Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20635 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e da
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l ‘ ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata nella parte in cui è stato consentito all ‘ interessato di acquistare compact disc e il relativo lettore e il rigetto nel resto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ avv. COGNOME il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall ‘ Amministrazione penitenziaria e l ‘ accoglimento di quello presentato dal detenuto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva accolto parzialmente il reclamo, proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all ‘ art. 41bis Ord. pen. in espiazione della pena di 30 anni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso in data 7 aprile 2023 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, avverso l’ordinanza adottata in data 13 luglio 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva respinto la sua richiesta diretta ad acquistare a mod. 72 gli stessi cibi acquistabili presso le sezioni ordinarie dell ‘ istituto penitenziario e ad ammettere un pelapatate tra gli utensili consentiti. Secondo il Collegio, infatti, si versava in un caso di discriminazione nei confronti dei detenuti sottoposti al regime differenziato che non trovava ragionevole fondamento nella necessità di impedire la ripresa di contatti con il gruppo criminale e, quindi, doveva ordinarsi alla Direzione dell ‘ Istituto di consentire l ‘ acquisto dei cibi comprabili a mod. 72 dagli altri detenuti e di utilizzare il pelapatate.
1.1. Con sentenza n. 48700 in data 28 settembre 2022, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che era stata ignorata la memoria del 24 giugno 2020 con cui la Difesa del detenuto aveva rappresentato che la richiesta di autorizzazione in realtà riguardava tutti i beni, diversi dai cibi, acquistabili al sopravvitto dai detenuti sottoposti al regime ordinario (riviste, lettori CD, CD musicali, profumo).
1.2. Con ordinanza in data 17 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell ‘ interesse di Turiano. Il Collegio, invero, ha premesso che la richiesta doveva ritenersi circoscritta, da un lato, ai beni non compresi da precedenti decisioni rese in altri procedimenti e, dall ‘ altro lato, ai beni originariamente indicati nel reclamo al Magistrato di sorveglianza (e, dunque, alle riviste di cucina e culturali, ai CD musicali e al lettore CD, al pentolame, ai thermos e ai profumi), con esclusione degli altri beni indicati nella memoria depositata dalla Difesa del detenuto in prossimità dell ‘ udienza di rinvio. Indi, richiamato l ‘ indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittimo il rigetto, da parte dell ‘ Amministrazione, dell ‘ istanza diretta a ottenere l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali soltanto ove, a causa dell ‘ incidenza sull ‘ organizzazione della vita dell ‘ Istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213 -01; Sez. 1, n. 1306 del 17/1 1/2023, Rv. 285656 -01), il Tribunale ha, poi, concluso che nella Casa di reclusione di Spoleto, secondo quanto riferito dalla Direzione in data 30 settembre 2024, non si fossero verificate particolari problematiche organizzative
e ha, quindi, accolto il reclamo sul punto, disponendo che l ‘ Amministrazione consenta all ‘ interessato di acquistare CD musicali, previo controllo degli stessi prima della consegna, nonché il lettore CD. Viceversa, quanto alla possibilità di acquistare riviste in libera vendita non comprese nell ‘ elenco di cui al mod. 72, il Tribunale ha respinto il reclamo, ritenendo che la possibilità di acquisto della stampa dovesse essere limitato, secondo quanto stabilito dagli artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo della circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, agli articoli acquistabili tramite l ‘ impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione, con esclusione di libri e riviste provenienti dall ‘ esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale, sia tramite consegna in occasione dei colloqui, potendo il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi essere esercitato attraverso «canali sicuri» (Sez. 1, n. 32469 del 07/04/2015, COGNOME), in questo modo garantendo le finalità proprie del regime detentivo speciale (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907 – 01), con verifiche caso per caso e non con un ‘ autorizzazione di ordine generale (cfr. Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285811 – 01). Quanto, poi, alla richiesta di acquistare «pentolame vario», la sua estrema genericità non ha permesso al Tribunale di sorveglianza di entrare nel merito dell ‘ istanza, mentre quella di essere autorizzato all ‘ acquisto di un thermos è stata respinta per ragioni di sicurezza, trattandosi di un oggetto non facilmente controllabile al suo interno e potenzialmente idoneo allo scambio di messaggi. Quanto, infine, alla possibilità di acquistare dei profumi negli stessi termini dei detenuti di altri circuiti restrittivi, l ‘ ordinanza, dopo avere ricondotto l ‘ esigenza rappresentata nella sfera dell ‘ igiene personale, ha riconosciuto che il relativo diritto sia garantito dalla varietà dei prodotti comunque acquistabili al sopravvitto, essendo l ‘ individuazione dei prodotti attraverso cui il relativo diritto rimessa alla sfera discrezionale dell ‘ Amministrazione e potendo l ‘ igiene personale essere soddisfatta attraverso altri prodotti facenti parte del catalogo approvato.
