del ricorrente sono tali da aver bisogno di poter tenere un frigorifero nella cella di detenzione per la conservazione dei cibi che ha bisogno di consumare.
Occorre ricordare preliminarmente che non Ł possibile contestare in sede giurisdizionale qualsiasi disposizione organizzativa interna all’istituto penitenziario, ma soltanto quelle che incidono su un diritto soggettivo, in quanto il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive del detenuto incise da condotte dell’Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali ‘derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio”.
I presupposti essenziali della tutela giurisdizionale sono dunque costituiti dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonchØ dal rilievo di una condotta, imputabile all’amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione).
Nel caso in esame, la contestazione del ricorrente sul diniego ricevuto circa la possibilità di poter tenere un frigorifero nella propria cella Ł che tale diniego inciderebbe sul diritto alla salute, che Ł una posizione giuridica soggettiva che legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 35bis ord. pen.
Il motivo Ł infondato.
In termini generali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto piø volte che il diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, quale espressione particolare del piø generale diritto alla salute, Ł garantito dalle disposizioni organizzative interne che permettono al detenuto di tenere all’interno della cella borse termiche con tavolette refrigeranti (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del
17/11/2022 Rv. 283974: in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen., Ł legittimo il diniego opposto dall’amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all’interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto; nel senso della legittimità del diniego ad utilizzare, in luogo della borsa termica, il frigorifero della sezione v. anche Sez. 1, Sentenza n. 43623 del 03/07/2024, Pagano, n.m.).
In un caso esattamente in termini, in cui il detenuto aveva chiesto di poter acquistare un frigorifero da tenere nella cella, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto Ł che si tratti di un arredo della camera di detenzione funzionale ad una modalità non essenziale di esercizio del diritto alla salute (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, COGNOME, n.m.).
Il ricorso deduce che il detenuto ricorrente ha una situazione di salute particolare che giustificherebbe una deroga, ma anche qui, come già nel primo motivo, il ricorso Ł assertivo ed autoreferenziale nella parte in cui collega il regime dietetico cui Ł obbligato il ricorrente alla necessità di conservare i cibi in un frigorifero anzichØ nelle borse termiche autorizzate dall’amministrazione penitenziaria. Non riuscendo a collegare la necessità di utilizzo del frigorifero alle proprie specifiche condizioni di salute, il ricorso non riesce ad evidenziare, pertanto, alcuna violazione di legge nella decisione impugnata.
Il ricorso deduce che non sono state evidenziate ragioni di sicurezza che osterebbero alla presenza di un frigorifero nella cella di detenzione, ma l’argomento Ł infondato, perchØ inverte i poli del ragionamento, atteso che, come detto, una disposizione organizzativa dell’amministrazione penitenziaria può essere contestata in sede giurisdizionale non perchØ non sia sufficientemente giustificata come necessaria per garantire la sicurezza interna all’istituto, ma soltanto allorchŁ leda un diritto soggettivo del detenuto.
Nel momento in cui si fuoriesce dall’ambito del diritto soggettivo ci ‘si sposta, invero, in tal modo, in un ambito proprio dell’organizzazione dell’attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell’Amministrazione, una volta che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti, non risultano in sØ tali da potere realizzare un pregiudizio del diritto del detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione’ (Sez. 1, n. 21589 del 08/02/2024, DAP in proc. La Valle, n.m.).
Il motivo Ł, pertanto, nel complesso, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO
Il Presidente
NOME COGNOME