Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14407 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 72/2025
CC – 08/01/2025
Relatore –
R.G.N. 37580/2024
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Milano esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo giurisdizionale avverso l’anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza, proposto dal detenuto NOME COGNOME sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354(Ord. pen.), il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare un rasoio elettrico di marca Brown, deducendo uno specifico interesse per la propria salute, siccome immunodepresso, in quanto l’uso del rasoio posto a disposizione nella sala barbiere e in uso agli altri detenuti avrebbe potuto recargli pregiudizio.
Il Magistrato di sorveglianza, preso atto dei chiarimenti della Direzione del carcere secondo cui l’acquisto di un rasoio elettrico a pile Ł consentito perchØ inserito dell’elenco dei beni di cui al Mod. 72, qualificato il reclamo ai sensi dell’art. 35 Ord. pen., aveva dichiarato «non luogo a provvedere».
Il Tribunale, invece, avuto riguardo alle ragioni di salute sottese alla richiesta, in accoglimento del reclamo del detenuto, ha autorizzato COGNOME – in conformità a quanto già deciso con ordinanza del 5 aprile 2024 – all’acquisto del rasoio alimentato da cavo elettrico, reputando il divieto non giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, essendo già in uso ai detenuti strumenti elettrici, tipo asciugacapelli e ventilatori.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 14407/2025 Roma, lì, 11/04/2025
Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, deducendo un unico, articolato motivo d’impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Sotto un primo profilo, deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di autorizzazione all’acquisto del rasoio con filo elettrico, una valutazione di merito in assenza dei presupposti legittimanti l’intervento giudiziale, posto che non si sarebbe verificata nessuna inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, da cui inferire un grave pregiudizio ai diritti reclamante.
Segnala il Ministero ricorrente che le esigenze del detenuto avrebbero potuto soddisfarsi con l’acquisto di rasoio taglia-barba e capelli alimentato a batterie, apparecchio tecnologico il cui acquisto Ł consentito, in quanto inserito nel Mod. 72, come disposto dall’art. 10 della circolare n. 3676/6126 che costituisce regola del trattamento penitenziario e, nello specifico, dell’uso di detti strumenti per l’igiene personale riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria. Evidenzia, inoltre, che la Direzione della Casa circondariale Milano Opera ha chiarito che l’inserimento a Mod. 72 del rasoio alimentato a batterie Ł funzionale non solo alla riduzione di rischi per la sicurezza che l’uso improprio dei dispositivi collegati alla rete elettrica può generare, ma anche alla necessità di avere un controllo rigoroso sulle risorse energetiche all’interno dell’Istituto.
Lamenta, dunque, che tale assetto regolamentare sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall’ordinanza impugnata che, in violazione della legge, avrebbe configurato come diritto fondamentale del detenuto l’eccezionale possibilità di procedere all’acquisto di un rasoio con cavo elettrico.
2.2. Sotto altro profilo, il Ministero ricorrente denuncia l’esercizio, da parte del Tribunale di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ordinando alla Direzione del carcere di garantire al detenuto l’acquisto del rasoio alimentato a elettricità, avrebbe eluso le norme che, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime penitenziario differenziato, consentono una ponderata adozione di limitazioni (misure di elevata sicurezza interne ed esterne) dirette ad assicurare le piø elevate esigenze di sicurezza penitenziaria loro riferibili.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa del condannato, rispettivamente in data 19 dicembre e 26 dicembre, ha depositato memorie di replica, prospettando le ragioni del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi connessi motivi, Ł fondato.
Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell’Amministrazione che violano disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
Presupposti essenziali dell’intervento giurisdizionale sono dunque costituiti dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per
effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonchØ dal rilievo di una condotta, imputabile all’Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto.
¨ peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell’adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01),
Muovendo da tale constatazione, la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui Ł garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258398-01). Solo la negazione del diritto integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549-01).
Con riferimento al caso di specie, la normativa di ordinamento penitenziario (l’art. 8 della legge n. 354 del 1975, attuato dall’art. 8 del regolamento approvato con d.P.R. n. 230 del 2000) garantisce al recluso il diritto all’igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito appresta e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli.
La circolare applicativa vigente, riguardante l’organizzazione delle sezioni destinate a ospitare i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti alla verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso.
La delimitazione di questi ultimi e l’eventuale limitazione, con l’esclusione di strumenti manuali da taglio ovvero – per ciò che qui interessa – di strumenti alimentati a cavo elettrico, rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’istituto, nell’esplicazione della discrezionalità amministrativa che a esse compete nell’esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l’esigenza di assoluta uniformità di scelte e modelli.
L’inibizione all’uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza e di organizzazione delle risorse come chiarite dalla Direzione della casa circondariale di Milano Opera, non arbitrariamente perseguite. NØ il divieto frustra, sotto l’aspetto considerato, il diritto del detenuto all’igiene personale e alla salute, nel caso specifico di COGNOME comunque assicurato, venendo a incidere solo sulle concrete modalità dì esercizio del diritto stesso (in termini, Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Presta, n.m.).
PoichØ il provvedimento impugnato si Ł indebitamente ingerito in tale ambito, riservato alla discrezionale valutazione dell’Amministrazione penitenziaria, esso deve essere annullato senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto al
riguardo dal detenuto interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI
Il Presidente NOME COGNOME