Il Ministro della giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per il tramite dell ‘ Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia e dell ‘ Avvocatura generale dello Stato, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. a ), b ) ed e ), cod. proc. pen., l ‘ esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo detto Stato, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35bis , 41bis e 69 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L ‘ ordinanza impugnata, nel ritenere illegittimo il provvedimento con cui l ‘A mministrazione penitenziaria ha negato l’ autorizzazione all ‘ acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali, avrebbe compiuto una valutazione di merito in assenza dei presupposti previsti dall ‘ art. 69, comma 6, lett. b ), Ord. pen. Infatti, nella specie non ricorrerebbe alcun grave pregiudizio all ‘ esercizio di un diritto del detenuto, posto che il divieto di detenere un lettore CD e CD musicali non inciderebbe sul diritto del detenuto ad ascoltare musica, ma solo sulla modalità, necessariamente regolamentata dall ‘ Amministrazione, del relativo esercizio, laddove solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell ‘ Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549 – 01; Sez. 1, n. 13025 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME; Sez. 1, n. 13097 del 7/12/2023, dep. 2024, COGNOME; Sez. 1, n. 43516 del 27/06/2023, COGNOME). Pertanto, il Tribunale, accogliendo l ‘ istanza della persona detenuta senza interrogarsi sul diritto che sarebbe stato leso, avrebbe sostanzialmente esercitato una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo dello Stato, quale è quella che concerne l ‘ organizzazione e la gestione amministrativa del regime differenziato di cui all ‘ art. 41bis Ord. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41bis Ord. pen., 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché il travisamento del fatto e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L ‘ ordinanza impugnata meriterebbe censura nella parte in cui il Tribunale si sarebbe sostanzialmente sostituito all ‘ Amministrazione nelle valutazioni di merito alla stessa riservate, senza procedere a specifica istruttoria, ma richiamando una nota dell ‘ Istituto penitenziario acquisita il 30 settembre 2024 in cui l ‘ Amministrazione si sarebbe limitata a dare atto di avere attuato precedenti decisioni a sé sfavorevoli. Infatti, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che i controlli che il personale dovrebbe effettuare riguardano la messa in sicurezza dei dispositivi e la sicurezza del loro contenuto, sicché da ciò deriverebbe per l ‘ Amministrazione penitenziaria un inesigibile aggravio di adempimenti ovvero una serie di oneri ultronei rispetto ai suoi compiti istituzionali. Né il Tribunale avrebbe considerato le problematiche organizzative che si verificherebbero nel caso di una richiesta generalizzata da parte degli 82 detenuti della sezione (per tali considerazioni richiama Sez. 1, n. 29815 del 25/06/2021, COGNOME non massimata).
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo Difensore di fiducia, avv. COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35, 69 Ord. pen., 3, 27, 32 Cost., 1, 3, 6 CEDU, nonché il vizio di motivazione in relazione alla violazione di un diritto soggettivo del detenuto e alla disparità di trattamento tra diversi circuiti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi su lla richiesta di autorizzazione all’acquisto de i beni elencati nella memoria del 24 giugno 2020, essendosi la decisione concentrata esclusivamente sulle riviste, sul lettore CD, sul thermos , sul profumo e sul pentolame indicati nella memoria del 5 giugno 2021, in realtà successiva al giudizio dinnanzi al Magistrato di sorveglianza di Spoleto. Nessun riferimento, invece, vi sarebbe alla tovaglietta in plastica per il tavolino, alla tenda per la doccia, alla doppia padella per torte e frittate, indicati nella memoria del 24 giugno 2020, depositata prima dell ‘ udienza dinnanzi a quel Magistrato di sorveglianza.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ), c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35 e 69 Ord. pen., 3, 27, 32 Cost., 1, 3 e 6 CEDU, nonché il vizio di motivazione in relazione alla violazione di un diritto soggettivo del detenuto e alla disparità di trattamento tra diversi circuiti penitenziari quanto alla mancata concessione per l ‘ acquisto di riviste, pentolame, thermos e profumi. Invero, con riferimento alla richiesta di acquisto di riviste non comprese nel c.d. mod. 72, la motivazione sarebbe meramente apparente e non si confronterebbe con le censure del reclamo, che aveva dedotto come la possibilità di approvvigionamento non debba essere limitata al materiale editoriale compreso nel mod. 72 allegato alla circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, ma possa essere consentito l ‘ acquisto, tramite l ‘ Amministrazione penitenziaria, anche di libri, giornali o riviste diversi da quelli elencati, costituendo l ‘ elenco contenuto nel mod. 72 una mera esemplificazione che fa riferimento al materiale editoriale avente maggiore tiratura sul territorio nazionale, non vincolando l ‘ azienda di mantenimento all ‘ acquisto dei soli beni ivi menzionati. Tanto più che l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto di riviste non comprese nel mod. 72 sarebbe stata concessa ad altri detenuti allocati nel medesimo circuito detentivo dello stesso istituto penitenziario, sicché tale provvedimento autorizzativo dovrebbe essere esteso anche ai soggetti ristretti nelle medesime condizioni, al fine di non generare una disparità di trattamento tra detenuti appartenenti allo stesso circuito penitenziario. E ciò anche considerando che la giurisprudenza di legittimità avrebbe consentito ai detenuti appartenenti allo
stesso gruppo di socialità lo scambio di giornali o riviste (si cita, al riguardo, Sez. 1, n. 15703 del 11/01/2022, COGNOME, non massimata).
Quanto, poi, all ‘ acquisto del profumo, non compreso nel mod. 72, la motivazione risulterebbe apparente per avere il Tribunale ritenuto che i prodotti di cui si chiedeva l ‘ acquisto possano essere sostituiti con altri prodotti compresi nel mod. 72, senza considerare che ad altri detenuti allocati nel medesimo circuito detentivo e facenti parte dello stesso gruppo di socialità sarebbe stata autorizzata la possibilità di acquistare profumi, in due diverse occasioni e nel medesimo anno, non compresi nel mod. 72, che non contemplerebbe tale tipologia di beni, diversamente da quanto previsto per i detenuti ristretti nei circuiti di Alta e Media sicurezza. Dunque, il Tribunale non si confronterebbe con la prospettazione di una disparità di trattamento tra detenuti allocati in diversi circuiti detentivi e ristretti nel medesimo istituto penitenziario.
Infine, quanto alle doglianze relative al pentolame e al thermos , si ribadisce che con memoria depositata in data 5 giugno 2021 il detenuto aveva compiutamente elencato la tipologia del pentolame, dolendosi della differenza di trattamento tra i detenuti ristretti in regime di Alta sicurezza. E che, su tale punto, il Tribunale avrebbe omesso ogni considerazione, limitandosi a rigettare la doglianza poiché generica. In relazione all ‘ acquisto del thermos , il generico riferimento alla possibilità di occultare messaggi non si confronterebbe con le doglianze relative alle penetranti modalità di controllo sottese al regime differenziato, che impedirebbero lo scambio o il passaggio di qualsiasi tipo di oggetto. Peraltro, nel caso di specie, la res in questione era consentita antecedentemente all ‘ entrata in vigore della circolare DAP del 2 ottobre 2017 e, dunque, essa sarebbe in uso a detenuti che già erano allocati in quel regime penitenziario prima dell ‘ entrata in vigore della novella. Sul punto, dunque, la motivazione risulterebbe illogica.
In data 6 marzo 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata nella parte in cui è stato consentito all ‘ interessato di acquistare compact disc musicali e il relativo lettore e il rigetto del restante ricorso.
In data 14 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria, via PEC, una memoria a firma dell ‘ avv. NOME COGNOME con la quale, con riferimento al ricorso del Procuratore generale, ne ha argomentato l ‘ infondatezza, rilevando che il Tribunale di sorveglianza non sarebbe affatto incorso in alcun eccesso di potere, avendo la decisione preso le mosse da una nota della Direzione dell ‘ istituto penitenziario che evidenziava la possibilità per l ‘ Amministrazione di porre in essere ogni attività di
contro
llo senza alcun significativo ‘ aggravamento ‘ degli oneri sulla stessa gravanti. Fermo restando che la Corte costituzionale avrebbe più volte riconosciuto che la persona detenuta, anche se sottoposta al regime differenziato, dispone di facoltà che fanno parte di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che costituiscono gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto (punto 8 della sentenza n. 97 del 2020, Cost.).
Con riferimento al ricorso del detenuto, si ribadisce la mancanza di motivazione dedotta con riferimento a taluni beni compresi nella memoria del 24 giugno 2020 e si insiste nelle censure dedotte per ciò che concerne l ‘ acquisto di riviste, profumi e pentolame, evidenziando che le esigenze di tutela dell ‘ ordine e della sicurezza sarebbero pienamente soddisfatte dalla semplice limitazione dell ‘ accesso alla stampa diversa da quella a tiratura nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, deve essere respinti.
Il ricorso proposto dall ‘ Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero della Giustizia è infondato.
2.1. Con il primo motivo, esso lamenta l’esercizio, da parte del Tribunale, di una potestà riconosciuta dalla legge all’Autorità amministrativa, atteso che il provvedimento impugnato, riconoscendo la giustiziabilità di una pretesa non qualificabile in termini di diritto soggettivo della persona detenuta, finirebbe per impingere in un ambito riservato dalla legge ai poteri di auto-organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria.
Tale assunto non sembra, tuttavia, tenere conto del l’ormai consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra a pieno titolo in quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto da ritenersi, dunque, legittima, sempre che l’acquisto del lettore CD e dei relativi supporti musicali possa avvenire senza che l’Amministrazione penitenziaria sia costretta a inesigibili adempimenti. Si è, infatti, affermata la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria con cui sia stata negata l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali soltanto qualora non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti senza un inesigibile impiego di risorse umane e materiali, tale da incidere in maniera particolarmente significativa sull’organizzazione della vita dell’istituto e s ugli ulteriori servizi incombenti sull’Amministrazione, in un equo bilanciamento tra le esigenze operative di quest’ultima e i diritti della persona detenuta (cfr. Sez. 1, n. 43484 del
30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213 – 01; Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285656 – 01) che in prima battuta spetta alla stessa Amministrazione di verificare e alla Magistratura di sorveglianza, comunque, di riscontrare nel l’ambito del suo generale potere di controllo sul concreto esercizio della discrezionalità amministrativa. Ciò tenuto conto del fatto che l’inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35bis Ord. pen. non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all’Amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell’amministrazione e l’idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa circondariale di Nuoro, Rv. 286716 – 01), tenuto conto dei principi di proporzione e di minimo sacrificio della libertà personale (o di divieto di sacrificio non necessario) che devono sempre informare l’azione amministrativa anche rispetto alle persone sottoposte al regime differenziato (in questi termini v. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2021).
Ne consegue, pertanto, l’in fondatezza della relativa doglianza.
2.2. Con il secondo motivo, invece, il ricorso lamenta che il Tribunale si sarebbe sostituito all’Amministrazione nella valutazione di merito alla stessa riservata circa la possibilità di una messa in sicurezza dei lettori CD e dei relativi supporti senza un inesigibile aggravio di adempimenti. Ciò in quanto il Collegio di merito non avrebbe proceduto alla necessaria istruttoria, ma avrebbe solo richiamato una nota in cui l’Amministrazione si sarebbe limitata a dare atto di avere attuato precedenti decisioni a sé sfavorevoli.
Tale assunto, tuttavia, che sostanzialmente prospetta una sorta di travisamento probatorio, è stato dedotto in maniera non autosufficiente, posto che l’Amministrazione ricorrente deduce una circostanza non ricavabile dal contenuto del provvedimento impugnato, ma da un atto istruttorio che non viene allegato all’odierna impugnazione al fine di co ntraddire il passaggio motivazionale dell’ordinanza del Tribunale nel quale, viceversa, si dà atto, con la citazione pedissequa del contenuto della nota, riportata tra virgolette, che «al momento non si sono verificate problematiche organizzative».
Quanto, poi, all’argomentazione secondo cui il Collegio di merito non avrebbe considerato le ricadute organizzative nel caso di una richiesta generalizzata da parte degli 82 detenuti della sezione, si è in presenza di una prospettazione fondata su una circostanza del tutto eventuale, che potrà essere valutata soltanto ove essa concretamente si verificasse in futuro, ma non certo allo stato e alla stregua di una mera congettura.
Il ricorso di Turiano è parimenti infondato.
3.1. Va premesso che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona detenuta anche in conseguenza dell ‘ adozione di misure organizzative dell ‘ Amministrazione penitenziaria volte a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l ‘ ordine e la sicurezza interna e l ‘ irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, se adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, possono legittimamente incidere sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l ‘ ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532 – 01). In altri termini, le modalità di esercizio di un diritto, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione rimessa alle scelte discrezionali dell ‘ Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456 – 01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117 – 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258398 – 01), salvo che non si rivelino sproporzionate, irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto.
3.2. Orbene, nel caso di specie, la Difesa del detenuto lamenta, sotto un primo profilo, l’omessa valutazione della richiesta di autorizzazione all’acquisto di una serie di beni, non compresi tra quelli acquistabili dalle persone sottoposte al regime differenziato e, invece, acquistabili dai detenuti in regime ordinario, che sarebbero stati indicati in una memoria depositata nel procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza. La deduzione è, tuttavia, generica, dal momento che il Tribunale, a pag. 2 del provvedimento impugnato, evidenzia di essersi già occupato di analoghe istanze del detenuto e di voler circoscrivere il thema decidendum alle sole richieste non ancora decise, senza che il ricorso abbia saputo in alcun modo attestare che i beni di cui si discute non fossero stati oggetto di precedenti deliberazioni.
3.3. Quanto, poi, all ‘ acquisto di riviste, va ricordato come la vigente regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti delle persone detenute sottoposte al regime differenziato, finalizzata a impedire i collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento, prevede, in particolare con la circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, disposizioni restrittive in materia di circolazione e detenzione della stampa, non consentendo la ricezione di libri e riviste provenienti dall ‘ esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all ‘ esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). Inoltre, anche l’acquisto per il tramite dell’impresa di mantenimento è circoscritto agli acquisti che sono indicati nelle disposizioni ministeriali, onde impedire la trasmissione di
messaggi criptici non facilmente individuabili dal personale addetto alla censura (cfr. Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257299 – 01), in un equo bilanciamento tra le esigenze connesse al regime differenziato e il diritto del detenuto a informarsi. Ciò che, pertanto, non consente il rilascio di un’autorizzazione di ordine generale quale quella sollecitata da ll’odierno ricorrente (Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero della giustizia, Rv. 285811 – 01), come peraltro già ritenuto da questa Corte con altro pronunciamento sul medesimo argomento nei confronti dello stesso Turiano (Sez. 1, n. 32592 del 19/05/2023, Turiano, non massimata) dal quale non è possibile discostarsi.
3.4. Quanto, infine, all’acquisto degli ulteriori oggetti, l’ordinanza impugnata ha correttamente osservato, quanto al thermos , il pericolo che lo stesso, per la sua struttura e la conseguente difficoltà di ispezionarlo, possa essere utilizzato per veicolare in maniera occulta messaggi scritti non consentiti. Si tratta di valutazione di merito, correlata a un accertamento fattuale da parte del Tribunale, chiaramente non censurabile in sede di legittimità. E anche con riferimento all’acquisto dei profumi, la risposta offerta dal Tribunale si rivela immune da censure, atteso che l’esigenza di disporre di beni per la cura della persona è adeguatamente soddisfatta e che l’istanza volta a ottenere beni non compresi nell’elenco di quelli acquistabili al sopravvitto si scontra con la necessità, particolarmente avvertita per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di un controllo preventivo, a monte, dei beni che possono essere acquistati e detenuti, attraverso una determinazione di ordine generale prevista a livello dipartimentale che, nella specie, non appare né irragionevole, né arbitraria.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche delle presenti doglianze.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna del solo NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali, atteso che la natura pubblica della parte ricorrente osta alla sua condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, 2018, COGNOME, Rv. 271650 – 01).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 24 aprile 2025